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Decisione

60.2007.336

Istanza di ispezione degli atti

12 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

5. Il

patrocinatore di PI 2 ha chiesto di invitare il Servizio istante a produrre i

documenti menzionati nell’istanza. Si tratta (almeno in due casi) di scritti

del Ministero pubblico al Servizio istante: il primo (AI 10) per richiedere

l’invio in sede penale dell’incarto amministrativo, ed il secondo (AI 16) per

ritornare l’incarto all’autorità amministrativa. I documenti, nell’incarto penale,

Considerandi

erano visionabili presso la cancelleria. Nessuna presa di posizione da parte di

PI 2 è pervenuta.

6.

L’istanza

può essere di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente

decisione, gli atti dell’incarto penale potranno essere visionati presso il Ministero

pubblico, con la facoltà di estrarre copie degli atti.

7.

Dato

l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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