60.2007.336
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.336
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.336
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.9.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo di un
incarto penale in sede amministrativa;
richiamate le osservazioni 14.9.2007 del
sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani con le quali comunica di non avere
motivi per opporsi alla richiesta;
richiamato lo scritto 17/18.9.2007 del
patrocinatore di PI 2 con cui chiede a questa Camera di invitare la parte
istante a produrre gli scritti menzionati nell’istanza;
richiamato lo scritto 18.9.2007 di questa
Camera mediante il quale si è fatto presente al patrocinatore di PI 2 che gli
atti dell’incarto penale erano a disposizione presso la cancelleria;
preso atto che PI 2 non ha presentato altre
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una decisione di revoca di un permesso di soggiorno per presunte
false attestazioni che sarebbero state fornite alle autorità __________ per
ottenere un documento di legittimazione, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (MP __________) a carico di PI 2 conclusosi con un decreto
di non luogo a procedere del 5.9.2007 (NLP __________).
2. Con la
propria richiesta, il Servizio istante, presso il quale è pendente un ricorso
contro la decisione di revoca del permesso di soggiorno, chiede di poter
consultare l’intero incarto penale. Il sostituto procuratore pubblico ha
comunicato di non avere motivi per opporsi, mentre PI 2 ha chiesto di invitare
il __________ a produrre i documenti menzionati nell’istanza del 10/11.9.2007,
adducendo di non essere in grado di osservare. Allo scritto di questa Camera
con cui comunicava che gli atti del procedimento penale erano a disposizione
presso questa Camera, PI 2 non ha dato più alcun seguito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, la richiesta è formulata dal __________, con riferimento al ricorso
relativo alla decisione di revoca del permesso di soggiorno, che pure aveva
dato origine al procedimento penale. C’è quindi pacificamente un nesso tra le
due procedure, ritenuto che il procedimento penale si è nel frattempo concluso
con un decreto di non luogo a procedere motivato per esteso.
La richiesta
di accesso agli atti fa riferimento agli art. 18 LPamm (sull’accertamento dei
fatti) e all’art. 5 LALPS (sulla comunicazione tra autorità amministrative e
giudiziarie di informazioni che risultano utili e necessarie per una corretta
applicazione della legge in questione). La richiesta è di principio fondata su
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Fatti
5. Il
patrocinatore di PI 2 ha chiesto di invitare il Servizio istante a produrre i
documenti menzionati nell’istanza. Si tratta (almeno in due casi) di scritti
del Ministero pubblico al Servizio istante: il primo (AI 10) per richiedere
l’invio in sede penale dell’incarto amministrativo, ed il secondo (AI 16) per
ritornare l’incarto all’autorità amministrativa. I documenti, nell’incarto penale,
Considerandi
erano visionabili presso la cancelleria. Nessuna presa di posizione da parte di
PI 2 è pervenuta.
6.
L’istanza
può essere di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente
decisione, gli atti dell’incarto penale potranno essere visionati presso il Ministero
pubblico, con la facoltà di estrarre copie degli atti.
7.
Dato
l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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