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Decisione

60.2007.34

Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante

27 febbraio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4. Nel presente caso, pur essendo stato

l’istante parte (quale parte civile) al procedimento nel frattempo terminato,

egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come

Considerandi

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nella fattispecie la richiesta di accesso

agli atti va accolta non soltanto perché non ci sono fatti per rovesciare la

presunzione di interesse, ma anche perché la richiesta dell’allora parte civile

è fatta in relazione ai procedimenti civili ed esecutivi strettamente connessi

con il giudizio penale, in vista del risarcimento riconosciuto dalle autorità

penali e civili. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.

6.

L’istanza è accolta. Il patrocinatore della

parte istante potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Tribunale

penale cantonale (che ci legge in copia) ed estrarre eventuali atti utili al

fine legittimo perseguito.

7.

Considerata la particolare situazione, non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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