60.2007.335
Istanza di ispezione degli atti. psicologa di presunta vittima quale istante
3 ottobre 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.335
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. psicologa di presunta vittima quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.335
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/10.9.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una
sentenza penale a carico di un ex maestro di una sua paziente;
richiamate le osservazioni 17/18.9.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali chiede di respingere la richiesta;
richiamate le osservazioni 19/24.9.2007 del
procuratore generale Bruno Balestra, con le quali si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
lontano __________, PI 2 è stato processato e condannato per ripetuti atti di
libidine su fanciulli avvenuti negli anni __________, allorquando era maestro
presso un paese del __________.
2. IS 1,
qui istante, ha in cura una paziente nata nel __________, con un disturbo ansioso
depressivo, che nel lontano __________ avrebbe frequentato la prima elementare
con il surriferito maestro. Ella presenterebbe un doloroso vissuto, relativo a
suo dire a ripetute attenzioni sessuali da parte del citato maestro. Nella
richiesta l’istante indica che tale asserita esperienza di abuso sarebbe
difficilmente accessibile alla memoria, ciò che assurgerebbe ad ostacolo per
l’elaborazione di questa parte oscura del suo passato. L’istante chiede di
avere copia della sentenza o di poterne almeno prendere visione, sotto segreto
professionale
3. Se il
procuratore generale si rimette alla decisione di questa Camera, il patrocinatore
di PI 2 chiede di respingere la richiesta. Evidenzia come dal momento dei
fatti e del processo il suo cliente abbia sempre tenuto un comportamento
irreprensibile: contesta poi che ci possano essere altri atti rimproverabili
oltre quelli oggetto della vecchia sentenza, e che peraltro egli avrebbe
ammesso a suo tempo. Il patrocinatore evidenzia del resto come gli ipotetici
fatti invocati a sostegno dell’istanza sarebbero prescritti, sia con le vecchie
norme sulla prescrizione, sia con le nuove, in quanto la paziente avrebbe ora
trent’anni.
Fatti
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso si contrappongono divergenti interessi, che devono essere ponderati
per determinarne il prevalente.
Considerandi
Da una parte
troviamo il diritto all’oblio della persona che ha subito il processo, ed ha
espiato la pena, a cui si aggiunge il lunghissimo tempo trascorso.
Dall’altra
parte c’è l’interesse di una psicoterapeuta a reperire informazioni che potrebbero
aiutare a rielaborare una parte oscura del passato della sua paziente.
In ragione
del lunghissimo tempo trascorso e del comportamento tenuto dalla persona allora
condannata, e tenuto conto dell’età della paziente, superiore a quella indicata
all’art. 97 cpv. 2 CP, deve prevalere il diritto all’oblio, anche perché non è
certo che la visione della sentenza possa positivamente giovare alla paziente,
a fronte di una chiara lesione del diritto all’oblio, in particolare a fronte
di una persona che da allora non ha più avuto problemi con la giustizia.
6.
Per
questi motivi, la richiesta è respinta. Considerata la particolare situazione,
si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster