60.2007.326
Istanza di ispezione degli atti. parente di parte lesa quale istante
3 ottobre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.326
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parente di parte lesa quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.326
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/31.8.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale relativo all’infortunio 3.4.2007 del di lei padre;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per
competenza con scritto 29/31.8.2007, indicando al contempo di non avere particolari
osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
occasione di un infortunio avvenuto in data 3.4.2007 a __________, località __________,
IS 1 è rimasto ferito. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) concluso con un decreto di non luogo a procedere emanato
il 4.7.2007 (NLP __________).
2. A
seguito di tale decisione, la figlia della vittima e qui istante chiede di
poter esaminare gli atti del procedimento penale. Il sostituto procuratore
pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della figlia della
vittima di potere esaminare gli atti contenuti nell’incarto MP __________,
visti l’età e le condizioni del padre.
5. L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere visionati presso il Ministero pubblico,
previo contatto telefonico per fissare la data, non appena cresciuta in
giudicato la presente decisione.
6. Data la
particolarità del caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
Considerandi
LTF.
4.
Intimazione:
-;
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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