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Decisione

60.2007.341

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. cauzione. torto morale per detenzione

9 settembre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i reati – falsità in documenti, ricettazione, correità sub. complicità in

truffa – per i quali è stato promosso il procedimento penale a carico dell’istante

riguardano il medesimo complesso di fatti;

che

pertanto il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va

considerato nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 12/13.9.2007 – è quindi

da reputarsi tempestiva anche con riferimento al decreto di abbandono 9.8.2004 (ABB

__________) [cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. __________)];

che

il procuratore pubblico invoca l’applicazione degli art. 319a (secondo cui, in

particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave

esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto) e 319b cpv. 2 CPP (secondo cui

la Camera dei ricorsi penali decide sull’ammissibilità e sull’ammontare

dell’indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità

civile): a suo dire, infatti, IS 1 avrebbe largamente beneficiato, per il

tramite della sua società __________, di liquidità proveniente direttamente

dalle malversazioni commesse dall’allora compagno rispettivamente avrebbe allestito

“bugie scritte” in vista dell’inizio del procedimento penale, per cui la

domanda sarebbe contraria al principio della buona fede e non andrebbe tutelata;

che

le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere

o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o

se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a

cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato,

segnatamente se l’accusato

ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea

dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura

del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento

colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica,

e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF

1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale

o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare

se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione

TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

biasimare IS 1 per avere beneficiato, senza porsi troppe domande, di liquidità

proveniente dalle malversazioni di __________ equivarrebbe a lasciar intendere

che sia colpevole del reato di riciclaggio di denaro [reato che non ha potuto

esserle imputato siccome prescritto (decreto di abbandono 9.8.2004, p. 2, ABB __________)],

ciò che nondimeno è contrario agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU;

che,

parimenti, rimproverare alla qui istante di essere all’origine di bugie

scritte, per le quali tuttavia – in quanto tali – è stata prosciolta dall’accusa

di falsità in documenti significherebbe comunque ritenerla colpevole del reato,

ciò che – ancora una volta – è contrario alle suddette norme costituzionali e

convenzionali;

che,

in queste circostanze, non si giustifica negare a IS 1 il diritto all’indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP: si deve di conseguenza entrare nel merito delle

singole richieste;

che, nello stabilire l’importo delle spese

di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di

onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata

dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al

momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore

e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell’esito del procedimento;

che in altre parole

l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori,

ovvero dell’avv. __________ (difensore d’ufficio) di CHF 11'908.40 (periodo

6.9.1996 – 19.1.2001) [di cui CHF 9'500.-- di onorario, CHF 1'588.40 di spese e

CHF 820.-- di IVA (doc. D)] e dell’avv. PR 1 di CHF 7'732.90 (periodo 16.1.2001

– 12.9.2007) [di cui CHF 6'520.-- di onorario, CHF 666.70 di spese e CHF 546.20

di IVA (doc. E)], per complessivi CHF 19'641.30, oltre interessi;

che

la nota professionale dell’avv. __________ non indica il dispendio orario, la relativa

tariffa ed il dettaglio delle spese;

che,

per quanto concerne la tariffa oraria, si giustifica riconoscere CHF

220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato [anche con riferimento alle

prestazioni effettuate nel corso del mese di gennaio 2001: telefono e lettera

al giudice dell’istruzione e dell’arresto (2.1.2001) e scritto alla cliente

(16.1.2001), atti di poco conto]: il caso – in merito a quanto rimproverato

all’istante – non appariva infatti particolarmente complicato in fatto e/o in

diritto, per cui non si impone una tariffa superiore a quella appena indicata;

che,

applicando la tariffa di CHF 220.--/ora all’onorario esposto di CHF 9’500.--,

si ottiene un dispendio orario di circa 43 ore;

che

il legale – secondo la nota professionale – ha, in particolare, avuto colloqui

con la cliente, con il di lei fratello, con le autorità giudiziarie e con

terzi, ha esaminato l’incarto, ha corrisposto con le autorità giudiziarie e con

terzi, ha assistito l’istante durante gli interrogatori, ha partecipato ad

un’audizione di __________ e di un teste, ha inoltrato un reclamo al giudice

dell’istruzione e dell’arresto ed ha redatto un’istanza di gratuito patrocinio

(doc. D);

che,

alla luce degli atti rinvenuti nell’incarto penale rispettivamente sulla base

di un apprezzamento per le ulteriori operazioni (non avendo parametri di

confronto come, segnatamente, l’indicazione del tempo specifico per ogni

prestazione, ciò che avrebbe facilitato il controllo della nota professionale),

si possono ammettere 555 minuti inerenti i colloqui con la cliente [315 minuti,

comprese le trasferte, inerenti i colloqui presso il PCT e 240 minuti inerenti

gli ulteriori colloqui (di persona / telefonici)], 100 minuti inerenti gli

scritti alla cliente, 150 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici)

con il Ministero pubblico e con l’Ufficio del giudice dell’istruzione e

dell’arresto, 150 minuti inerenti gli scritti al Ministero pubblico ed

all’Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, 150 minuti inerenti i

colloqui (di persona / telefonici) con terzi, 60 minuti inerenti gli scritti a

terzi, 30 minuti inerenti “accesso Min pubb per ritiro garanzia bancaria”

(8.5.2000), 240 minuti inerenti l’esame degli atti, 60 minuti inerenti

l’interrogatorio 10.9.1996 (ore 11.00 – ore 12.00, AI 3.3), 180 minuti inerenti

l’interrogatorio 13.9.1996 (ore 14.15 – ore 17.15, AI 3.4), 120 minuti inerenti

l’interrogatorio 20.9.1996 (ore 14.00 – ore ?, AI 3.6), 180 minuti inerenti

l’interrogatorio 27.10.2000 (ore 14.00 – ore 17.00, AI 3.7), 270 minuti

inerenti l’interrogatorio 8.11.2000 (ore 14.00 – ore 18.30, AI 1.18), 180

minuti inerenti l’interrogatorio 20.11.2000 (ore 14.00 – ore 17.00, AI 6.27) e

60 minuti inerenti il reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto, per complessivi

41 ore e 25 minuti;

che,

tenuto conto del calcolo approssimativo, e di conseguenza del margine di errore,

si può riconoscere l’onorario esposto di CHF 9'500.--, pari a 43 ore circa a

CHF 220.--/ora;

che

le spese sono ammesse in CHF 1'383.40 (come indicate, eccetto per la doppia

esposizione di “formazione incarto”);

che

l’IVA, tenuto conto dei tassi del 6.5% (periodo 6.9.1996 – 31.12.1998), del

7.5% (periodo 1.1.1999 – 31.12.2000) e del 7.6% (periodo 1.1.2001 – 19.1.2001) e

del fatto che, in assenza di indicazioni in capo all’onorario ed alle spese per

ogni prestazione, si deve procedere ad un apprezzamento, ammonta a CHF 745.-- [CHF

444.60, ovvero il 6.5% di CHF 6'840.-- (27 ore a CHF 220.--/ora di onorario e

CHF 900.-- di spese) per il primo periodo; CHF 290.50, ovvero il 7.5% di CHF

3'873.40 (15 ore e 30 minuti a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 463.40 di

spese) per il secondo periodo; CHF 9.90, ovvero il 7.6% di CHF 130.-- (30

minuti a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 20.-- di spese) per il terzo periodo];

che

all’istante va rifuso, con riferimento al patrocinio dell’avv. __________,

l’importo di CHF 11'783.40, di cui CHF 9'500.-- per onorario, CHF 1'538.40 per

spese (CHF 1'383.40 + CHF 155.-- versati al Ministero pubblico) e CHF 745.--

per IVA;

che

nel caso in cui un accusato conferisca il proprio mandato a più patrocinatori –

sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono di principio

risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R.

WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998,

Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che nella fattispecie l’avv. PR 1 è subentrato

all’avv. __________, eletto procuratore pubblico: le ragioni della sostituzione

non sono quindi da imputare alla qui istante, per cui non si giustifica

decurtare la nota professionale dell’avv. PR 1 in considerazione di questo avvicendamento;

che

la tariffa oraria di CHF 250.--/ora è conforme ai suddetti principi;

che la nota professionale concerne anche

prestazioni effettuate con riferimento alla richiesta del permesso di

domicilio;

che

dalla decisione 10.10.2006 del Consiglio di Stato si evince che il 13.1.2005 la

Sezione dei permessi e dell’immigrazione aveva respinto l’istanza 20.1.1998 presentata

da IS 1 volta al rilascio di un permesso di domicilio in ragione del procedimento

penale ancora aperto a suo carico (doc. F);

che

si evince inoltre che “(…) il fatto che in data 21 settembre 2006 il

presidente della Pretura penale abbia infine prosciolto la ricorrente dal reato

di ripetuta falsità in documenti non permette ancora a questo Consiglio di

accogliere favorevolmente la sua domanda tendente al rilascio del permesso di

domicilio. In effetti, questa Autorità non ha alcuna informazione in merito al

suo stato finanziario, debitorio, penale, ecc. attuale (…)” (p. 3/4, doc.

F);

che,

malgrado questa conclusione – che ha imposto di annullare la decisione

13.1.2005 e di retrocedere gli atti alla predetta Sezione per un nuovo giudizio

– si deve ritenere che il procedimento penale è stato causa diretta del rifiuto

del postulato permesso di domicilio [“(…), malgrado il principio della

presunzione d’innocenza, è a giusta ragione che l’Autorità dipartimentale ha

deciso di negarle il rilascio del permesso di domicilio. In effetti, a

prescindere dal fatto che il diniego del permesso postulato non le recava

alcuno svantaggio considerato il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS, si

rileva altresì che dei procedimenti penali aperti per ripetuta falsità in

documenti permettono all’Autorità competente in materia di polizia degli

stranieri di tutelarsi” (p. 4, doc. F)], per cui devono essere riconosciute

le prestazioni legali riferite a questa problematica;

che,

sebbene l’avv. PR 1 abbia assunto il mandato nel corso del mese di gennaio

2001, si è di fatto limitato – anche perché l’istruttoria, pur formalmente

ancora aperta, non ha esatto una partecipazione attiva del legale – a preparare

il processo inerente il DA __________ ed a partecipare al dibattimento;

che

la fattispecie oggetto del predetto decreto di accusa era inoltre ben

delimitata e non comportava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;

che,

difatti, come si evince dal verbale di dibattimento 21.9.2006, l’arringa di

difesa ha avuto una durata inferiore ai dieci minuti;

che,

in queste circostanze, l’onorario esposto – pari a 26 ore circa – non è, per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale, giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che

– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 14 ore e

10 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 3'541.65, di

cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con la cliente,

300 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 100

minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti i colloqui con l’avv. __________,

90 minuti inerenti gli atti concernenti il permesso di domicilio, 120 minuti

inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per le

Considerandi

motivazioni e la lettura del dispositivo, alle ore 10.30) e 90 minuti inerenti

l’istanza per ingiusto procedimento [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla

formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie –

come si vedrà – è solo parziale];

che

le spese vengono riconosciute, come esposte, in CHF 666.70;

che

l’IVA (7.6%) ammonta a CHF 319.85;

che all’istante va rifuso, con riferimento

al patrocinio dell’avv. PR 1, l’importo di CHF 4'528.20;

che complessivamente, a titolo di spese

legali, a IS 1 va pertanto risarcita la somma di CHF 16'311.60 (di cui CHF 11'783.40

concernenti il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 4'528.20 concernenti il

patrocinio dell’avv. PR 1);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 12.9.2007 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi

successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al

“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum

emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante sostiene che il procedimento penale a

suo carico sarebbe durato oltre dieci anni, che l’autorità preposta non le avrebbe

voluto rilasciare il permesso di domicilio, richiesto nel 2001, in ragione

dell’esistenza delle pendenze penali e che avrebbe incontrato diverse

difficoltà nel ritrovare una collocazione professionale;

che

nel 1997 avrebbe nondimeno trovato un posto di lavoro per il quale inizialmente

avrebbe percepito circa CHF 1'000.-- mensili in meno rispetto a quanto guadagnava

presso __________, ritenuto inoltre che non sarebbe stato immaginabile trovare

impieghi fissi maggiormente retribuiti in ragione del procedimento penale e della

non concessione del permesso di domicilio;

che

la qui istante postula di conseguenza, ex aequo et bono ed in base al

prudente giudizio di questa Camera giusta l’art. 42 cpv. 2 CO, CHF 12'000.--, oltre

interessi, pari alla differenza di salario non percepita di CHF 1'000.-- per un

periodo di dodici mesi;

che

__________, il cui fallimento è stato pronunciato il 27.9.1999 (procedura sospesa

il 17.11.1999 per mancanza di attivo), è stata creata da __________ per

l’allora convivente IS 1, divenuta direttrice della società (cfr., per esempio,

memoriale allegato al verbale di interrogatorio 9.9.1996 di __________, AI

1.

), ed è stata alimentata con provento delle malversazioni commesse dall’ora

marito (cfr. decisione 25.10.2005 della Corte delle assise correzionali di __________,

inc. TPC __________);

che

quest’ultimo ha sostenuto, tra l’altro, che “(…) conoscendo che la signorina

__________ aveva effettuato una comanda di un determinato prodotto, provvedevo

(…) a fare in modo che questa comanda potesse andare in porto ed essere eseguita

mediante la disponibilità finanziaria che io, a sua insaputa, le creavo nel

frattempo. In altre parole, senza che la signorina __________ lo sapesse, le

creavo mediante l’apporto di quelle disponibilità finanziarie che le

permettessero appunto di agire e di operare nel modo da lei desiderato e nella

circostanza che lei riteneva più opportuna” (verbale di interrogatorio

9.9

, p. 2, AI 1.3);

che,

in siffatte circostanze, si deve concludere che la società e la qui istante di

conseguenza siano state finanziate in modo economicamente illogico ed

irregolare da __________, per cui il salario percepito è da reputarsi non reale

ed effettivo e, come tale, non può pertanto essere preso in considerazione come

base di calcolo per accertare il danno invocato da IS 1 [“(…) l’istruzione

formale ha permesso di appurare come IS 1 beneficiasse del provento dei reati

del suo convivente __________, e meglio attraverso le operazioni bancarie di

accredito che quest’ultimo effettuava a favore di __________, società di

pertinenza della summenzionata e da cui IS 1 traeva in particolare il suo

“stipendio”.” (decreto di abbandono 9.8.2004, p. 2, ABB __________)];

che,

già prima dell’apertura del procedimento penale, l’istante non aveva peraltro

ricevuto lo stipendio (cfr. attestato 29.11.1996 di __________, allegato allo

scritto 20/23.12.1996 dell’avv. __________ al giudice dell’istruzione e dell’arresto,

AI 3.4) stanti le serie difficoltà economiche della società (scritto

21/24.3.1997 dell’avv. __________ al giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI

3.

): il nesso di causalità naturale adeguato tra il procedimento penale e

l’asserito danno è quindi escluso in quanto il salario non sarebbe stato

sostenibile in base alla situazione societaria disastrosa dal profilo

finanziario;

che il preteso nocumento non può pertanto

essere riconosciuto;

che

chiede inoltre gli interessi sulla cauzione prestata di CHF 10'000.--, somma rimasta

bloccata dal 23.9.1996 a fine maggio 2000: “considerato un tasso d’interesse

per il piccolo credito al consumo che si aggira attorno al tasso del 10% anno

usuale, (…)” postula la rifusione di un interesse di almeno il 5% sull’importo,

ovvero CHF 1'833.35 (istanza 12/13.9.2007, p. 5);

che

giusta l’art. 111 cpv. 2 CPP

chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di

interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli

periodicamente;

che

la domanda deve essere indirizzata direttamente al magistrato inquirente che

concede la libertà provvisoria, il quale è competente a decidere in merito alla

forma d’investimento da adottare, ritenuto che contro l’operato di quest’ultimo

è possibile ricorrere al giudice dell’istruzione e dell’arresto e, se del caso,

in seconda istanza a questa Camera (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento

del Codice di procedura penale, Lugano 1997, n. 7 ad art. 111 CPP);

che

la parte che tralascia di formulare una simile richiesta non può quindi in

seguito fare valere la medesima nell’ambito di un'istanza d’indennizzo fondata

sugli art. 317 ss. CPP: la questione degli interessi maturati sulla cauzione,

in effetti, non ha nulla a che vedere con l’indennità che deve essere assegnata

a chi è stato prosciolto da un’accusa o ha subito una detenzione illegale,

ragione per cui non può essere esaminata nell’ambito di questo specifico

procedimento (decisioni di questa Camera 12.12.2002 in re V. C., inc. __________,

30.12.2003

in re S.S., inc. __________, e 13.5.2004 in re G.A., inc. __________);

che nella fattispecie non risulta che l’istante

abbia chiesto che la somma corrisposta fosse fruttifera di interessi;

che

dagli atti emerge peraltro che con scritto 24/27.10.1997 il suo legale ha

chiesto la liberazione dell’importo cauzionale versato in contanti (di

proprietà di terzi) ed ha contestualmente trasmesso al Ministero pubblico la

garanzia bancaria __________ di CHF 10'000.-- di __________, __________, con la

quale l’istituto bancario ha garantito “(…) unwiderruflich, Ihnen (ovvero

al Ministero pubblico) auf Ihre erste Anforderung hin, unter Verzicht auf

jegliche Einwendungen und Einreden, jeden Betrag bis maximal SFR 10'000.-- (…) zu zahlen, gegen Vorlage eines jeden

rechtskräftigen Entscheides in der vorliegenden Sache, mit dem der kautionspflichtigen

Partei Gerichtskosten und Prozessentschädigungen auferlegt werden” (AI 5.45);

che,

invero, la garanzia bancaria è stata verosimilmente concessa dietro versamento

di un corrispettivo: l’istante non precisa tuttavia le condizioni contrattuali

con l’istituto bancario rispettivamente non comprova, come le incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato

prosciolto”], il pagamento alla banca di un importo per la citata garanzia;

che,

secondo la prima pagina del doc. L, IS 1 avrebbe versato ad __________ CHF

500.

-- per “Spesen für Caution”: non si capisce tuttavia a cosa si

riferisca precisamente questo importo rispettivamente come esso sia stato calcolato,

tanto più che la qui istante postula, quale interesse sulla cauzione, la somma

di CHF 1'833.35, cifra ben superiore a quella corrisposta, secondo il doc. L,

per “Spesen für Caution”;

che

nulla le è pertanto dovuto a questo titolo;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

la qui istante chiede CHF 3’200.-- per i quindici (recte: sedici) giorni (CHF 200.--/giorno)

di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

che,

come detto, IS 1 è stata arrestata il 5.9.1996 con le accuse di falsità in documenti, ricettazione,

correità sub. complicità in truffa (AI 1.4);

che

il giorno successivo il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha confermato il

provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di

preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni

dell’istruzione) [AI 2.2];

che

la qui istante è stata scarcerata il 20.9.1996 previo versamento di una

cauzione di CHF 10'000.-- (AI 5.13);

che

IS 1 è pertanto stata privata della libertà personale per sedici giorni;

che

va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 3'200.--, come postulato;

che

occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto

dalla qui istante, che postula l’importo di CHF 4'500.--, oltre interessi, in

considerazione segnatamente della durata del procedimento (e della conseguente

violazione del principio di celerità), dell’incertezza sul suo futuro (con ripercussioni

sulla sua vita e sulla sua psiche), dello shock per gli interrogatori, del

fatto che non si volesse concederle il permesso di domicilio (circostanza che

le avrebbe ostacolato la ricerca di un posto di lavoro) e dei problemi psicologici

(di cui non avrebbe mai sofferto in precedenza);

che

il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU

impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena

l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(decisione TF 6B_684/2007 del 26.2.2008);

che,

come esposto, la qui istante è stata arrestata il 5.9.1996 su ordine

dell’allora competente magistrato inquirente ed è stata scarcerata il 20.9.1996

previo versamento di una cauzione;

che

IS 1 è stata interrogata otto volte nel corso del mese di settembre di

quell’anno e, ancora una volta, il 27.10.2000;

che

l’istruttoria, con l’eccezione di alcuni interrogatori effettuati nel 2001,

sembra essersi sostanzialmente conclusa allora;

che

il 28.5.2003 è stato ordinato il deposito degli atti (AI 1.6);

che

il 9.8.2004 sono stati emanati i decreti di abbandono (ABB __________) e di accusa

(DA __________);

che,

infine, l’istante è stata prosciolta con sentenza 21.9.2006 (inc. __________);

che

nel corso del procedimento penale – che ha visto avvicendarsi tre magistrati inquirenti

[Jacques Ducry (e per lui i segretari della sede di Bellinzona del Ministero

pubblico), Maria Galliani e Giuseppe Muschietti] – ci sono stati lunghi momenti

di inattività;

che

appare evidente che il periodo trascorso tra l’arresto della qui istante, il

5.9

, e l’abbandono del procedimento penale, il 9.8.2004, rispettivamente

la sentenza di assoluzione, il 21.9.2006, è eccessivamente lungo – ciò che

certo poteva giustificare un’incertezza sul suo futuro – e, peraltro, apparentemente

non spiegato da alcuna ragione (che, in ogni caso, difficilmente avrebbe potuto

scusare tale arco temporale);

che,

in concreto, si deve quindi ammettere la violazione del principio di celerità;

che

inoltre, come detto, la concessione del permesso di domicilio è stata direttamente

influenzata dal procedimento penale, la cui durata si è ripercossa sulla procedura

amministrativa;

che,

a titolo di torto morale, è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF

4’000.--, oltre interessi del 5% su CHF 3'200.-- dal momento della

scarcerazione (20.9.1996) e su CHF 800.-- dal 12.9.2007 (ovvero dalla prima

interpellazione agli atti), cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad

un procedimento penale (interrogatori, pubblicità del dibattimento, ecc.),

della contenuta sofferenza per l’istante [che sostiene, senza tentare di

comprovare, che il procedimento penale le avrebbe cagionato “(…) problemi di

vario genere” (istanza 12/13.9.2007, p. 6)] e della soddisfazione personale

già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come

avvalorato dal decreto di abbandono 9.8.2004 (ABB __________), dalla sentenza

di assoluzione 21.9.2006 (inc. __________) e da questo giudizio;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

che

a IS 1 va pertanto risarcito l’importo di CHF 20'311.60, oltre interessi, di

cui CHF 16'311.60 per spese legali e CHF 4’000.-- per torto morale;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1’800.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 850.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 9.8.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti

(ABB __________) ed al giudizio 21.9.2006 del presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 20'311.60,

oltre interessi del 5% su CHF 17'111.60 dal 12.9.2007 e su CHF 3'200.-- dal

20.9.1996

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’800.-- (milleottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 850.-- (ottocentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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