60.2007.34
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
27 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.34
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.34
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/25.1.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
esaminare gli atti del procedimento penale a carico di PI 1, nel quale egli era
parte civile;
richiamato lo scritto 31.1.2007 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con il quale si rimette al giudizio
di questa Camera;
richiamate le osservazioni 6/7.2.2007 di PI
1, con le quali espone il proprio punto di vista;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’allora procura pubblica sottocenerina
aveva aperto un procedimento penale a carico di PI 1 conclusosi con il giudizio
di condanna 15.1.1991 (inc. n.__________) da parte della Corte delle assise
correzionali per titolo di mancato omicidio intenzionale. La medesima Corte
aveva condannato civilmente PI 1 a versare, in via provvisoria, un importo di
CHF 5'000.-- all’allora parte civile qui istante. Con successivo giudizio
civile, della Pretura prima, della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello poi (__________), PI 1 è stato condannato a versare al qui istante un
importo di CHF 43'603.40 oltre interessi a decorrere dal 17.12.1991. L’esecuzione
n. __________ dell’UEF di __________ relativa a queste pretese, è sfociata nell’attestato
di carenza beni 11.1.2006 (ACB __________).
2. In relazione ad una possibile azione
revocatoria riferita alle cessione di un immobile, l’istante, creditore ed a
suo tempo parte civile, chiede di poter esaminare gli atti dell’incarto penale,
interessato in particolare a quelli pertinenti la situazione economica di PI 1
al momento del procedimento, che corrisponderebbe anche al momento dell’atto
revocabile. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera,
mentre PI 1 ha esposto il suo punto di vista sui fatti.
Fatti
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato
l’istante parte (quale parte civile) al procedimento nel frattempo terminato,
egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come
Considerandi
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nella fattispecie la richiesta di accesso
agli atti va accolta non soltanto perché non ci sono fatti per rovesciare la
presunzione di interesse, ma anche perché la richiesta dell’allora parte civile
è fatta in relazione ai procedimenti civili ed esecutivi strettamente connessi
con il giudizio penale, in vista del risarcimento riconosciuto dalle autorità
penali e civili. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.
6.
L’istanza è accolta. Il patrocinatore della
parte istante potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Tribunale
penale cantonale (che ci legge in copia) ed estrarre eventuali atti utili al
fine legittimo perseguito.
7.
Considerata la particolare situazione, non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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