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Decisione

60.2007.335

Istanza di ispezione degli atti. psicologa di presunta vittima quale istante

3 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5. Nel

presente caso si contrappongono divergenti interessi, che devono essere ponderati

per determinarne il prevalente.

Considerandi

Da una parte

troviamo il diritto all’oblio della persona che ha subito il processo, ed ha

espiato la pena, a cui si aggiunge il lunghissimo tempo trascorso.

Dall’altra

parte c’è l’interesse di una psicoterapeuta a reperire informazioni che potrebbero

aiutare a rielaborare una parte oscura del passato della sua paziente.

In ragione

del lunghissimo tempo trascorso e del comportamento tenuto dalla persona allora

condannata, e tenuto conto dell’età della paziente, superiore a quella indicata

all’art. 97 cpv. 2 CP, deve prevalere il diritto all’oblio, anche perché non è

certo che la visione della sentenza possa positivamente giovare alla paziente,

a fronte di una chiara lesione del diritto all’oblio, in particolare a fronte

di una persona che da allora non ha più avuto problemi con la giustizia.

6.

Per

questi motivi, la richiesta è respinta. Considerata la particolare situazione,

si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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