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Decisione

60.2007.324

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

5 maggio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

di un riscontro causale, rischio di contaminazione dei campioni in laboratorio,

errori di manipolazione o altro ancora), dato che era quasi impensabile potesse

trattarsi di un così grossolano errore di etichettatura dei prelevamenti.

Addirittura è stato chiesto consiglio al prof. __________, docente di scienze

forensi presso l’Università di __________ e consultata letteratura

specialistica. Un onorario orario di CHF 300.-- pare pertanto adeguato alle

difficoltà del caso, anche in considerazione della consulenza specialistica che

un legale diplomato in criminologia ha potuto offrire” (istanza

29/30.8.2007, p. 3 s.);

che

tuttavia la problematica non era complicata e non esigeva particolari conoscenze

scientifiche: in realtà, sarebbe stato sufficiente domandare, come poi è stato

fatto, di procedere ad un prelievo genetico per compararlo con la traccia di

origine biologica rinvenuta sul luogo del reato, analisi che avrebbe permesso –

come poi è avvenuto – di immediatamente scagionare l’istante;

che

del resto, in sede di notifica di prove, IS 1 – per il tramite del suo legale –

aveva sostenuto che “è infatti notorio che il rischio maggiore facendo capo

all’analisi genetica non è il risultato del test (praticamente certo se si

considerano sufficienti marcatori genetici, salvo in rarissimi casi), bensì

l’errore umano di manipolazione (…)” [p. 2, A9, inc. __________], frase che

manifestamente contraddice quanto asserisce in questa sede a giustificazione

dell’onorario di CHF 300.--/ora [“(…) era quasi impensabile potesse

trattarsi di un così grossolano errore di etichettatura dei prelevamenti” (istanza

29/30.8.2007, p. 4)];

che

il rapporto 18.5.2007 della Scientifica (A13, inc. __________) era peraltro di

(molto) facile comprensione: esso non presupponeva, invero, alcuna conoscenza

specialistica in medicina legale ed in scienze forensi: la circostanza che IS 1

abbia fatto capo ad un legale diplomato in criminologia è quindi irrilevante al

fine dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento;

che,

in ragione delle predette considerazioni, si giustifica pertanto riconoscere

CHF 250.--/ora in vece dei postulati CHF 300.--/ora;

che,

per le medesime ragioni, anche il dispendio orario esposto appare – per un

avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle

concrete necessità di patrocinio, e questo pur tenendo conto delle mancanze del

Ministero pubblico;

che

è eccessivo, segnatamente, quello inerente i colloqui (di persona/telefonici)

con la cliente [130 minuti], quello inerente gli scritti (spesso di poche

righe) [oltre 130 minuti], quello inerente le istanze di restituzione del

termine / opposizione [45 minuti] e di notifica di prove [75 minuti], quello

inerente la trasferta alla Pretura penale ed il dibattimento [150 minuti] e

quello inerente l’istanza di indennità [335 minuti];

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– ciò detto – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 9 ore e 10 minuti a CHF

250.--/ora, per complessivi CHF 2'291.65, di cui 90 minuti inerenti i colloqui

con la cliente (di persona/telefonici), 70 minuti inerenti gli scritti di data

1.9.2006 / 12.9.2006 / 22.1.2007 / 13.2.2007 / 20.2.2007 / 23.5.2007 /

13.6.2007, 45 minuti (come esposto) inerenti l’istanza di gratuito patrocinio

1.9.2006, 65 minuti (come esposto) inerenti i colloqui telefonici con Ministero

pubblico / giudice dell’istruzione e dell’arresto / Pretura penale, 20 minuti

(come esposto) inerenti i colloqui con la madre della cliente, 15 minuti (come

esposto) inerenti l’esame degli atti, 20 minuti inerenti la redazione

dell’istanza di restituzione del termine / opposizione, 60 minuti inerenti la

stesura dell’istanza di notifica di prove, 30 minuti inerenti la preparazione

del dibattimento, 90 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento

[apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la lettura del dispositivo e la

motivazione, alle ore 9.20 (cfr. verbale del dibattimento 6.6.2007, A16, inc. __________)]

e 45 minuti per la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione

dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei

ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie –

come si vedrà – è solo (molto) parziale], stralciato quello inerente “fotocopie

e invio breve a Pretura penale” (16.2.2007) e “invio breve a cl.”

(11.6.2007) [prestazioni – copie ed invio con foglio accompagnatorio – che

potevano essere effettuate dal segretariato, i cui oneri restano a carico del

legale] e quello inerente le emails al prof. __________ (non essendo necessario,

come detto, un approfondimento specifico della problematica);

che

le spese sono ammesse in CHF 398.95, ridotte quelle inerenti “istanza risarcimento

(3 copie)” di data 29.8.2007 a CHF 68.-- [6 pagine a CHF 5.--/pagina, due copie

dell’istanza a CHF 2.--/pagina e 7 pagine allegate all’istanza a CHF 2.--/pagina

(art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)] e stralciate quelle inerenti le emails al prof. __________;

che

l’IVA ammonta a CHF 204.50;

che

a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'095.10

[CHF 2'895.10 dedotti CHF 800.-- già assegnati (ed incassati) quali ripetibili],

oltre interessi dal 29.8.2007, come domandato;

Considerandi

che

l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

l’istante sostiene che la sua situazione personale “(…) al momento

dell’apertura del procedimento penale era delicata, dato che si trovava in

comunità in vista di un reinserimento sociale ed una presa di coscienza

personale dei problemi che l’avevano portata a consumare droga. Già quando (…)

si trovava presso la __________ per la disintossicazione da stupefacenti, la

polizia aveva a più riprese preannunciato la propria visita: ci si può solo

immaginare l’agitazione che ciò ha comportato all’istante, tanto che anche gli

operatori del Centro lo hanno notato, fosse anche solo a causa del maggior

consumo di ansiolitici (…)” (istanza 29/30.8.2007, p. 4), situazione che

sarebbe comprovata dagli scritti del direttore del __________, __________, dove

era collocata, e della madre (con la quale si sarebbero, ulteriormente,

danneggiati i rapporti);

che,

in ragione della sofferenza psicologica che il procedimento penale le avrebbe

cagionato, postula CHF 8'000.-- a titolo di torto morale;

che

__________, direttore del predetto Centro, ha nondimeno attestato soltanto tristezza

/ rabbia / turbamento / sentimento di ingiustizia [“Al termine

dell’interrogatorio (del 31.8.2006) la signora aveva manifestato

tristezza e anche un po’ di rabbia in quanto si era sentita ingiustamente

accusata e assolutamente non creduta. Durante il viaggio di ritorno al Centro

ha più volte affermato di non sapere neanche dove si trovava il luogo dove era

stato effettuato il reato a lei imputato. Posso effettivamente affermare che il

non sentirsi creduta l’aveva sicuramente turbata e aveva fatto nascere in lei

un sentimento di ingiustizia” (doc. B, allegato all’istanza 29/30.8.2007)],

sensazioni comuni / consuete a chi è soggetto ad un procedimento penale (ed

inoltre teme la possibile revoca della sospensione condizionale di una

precedente condanna), ma che – di per sé – non fondano una grave lesione della

personalità;

che

è certamente possibile che il procedimento penale abbia avuto ripercussioni sui

rapporti famigliari: essi erano tuttavia già tesi prima dell’apertura del

procedimento in ragione della sua tossicodipendenza (doc. C, allegato

all’istanza 29/30.8.2007);

che non ha provato che l’esistenza del

procedimento penale le abbia impedito di ottenere un lavoro / un appartamento;

che

gli interrogatori sono stati di breve durata [venti minuti ciascuno (AI 2/8)] e

– pertanto, come tali – non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni

sulla situazione personale, che era peraltro difficile già prima delle predette

audizioni [“Nei mesi di agosto e settembre 2006, l’istante si trovava presso

la “__________” in cura di riabilitazione e reintegrazione sociale, dopo aver

seguito una disintossicazione da stupefacenti presso la __________ di __________”

(istanza 29/30.8.2007, p. 2)];

che

il 17.4.2007 IS 1 ha dovuto presentarsi in polizia per procedere al prelievo

della mucosa orale per le analisi DNA ordinate dal presidente della Pretura

penale (A15, inc. __________);

che,

sebbene detta misura fosse stata richiesta dal suo legale, essa si imponeva per

chiarire la fattispecie, verosimilmente inficiata da un errore nella

catalogazione di un precedente prelievo;

che,

in queste circostanze particolari, si deve quindi ritenere che il provvedimento,

anche se ha pregiudicato solo minimamente la sua integrità fisica, sia stato atto

a ledere in modo grave la sua personalità;

che,

tutto ciò considerato, si giustifica pertanto il riconoscimento di un torto

morale, quantificato – data in ogni caso l’esiguità del pregiudizio – in CHF

1’000.--;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 29.8.2007 della presente istanza;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale e dalla

presente decisione;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo

complessivo di CHF 3'095.10, oltre interessi, di cui CHF 2'095.10 per spese legali

e CHF 1’000.-- per torto morale;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 750.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 600.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'095.10 (tremilanovantacinque e dieci), oltre

interessi del 5% dal 29.8.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 600.-- (seicento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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