60.2007.324
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
5 maggio 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
60.2007.324
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.324
Lugano
5 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/30.8.2007
presentata da
, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.6.2007 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 4/5.9.2007 della
Divisione della giustizia – che reputa eccessivi la tariffa di CHF 300.--/ora e
l’importo di CHF 8’000.-- per torto morale – e 17/18.9.2007 del procuratore
pubblico Rosa Item – che si rimette al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 11.12.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di (1) furto giusta l’art.
139 cifra 1 CP “per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto con
scasso al fine di appropriarsene, presso il __________ di __________ il __________,
denaro per complessivi fr. 65.--”, di (2) danneggiamento giusta l’art. 144
cpv. 1 CP “per avere, nell’esecuzione del furto con scasso di cui al punto
1, infranto una vetrata provocando un danno di fr. 1'452.60” e di (3)
violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP “per essere entrata,
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno del __________
nelle circostanze menzionate al punto 1”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni – pena interamente aggiuntiva
a quella di cui al decreto di accusa 1.6.2006 emanato dal Ministero pubblico –,
al versamento alla parte civile di CHF 1'452.60 ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese (DA __________);
che
con giudizio 6.6.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto
l’accusata dalle imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 13'476.25, oltre interessi, di CHF
5'476.25 per spese legali e CHF 8'000.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure
liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei
danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato l’1.9.2006, prima dell’emanazione del decreto
di accusa in applicazione dell’art. 207a CPP, quando l’istante non era pertanto
ancora formalmente accusata;
che
con decisione 28.9.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio ritenuto, tra l’altro, che “(…)
il reato oggetto della presente inchiesta (139 CP) non può essere considerato
di “modesta rilevanza”, viste le modalità di commissione imputate ed il poco
tempo trascorso da precedente condanna, con giustificazione dell’assistenza di
un difensore” (inc. GIAR __________, AI 6);
che
quindi la qui istante deve essere considerata accusata a’ sensi
dell’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
– come esposto – con decisione 28.9.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto
ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________, AI
6);
che
– essendo stata prosciolta dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 6'276.25, oltre interessi [di cui CHF 5'400.-- di
onorario (18 ore a CHF 300.--/ora), CHF 432.95 di spese e CHF 443.30 di IVA
(doc. A)], dedotti CHF 800.-- assegnati quali ripetibili dal presidente della
Pretura penale;
che,
in seguito ad un furto con scasso avvenuto il 17/18.2.2006 a __________, è
stata assicurata una traccia di origine biologica, che – grazie all’analisi
genetica effettuata dall’__________ di __________ – è stata identificata come
appartenente a IS 1 (rapporto di comparazione DNA 31.5.2006, allegato al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 5.9.5006, AI 2);
che
il 31.8.2006 l’indagata è quindi stata interrogata dalla polizia giudiziaria:
ha negato ogni addebito (verbale di interrogatorio 31.8.2006, allegato al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 5.9.2006, AI 2);
che
con scritto 1/4.9.2006 l’avv. PR 1 ha comunicato al Ministero pubblico di avere
assunto la difesa di IS 1 (AI 1);
che
il legale ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della
sua cliente, istanza che il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto
l’11.9.2006 (AI 3) ed accolto il 28.9.2006 (AI 6);
che
l’istante, interrogata dalla polizia giudiziaria il 9.11.2006, ha confermato le
sue precedenti dichiarazioni (verbale di interrogatorio 9.11.2006, allegato al
rapporto di complemento 10.11.2006, AI 8);
che
l’11.12.2006 il procuratore pubblico ha emanato il decreto di accusa per titolo
di furto, danneggiamento e violazione di domicilio, intimandolo all’istante
presso __________, __________ (DA __________);
che
con scritto 15/16.1.2007 l’avv. PR 1 ha domandato la restituzione del termine
per l’opposizione in ragione della irrita notifica del decreto di accusa ed ha
interposto opposizione al decreto, istanza che il presidente della Pretura
penale ha stralciato per la tempestività dell’opposizione medesima (A2/7, inc. __________);
che
il legale, il 2/5.3.2007, nell’ambito della notifica di prove, ha comunicato
che __________ aveva detto alla sua cliente di essere l’autore del reato
imputatole: ha quindi chiesto di procedere ad un prelievo genetico di IS 1 al
fine di confrontarlo con quanto rinvenuto sul luogo del reato, ritenendo
probabile uno scambio di materiale genetico (in occasione dell’arresto di
entrambi il 14.5.2006 per altra fattispecie) [A9, inc. __________];
che,
analizzato detto prelievo, il 18.5.2007 la Scientifica ha comunicato al
presidente della Pretura penale, che aveva ordinato la prova, che il profilo
genetico assicurato in relazione al furto del 17/18.2.2006 era, con ogni
probabilità, da attribuire a __________ e non all’istante (in ragione,
verosimilmente, di un’errata catalogazione dei prelievi DNA) [A13, inc. __________];
che
con decisione 6.6.2007 IS 1 è stata infine prosciolta dalle accuse (inc. __________);
che
la nota professionale del suo
legale sarebbe “(…) del tutto consona all’impegno che la trattazione del
caso ha richiesto. Da notare che la maggior parte degli atti che il (…) legale
ha dovuto fare sono stati causati da errori degli Inquirenti, a cominciare
dall’aver mischiato i campioni di sangue in polizia, non aver registrato
immediatamente la pendenza del procedimento penale, l’errata intimazione del
decreto d’accusa all’istante e la mancata intimazione al difensore e, da
ultimo, il postulare la conferma del decreto d’accusa malgrado l’attestazione
da parte della polizia dell’errore commesso. Tutto quanto intrapreso era
pertanto giustificato e necessario” (istanza 29/30.8.2007, p. 3);
che,
certamente, gli elencati errori degli inquirenti hanno obbligato il legale ad
agire a tutela degli interessi della sua cliente;
che
nondimeno questi interventi non hanno esatto un impegno importante, come peraltro
dimostrano gli atti dell’avv. PR 1 nel corso del procedimento penale: sebbene
abbia assunto il mandato l’1.9.2006, si è – di fatto – limitato a presentare
istanze di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, domanda di restituzione
del termine / opposizione, notifica di prove (prelievo genetico) ed a
partecipare al dibattimento (di breve durata);
che,
inoltre, “per quanto attiene la quantificazione del valore orario delle
prestazioni del difensore, va considerato che la trattazione del caso – di
natura molto tecnica per quanto riguarda gli aspetti legati alle analisi di
campioni biologici – prevedeva conoscenze specialistiche di medicina legale e
di scienze forensi, oltre ad uno studio sui possibili motivi che avrebbero
potuto spiegare perché i risultati dei test del DNA non corrispondevano alla
realtà dei fatti (analisi di un numero di alleli insufficiente, probabilità statistiche
Fatti
di un riscontro causale, rischio di contaminazione dei campioni in laboratorio,
errori di manipolazione o altro ancora), dato che era quasi impensabile potesse
trattarsi di un così grossolano errore di etichettatura dei prelevamenti.
Addirittura è stato chiesto consiglio al prof. __________, docente di scienze
forensi presso l’Università di __________ e consultata letteratura
specialistica. Un onorario orario di CHF 300.-- pare pertanto adeguato alle
difficoltà del caso, anche in considerazione della consulenza specialistica che
un legale diplomato in criminologia ha potuto offrire” (istanza
29/30.8.2007, p. 3 s.);
che
tuttavia la problematica non era complicata e non esigeva particolari conoscenze
scientifiche: in realtà, sarebbe stato sufficiente domandare, come poi è stato
fatto, di procedere ad un prelievo genetico per compararlo con la traccia di
origine biologica rinvenuta sul luogo del reato, analisi che avrebbe permesso –
come poi è avvenuto – di immediatamente scagionare l’istante;
che
del resto, in sede di notifica di prove, IS 1 – per il tramite del suo legale –
aveva sostenuto che “è infatti notorio che il rischio maggiore facendo capo
all’analisi genetica non è il risultato del test (praticamente certo se si
considerano sufficienti marcatori genetici, salvo in rarissimi casi), bensì
l’errore umano di manipolazione (…)” [p. 2, A9, inc. __________], frase che
manifestamente contraddice quanto asserisce in questa sede a giustificazione
dell’onorario di CHF 300.--/ora [“(…) era quasi impensabile potesse
trattarsi di un così grossolano errore di etichettatura dei prelevamenti” (istanza
29/30.8.2007, p. 4)];
che
il rapporto 18.5.2007 della Scientifica (A13, inc. __________) era peraltro di
(molto) facile comprensione: esso non presupponeva, invero, alcuna conoscenza
specialistica in medicina legale ed in scienze forensi: la circostanza che IS 1
abbia fatto capo ad un legale diplomato in criminologia è quindi irrilevante al
fine dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento;
che,
in ragione delle predette considerazioni, si giustifica pertanto riconoscere
CHF 250.--/ora in vece dei postulati CHF 300.--/ora;
che,
per le medesime ragioni, anche il dispendio orario esposto appare – per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – non giustificato dalle
concrete necessità di patrocinio, e questo pur tenendo conto delle mancanze del
Ministero pubblico;
che
è eccessivo, segnatamente, quello inerente i colloqui (di persona/telefonici)
con la cliente [130 minuti], quello inerente gli scritti (spesso di poche
righe) [oltre 130 minuti], quello inerente le istanze di restituzione del
termine / opposizione [45 minuti] e di notifica di prove [75 minuti], quello
inerente la trasferta alla Pretura penale ed il dibattimento [150 minuti] e
quello inerente l’istanza di indennità [335 minuti];
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– ciò detto – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 9 ore e 10 minuti a CHF
250.--/ora, per complessivi CHF 2'291.65, di cui 90 minuti inerenti i colloqui
con la cliente (di persona/telefonici), 70 minuti inerenti gli scritti di data
1.9.2006 / 12.9.2006 / 22.1.2007 / 13.2.2007 / 20.2.2007 / 23.5.2007 /
13.6.2007, 45 minuti (come esposto) inerenti l’istanza di gratuito patrocinio
1.9.2006, 65 minuti (come esposto) inerenti i colloqui telefonici con Ministero
pubblico / giudice dell’istruzione e dell’arresto / Pretura penale, 20 minuti
(come esposto) inerenti i colloqui con la madre della cliente, 15 minuti (come
esposto) inerenti l’esame degli atti, 20 minuti inerenti la redazione
dell’istanza di restituzione del termine / opposizione, 60 minuti inerenti la
stesura dell’istanza di notifica di prove, 30 minuti inerenti la preparazione
del dibattimento, 90 minuti (compresa la trasferta) inerenti il dibattimento
[apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la lettura del dispositivo e la
motivazione, alle ore 9.20 (cfr. verbale del dibattimento 6.6.2007, A16, inc. __________)]
e 45 minuti per la stesura dell’istanza di indennità [ritenuto che – nella commisurazione
dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei
ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie –
come si vedrà – è solo (molto) parziale], stralciato quello inerente “fotocopie
e invio breve a Pretura penale” (16.2.2007) e “invio breve a cl.”
(11.6.2007) [prestazioni – copie ed invio con foglio accompagnatorio – che
potevano essere effettuate dal segretariato, i cui oneri restano a carico del
legale] e quello inerente le emails al prof. __________ (non essendo necessario,
come detto, un approfondimento specifico della problematica);
che
le spese sono ammesse in CHF 398.95, ridotte quelle inerenti “istanza risarcimento
(3 copie)” di data 29.8.2007 a CHF 68.-- [6 pagine a CHF 5.--/pagina, due copie
dell’istanza a CHF 2.--/pagina e 7 pagine allegate all’istanza a CHF 2.--/pagina
(art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)] e stralciate quelle inerenti le emails al prof. __________;
che
l’IVA ammonta a CHF 204.50;
che
a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'095.10
[CHF 2'895.10 dedotti CHF 800.-- già assegnati (ed incassati) quali ripetibili],
oltre interessi dal 29.8.2007, come domandato;
Considerandi
che
l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
l’istante sostiene che la sua situazione personale “(…) al momento
dell’apertura del procedimento penale era delicata, dato che si trovava in
comunità in vista di un reinserimento sociale ed una presa di coscienza
personale dei problemi che l’avevano portata a consumare droga. Già quando (…)
si trovava presso la __________ per la disintossicazione da stupefacenti, la
polizia aveva a più riprese preannunciato la propria visita: ci si può solo
immaginare l’agitazione che ciò ha comportato all’istante, tanto che anche gli
operatori del Centro lo hanno notato, fosse anche solo a causa del maggior
consumo di ansiolitici (…)” (istanza 29/30.8.2007, p. 4), situazione che
sarebbe comprovata dagli scritti del direttore del __________, __________, dove
era collocata, e della madre (con la quale si sarebbero, ulteriormente,
danneggiati i rapporti);
che,
in ragione della sofferenza psicologica che il procedimento penale le avrebbe
cagionato, postula CHF 8'000.-- a titolo di torto morale;
che
__________, direttore del predetto Centro, ha nondimeno attestato soltanto tristezza
/ rabbia / turbamento / sentimento di ingiustizia [“Al termine
dell’interrogatorio (del 31.8.2006) la signora aveva manifestato
tristezza e anche un po’ di rabbia in quanto si era sentita ingiustamente
accusata e assolutamente non creduta. Durante il viaggio di ritorno al Centro
ha più volte affermato di non sapere neanche dove si trovava il luogo dove era
stato effettuato il reato a lei imputato. Posso effettivamente affermare che il
non sentirsi creduta l’aveva sicuramente turbata e aveva fatto nascere in lei
un sentimento di ingiustizia” (doc. B, allegato all’istanza 29/30.8.2007)],
sensazioni comuni / consuete a chi è soggetto ad un procedimento penale (ed
inoltre teme la possibile revoca della sospensione condizionale di una
precedente condanna), ma che – di per sé – non fondano una grave lesione della
personalità;
che
è certamente possibile che il procedimento penale abbia avuto ripercussioni sui
rapporti famigliari: essi erano tuttavia già tesi prima dell’apertura del
procedimento in ragione della sua tossicodipendenza (doc. C, allegato
all’istanza 29/30.8.2007);
che non ha provato che l’esistenza del
procedimento penale le abbia impedito di ottenere un lavoro / un appartamento;
che
gli interrogatori sono stati di breve durata [venti minuti ciascuno (AI 2/8)] e
– pertanto, come tali – non hanno manifestamente avuto importanti ripercussioni
sulla situazione personale, che era peraltro difficile già prima delle predette
audizioni [“Nei mesi di agosto e settembre 2006, l’istante si trovava presso
la “__________” in cura di riabilitazione e reintegrazione sociale, dopo aver
seguito una disintossicazione da stupefacenti presso la __________ di __________”
(istanza 29/30.8.2007, p. 2)];
che
il 17.4.2007 IS 1 ha dovuto presentarsi in polizia per procedere al prelievo
della mucosa orale per le analisi DNA ordinate dal presidente della Pretura
penale (A15, inc. __________);
che,
sebbene detta misura fosse stata richiesta dal suo legale, essa si imponeva per
chiarire la fattispecie, verosimilmente inficiata da un errore nella
catalogazione di un precedente prelievo;
che,
in queste circostanze particolari, si deve quindi ritenere che il provvedimento,
anche se ha pregiudicato solo minimamente la sua integrità fisica, sia stato atto
a ledere in modo grave la sua personalità;
che,
tutto ciò considerato, si giustifica pertanto il riconoscimento di un torto
morale, quantificato – data in ogni caso l’esiguità del pregiudizio – in CHF
1’000.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 29.8.2007 della presente istanza;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come emerge dal giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale e dalla
presente decisione;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo
complessivo di CHF 3'095.10, oltre interessi, di cui CHF 2'095.10 per spese legali
e CHF 1’000.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 750.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 600.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 6.6.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'095.10 (tremilanovantacinque e dieci), oltre
interessi del 5% dal 29.8.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
750.-- (settecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 600.-- (seicento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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