60.2007.341
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. cauzione. torto morale per detenzione
9 settembre 2008Italiano30 min
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Numero d'incarto:
60.2007.341
Data decisione, Autorità:
09.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. cauzione. torto morale per detenzione
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.341
Lugano
9 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.9.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 9.8.2004
del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________) e nel giudizio
21.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/20.9.2007 del
magistrato inquirente – che postula la reiezione dell’istanza – e
28.9/1.10.2007 della Divisione della giustizia – che, in generale, si rimette
alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, contesta la
richiesta inerente le spese legali in capo alla procedura per il rilascio del
permesso di domicilio, gli interessi sulla cauzione ed il torto morale
superiore a CHF 3'200.-- –;
preso atto che il presidente della Pretura
penale non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stata arrestata il 5.9.1996 dall’allora procuratore pubblico Jacques
Ducry per titolo di falsità in documenti, ricettazione e correità sub.
complicità in truffa (AI 1.4) con riferimento ai fatti rimproverati all’allora
suo convivente __________, arrestato il 2.9.1996 per titolo di truffa,
appropriazione indebita, falsità in documenti ed amministrazione infedele in
relazione alle malversazioni commesse, a partire dal 1989, quale gerente della __________
di __________ (AI 1.1);
che
la misura è stata confermata il 6.9.1996 dall’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto Ivano Ranzanici per l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga / bisogni
dell’istruzione) [AI 2.2];
che
IS 1 è stata scarcerata il 20.9.1996 (AI 8.5) previo versamento di una cauzione
di CHF 10'000.-- (AI 5.13);
che
il 9.8.2004 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha deferito __________
davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ (ACC __________),
che – con giudizio 25.10.2005, cresciuto in giudicato – ha condannato
l’accusato per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e ripetuta amministrazione
infedele alla pena – tenuto conto della violazione del principio di celerità – di
quindici mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, ed al pagamento a __________ di CHF 1'917'958.35 (inc. TPC __________);
che
il medesimo giorno ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di IS
1 per i reati di truffa e ricettazione (ABB __________, cresciuto in giudicato);
che,
sempre il 9.8.2004, l’ha posta in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome
ritenuta colpevole di ripetuta falsità in documenti “per avere, in correità
con __________, ad __________, __________ e __________, a cavallo fra i mesi di
agosto e settembre 1996, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, formato i seguenti documenti falsi e abusato dell’altrui firma
autentica per formare i seguenti documenti suppositizi, rispettivamente
attestato nei seguenti documenti, contrariamente alla verità, fatti di
importanza giuridica, e averne fatto uso, dinanzi al procuratore pubblico, a
scopo d’inganno: “ricevuta e accettazione di mandato”, datata 26.06.1989, a
firma __________; “dichiarazione”, datata 08.02.1995, a firma __________;
“mandato d’amministrazione”, datato 07.07.1995, tra __________ e __________”
ed ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 11/12.8.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con sentenza 21.9.2006, cresciuta in giudicato, il presidente della Pretura penale
ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di
CHF 37'974.65, oltre interessi, di cui CHF 19'641.30 per spese legali, CHF
13'833.35 per danno materiale e CHF 4'500.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
l’istanza deve essere presentata nel termine di un anno dall’abbandono del procedimento,
rispettivamente dalla sentenza di assoluzione (art. 320 cpv. 1 CPP);
che
Fatti
i reati – falsità in documenti, ricettazione, correità sub. complicità in
truffa – per i quali è stato promosso il procedimento penale a carico dell’istante
riguardano il medesimo complesso di fatti;
che
pertanto il procedimento penale, benché sfociato in due distinte decisioni, va
considerato nel suo insieme: l’istanza – introdotta il 12/13.9.2007 – è quindi
da reputarsi tempestiva anche con riferimento al decreto di abbandono 9.8.2004 (ABB
__________) [cfr. decisione 28.3.2006 di questa Camera in re F.N. (inc. __________)];
che
il procuratore pubblico invoca l’applicazione degli art. 319a (secondo cui, in
particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave
esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto) e 319b cpv. 2 CPP (secondo cui
la Camera dei ricorsi penali decide sull’ammissibilità e sull’ammontare
dell’indennità, applicando a titolo suppletivo i principi della responsabilità
civile): a suo dire, infatti, IS 1 avrebbe largamente beneficiato, per il
tramite della sua società __________, di liquidità proveniente direttamente
dalle malversazioni commesse dall’allora compagno rispettivamente avrebbe allestito
“bugie scritte” in vista dell’inizio del procedimento penale, per cui la
domanda sarebbe contraria al principio della buona fede e non andrebbe tutelata;
che
le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere
o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o
se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a
cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato,
segnatamente se l’accusato
ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura
del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento
colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica,
e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF
1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale
o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare
se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione
TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
biasimare IS 1 per avere beneficiato, senza porsi troppe domande, di liquidità
proveniente dalle malversazioni di __________ equivarrebbe a lasciar intendere
che sia colpevole del reato di riciclaggio di denaro [reato che non ha potuto
esserle imputato siccome prescritto (decreto di abbandono 9.8.2004, p. 2, ABB __________)],
ciò che nondimeno è contrario agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU;
che,
parimenti, rimproverare alla qui istante di essere all’origine di bugie
scritte, per le quali tuttavia – in quanto tali – è stata prosciolta dall’accusa
di falsità in documenti significherebbe comunque ritenerla colpevole del reato,
ciò che – ancora una volta – è contrario alle suddette norme costituzionali e
convenzionali;
che,
in queste circostanze, non si giustifica negare a IS 1 il diritto all’indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP: si deve di conseguenza entrare nel merito delle
singole richieste;
che, nello stabilire l’importo delle spese
di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di
onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata
dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al
momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori,
ovvero dell’avv. __________ (difensore d’ufficio) di CHF 11'908.40 (periodo
6.9.1996 – 19.1.2001) [di cui CHF 9'500.-- di onorario, CHF 1'588.40 di spese e
CHF 820.-- di IVA (doc. D)] e dell’avv. PR 1 di CHF 7'732.90 (periodo 16.1.2001
– 12.9.2007) [di cui CHF 6'520.-- di onorario, CHF 666.70 di spese e CHF 546.20
di IVA (doc. E)], per complessivi CHF 19'641.30, oltre interessi;
che
la nota professionale dell’avv. __________ non indica il dispendio orario, la relativa
tariffa ed il dettaglio delle spese;
che,
per quanto concerne la tariffa oraria, si giustifica riconoscere CHF
220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato [anche con riferimento alle
prestazioni effettuate nel corso del mese di gennaio 2001: telefono e lettera
al giudice dell’istruzione e dell’arresto (2.1.2001) e scritto alla cliente
(16.1.2001), atti di poco conto]: il caso – in merito a quanto rimproverato
all’istante – non appariva infatti particolarmente complicato in fatto e/o in
diritto, per cui non si impone una tariffa superiore a quella appena indicata;
che,
applicando la tariffa di CHF 220.--/ora all’onorario esposto di CHF 9’500.--,
si ottiene un dispendio orario di circa 43 ore;
che
il legale – secondo la nota professionale – ha, in particolare, avuto colloqui
con la cliente, con il di lei fratello, con le autorità giudiziarie e con
terzi, ha esaminato l’incarto, ha corrisposto con le autorità giudiziarie e con
terzi, ha assistito l’istante durante gli interrogatori, ha partecipato ad
un’audizione di __________ e di un teste, ha inoltrato un reclamo al giudice
dell’istruzione e dell’arresto ed ha redatto un’istanza di gratuito patrocinio
(doc. D);
che,
alla luce degli atti rinvenuti nell’incarto penale rispettivamente sulla base
di un apprezzamento per le ulteriori operazioni (non avendo parametri di
confronto come, segnatamente, l’indicazione del tempo specifico per ogni
prestazione, ciò che avrebbe facilitato il controllo della nota professionale),
si possono ammettere 555 minuti inerenti i colloqui con la cliente [315 minuti,
comprese le trasferte, inerenti i colloqui presso il PCT e 240 minuti inerenti
gli ulteriori colloqui (di persona / telefonici)], 100 minuti inerenti gli
scritti alla cliente, 150 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici)
con il Ministero pubblico e con l’Ufficio del giudice dell’istruzione e
dell’arresto, 150 minuti inerenti gli scritti al Ministero pubblico ed
all’Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, 150 minuti inerenti i
colloqui (di persona / telefonici) con terzi, 60 minuti inerenti gli scritti a
terzi, 30 minuti inerenti “accesso Min pubb per ritiro garanzia bancaria”
(8.5.2000), 240 minuti inerenti l’esame degli atti, 60 minuti inerenti
l’interrogatorio 10.9.1996 (ore 11.00 – ore 12.00, AI 3.3), 180 minuti inerenti
l’interrogatorio 13.9.1996 (ore 14.15 – ore 17.15, AI 3.4), 120 minuti inerenti
l’interrogatorio 20.9.1996 (ore 14.00 – ore ?, AI 3.6), 180 minuti inerenti
l’interrogatorio 27.10.2000 (ore 14.00 – ore 17.00, AI 3.7), 270 minuti
inerenti l’interrogatorio 8.11.2000 (ore 14.00 – ore 18.30, AI 1.18), 180
minuti inerenti l’interrogatorio 20.11.2000 (ore 14.00 – ore 17.00, AI 6.27) e
60 minuti inerenti il reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto, per complessivi
41 ore e 25 minuti;
che,
tenuto conto del calcolo approssimativo, e di conseguenza del margine di errore,
si può riconoscere l’onorario esposto di CHF 9'500.--, pari a 43 ore circa a
CHF 220.--/ora;
che
le spese sono ammesse in CHF 1'383.40 (come indicate, eccetto per la doppia
esposizione di “formazione incarto”);
che
l’IVA, tenuto conto dei tassi del 6.5% (periodo 6.9.1996 – 31.12.1998), del
7.5% (periodo 1.1.1999 – 31.12.2000) e del 7.6% (periodo 1.1.2001 – 19.1.2001) e
del fatto che, in assenza di indicazioni in capo all’onorario ed alle spese per
ogni prestazione, si deve procedere ad un apprezzamento, ammonta a CHF 745.-- [CHF
444.60, ovvero il 6.5% di CHF 6'840.-- (27 ore a CHF 220.--/ora di onorario e
CHF 900.-- di spese) per il primo periodo; CHF 290.50, ovvero il 7.5% di CHF
3'873.40 (15 ore e 30 minuti a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 463.40 di
spese) per il secondo periodo; CHF 9.90, ovvero il 7.6% di CHF 130.-- (30
minuti a CHF 220.--/ora di onorario e CHF 20.-- di spese) per il terzo periodo];
che
all’istante va rifuso, con riferimento al patrocinio dell’avv. __________,
l’importo di CHF 11'783.40, di cui CHF 9'500.-- per onorario, CHF 1'538.40 per
spese (CHF 1'383.40 + CHF 155.-- versati al Ministero pubblico) e CHF 745.--
per IVA;
che
nel caso in cui un accusato conferisca il proprio mandato a più patrocinatori –
sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono di principio
risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R.
WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che nella fattispecie l’avv. PR 1 è subentrato
all’avv. __________, eletto procuratore pubblico: le ragioni della sostituzione
non sono quindi da imputare alla qui istante, per cui non si giustifica
decurtare la nota professionale dell’avv. PR 1 in considerazione di questo avvicendamento;
che
la tariffa oraria di CHF 250.--/ora è conforme ai suddetti principi;
che la nota professionale concerne anche
prestazioni effettuate con riferimento alla richiesta del permesso di
domicilio;
che
dalla decisione 10.10.2006 del Consiglio di Stato si evince che il 13.1.2005 la
Sezione dei permessi e dell’immigrazione aveva respinto l’istanza 20.1.1998 presentata
da IS 1 volta al rilascio di un permesso di domicilio in ragione del procedimento
penale ancora aperto a suo carico (doc. F);
che
si evince inoltre che “(…) il fatto che in data 21 settembre 2006 il
presidente della Pretura penale abbia infine prosciolto la ricorrente dal reato
di ripetuta falsità in documenti non permette ancora a questo Consiglio di
accogliere favorevolmente la sua domanda tendente al rilascio del permesso di
domicilio. In effetti, questa Autorità non ha alcuna informazione in merito al
suo stato finanziario, debitorio, penale, ecc. attuale (…)” (p. 3/4, doc.
F);
che,
malgrado questa conclusione – che ha imposto di annullare la decisione
13.1.2005 e di retrocedere gli atti alla predetta Sezione per un nuovo giudizio
– si deve ritenere che il procedimento penale è stato causa diretta del rifiuto
del postulato permesso di domicilio [“(…), malgrado il principio della
presunzione d’innocenza, è a giusta ragione che l’Autorità dipartimentale ha
deciso di negarle il rilascio del permesso di domicilio. In effetti, a
prescindere dal fatto che il diniego del permesso postulato non le recava
alcuno svantaggio considerato il rinnovo del permesso di dimora CE/AELS, si
rileva altresì che dei procedimenti penali aperti per ripetuta falsità in
documenti permettono all’Autorità competente in materia di polizia degli
stranieri di tutelarsi” (p. 4, doc. F)], per cui devono essere riconosciute
le prestazioni legali riferite a questa problematica;
che,
sebbene l’avv. PR 1 abbia assunto il mandato nel corso del mese di gennaio
2001, si è di fatto limitato – anche perché l’istruttoria, pur formalmente
ancora aperta, non ha esatto una partecipazione attiva del legale – a preparare
il processo inerente il DA __________ ed a partecipare al dibattimento;
che
la fattispecie oggetto del predetto decreto di accusa era inoltre ben
delimitata e non comportava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;
che,
difatti, come si evince dal verbale di dibattimento 21.9.2006, l’arringa di
difesa ha avuto una durata inferiore ai dieci minuti;
che,
in queste circostanze, l’onorario esposto – pari a 26 ore circa – non è, per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale, giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 14 ore e
10 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 3'541.65, di
cui 120 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con la cliente,
300 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 100
minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti i colloqui con l’avv. __________,
90 minuti inerenti gli atti concernenti il permesso di domicilio, 120 minuti
inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per le
Considerandi
motivazioni e la lettura del dispositivo, alle ore 10.30) e 90 minuti inerenti
l’istanza per ingiusto procedimento [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla
formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie –
come si vedrà – è solo parziale];
che
le spese vengono riconosciute, come esposte, in CHF 666.70;
che
l’IVA (7.6%) ammonta a CHF 319.85;
che all’istante va rifuso, con riferimento
al patrocinio dell’avv. PR 1, l’importo di CHF 4'528.20;
che complessivamente, a titolo di spese
legali, a IS 1 va pertanto risarcita la somma di CHF 16'311.60 (di cui CHF 11'783.40
concernenti il patrocinio dell’avv. __________ e CHF 4'528.20 concernenti il
patrocinio dell’avv. PR 1);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 12.9.2007 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante sostiene che il procedimento penale a
suo carico sarebbe durato oltre dieci anni, che l’autorità preposta non le avrebbe
voluto rilasciare il permesso di domicilio, richiesto nel 2001, in ragione
dell’esistenza delle pendenze penali e che avrebbe incontrato diverse
difficoltà nel ritrovare una collocazione professionale;
che
nel 1997 avrebbe nondimeno trovato un posto di lavoro per il quale inizialmente
avrebbe percepito circa CHF 1'000.-- mensili in meno rispetto a quanto guadagnava
presso __________, ritenuto inoltre che non sarebbe stato immaginabile trovare
impieghi fissi maggiormente retribuiti in ragione del procedimento penale e della
non concessione del permesso di domicilio;
che
la qui istante postula di conseguenza, ex aequo et bono ed in base al
prudente giudizio di questa Camera giusta l’art. 42 cpv. 2 CO, CHF 12'000.--, oltre
interessi, pari alla differenza di salario non percepita di CHF 1'000.-- per un
periodo di dodici mesi;
che
__________, il cui fallimento è stato pronunciato il 27.9.1999 (procedura sospesa
il 17.11.1999 per mancanza di attivo), è stata creata da __________ per
l’allora convivente IS 1, divenuta direttrice della società (cfr., per esempio,
memoriale allegato al verbale di interrogatorio 9.9.1996 di __________, AI
1.
), ed è stata alimentata con provento delle malversazioni commesse dall’ora
marito (cfr. decisione 25.10.2005 della Corte delle assise correzionali di __________,
inc. TPC __________);
che
quest’ultimo ha sostenuto, tra l’altro, che “(…) conoscendo che la signorina
__________ aveva effettuato una comanda di un determinato prodotto, provvedevo
(…) a fare in modo che questa comanda potesse andare in porto ed essere eseguita
mediante la disponibilità finanziaria che io, a sua insaputa, le creavo nel
frattempo. In altre parole, senza che la signorina __________ lo sapesse, le
creavo mediante l’apporto di quelle disponibilità finanziarie che le
permettessero appunto di agire e di operare nel modo da lei desiderato e nella
circostanza che lei riteneva più opportuna” (verbale di interrogatorio
9.9
, p. 2, AI 1.3);
che,
in siffatte circostanze, si deve concludere che la società e la qui istante di
conseguenza siano state finanziate in modo economicamente illogico ed
irregolare da __________, per cui il salario percepito è da reputarsi non reale
ed effettivo e, come tale, non può pertanto essere preso in considerazione come
base di calcolo per accertare il danno invocato da IS 1 [“(…) l’istruzione
formale ha permesso di appurare come IS 1 beneficiasse del provento dei reati
del suo convivente __________, e meglio attraverso le operazioni bancarie di
accredito che quest’ultimo effettuava a favore di __________, società di
pertinenza della summenzionata e da cui IS 1 traeva in particolare il suo
“stipendio”.” (decreto di abbandono 9.8.2004, p. 2, ABB __________)];
che,
già prima dell’apertura del procedimento penale, l’istante non aveva peraltro
ricevuto lo stipendio (cfr. attestato 29.11.1996 di __________, allegato allo
scritto 20/23.12.1996 dell’avv. __________ al giudice dell’istruzione e dell’arresto,
AI 3.4) stanti le serie difficoltà economiche della società (scritto
21/24.3.1997 dell’avv. __________ al giudice dell’istruzione e dell’arresto, AI
3.
): il nesso di causalità naturale adeguato tra il procedimento penale e
l’asserito danno è quindi escluso in quanto il salario non sarebbe stato
sostenibile in base alla situazione societaria disastrosa dal profilo
finanziario;
che il preteso nocumento non può pertanto
essere riconosciuto;
che
chiede inoltre gli interessi sulla cauzione prestata di CHF 10'000.--, somma rimasta
bloccata dal 23.9.1996 a fine maggio 2000: “considerato un tasso d’interesse
per il piccolo credito al consumo che si aggira attorno al tasso del 10% anno
usuale, (…)” postula la rifusione di un interesse di almeno il 5% sull’importo,
ovvero CHF 1'833.35 (istanza 12/13.9.2007, p. 5);
che
giusta l’art. 111 cpv. 2 CPP
chi presta una cauzione in denaro può chiedere che la somma sia fruttifera di
interessi, mediante adeguato investimento: in tal caso ha diritto a percepirli
periodicamente;
che
la domanda deve essere indirizzata direttamente al magistrato inquirente che
concede la libertà provvisoria, il quale è competente a decidere in merito alla
forma d’investimento da adottare, ritenuto che contro l’operato di quest’ultimo
è possibile ricorrere al giudice dell’istruzione e dell’arresto e, se del caso,
in seconda istanza a questa Camera (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento
del Codice di procedura penale, Lugano 1997, n. 7 ad art. 111 CPP);
che
la parte che tralascia di formulare una simile richiesta non può quindi in
seguito fare valere la medesima nell’ambito di un'istanza d’indennizzo fondata
sugli art. 317 ss. CPP: la questione degli interessi maturati sulla cauzione,
in effetti, non ha nulla a che vedere con l’indennità che deve essere assegnata
a chi è stato prosciolto da un’accusa o ha subito una detenzione illegale,
ragione per cui non può essere esaminata nell’ambito di questo specifico
procedimento (decisioni di questa Camera 12.12.2002 in re V. C., inc. __________,
30.12.2003
in re S.S., inc. __________, e 13.5.2004 in re G.A., inc. __________);
che nella fattispecie non risulta che l’istante
abbia chiesto che la somma corrisposta fosse fruttifera di interessi;
che
dagli atti emerge peraltro che con scritto 24/27.10.1997 il suo legale ha
chiesto la liberazione dell’importo cauzionale versato in contanti (di
proprietà di terzi) ed ha contestualmente trasmesso al Ministero pubblico la
garanzia bancaria __________ di CHF 10'000.-- di __________, __________, con la
quale l’istituto bancario ha garantito “(…) unwiderruflich, Ihnen (ovvero
al Ministero pubblico) auf Ihre erste Anforderung hin, unter Verzicht auf
jegliche Einwendungen und Einreden, jeden Betrag bis maximal SFR 10'000.-- (…) zu zahlen, gegen Vorlage eines jeden
rechtskräftigen Entscheides in der vorliegenden Sache, mit dem der kautionspflichtigen
Partei Gerichtskosten und Prozessentschädigungen auferlegt werden” (AI 5.45);
che,
invero, la garanzia bancaria è stata verosimilmente concessa dietro versamento
di un corrispettivo: l’istante non precisa tuttavia le condizioni contrattuali
con l’istituto bancario rispettivamente non comprova, come le incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato
prosciolto”], il pagamento alla banca di un importo per la citata garanzia;
che,
secondo la prima pagina del doc. L, IS 1 avrebbe versato ad __________ CHF
500.
-- per “Spesen für Caution”: non si capisce tuttavia a cosa si
riferisca precisamente questo importo rispettivamente come esso sia stato calcolato,
tanto più che la qui istante postula, quale interesse sulla cauzione, la somma
di CHF 1'833.35, cifra ben superiore a quella corrisposta, secondo il doc. L,
per “Spesen für Caution”;
che
nulla le è pertanto dovuto a questo titolo;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
la qui istante chiede CHF 3’200.-- per i quindici (recte: sedici) giorni (CHF 200.--/giorno)
di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che,
come detto, IS 1 è stata arrestata il 5.9.1996 con le accuse di falsità in documenti, ricettazione,
correità sub. complicità in truffa (AI 1.4);
che
il giorno successivo il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha confermato il
provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni
dell’istruzione) [AI 2.2];
che
la qui istante è stata scarcerata il 20.9.1996 previo versamento di una
cauzione di CHF 10'000.-- (AI 5.13);
che
IS 1 è pertanto stata privata della libertà personale per sedici giorni;
che
va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 3'200.--, come postulato;
che
occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto
dalla qui istante, che postula l’importo di CHF 4'500.--, oltre interessi, in
considerazione segnatamente della durata del procedimento (e della conseguente
violazione del principio di celerità), dell’incertezza sul suo futuro (con ripercussioni
sulla sua vita e sulla sua psiche), dello shock per gli interrogatori, del
fatto che non si volesse concederle il permesso di domicilio (circostanza che
le avrebbe ostacolato la ricerca di un posto di lavoro) e dei problemi psicologici
(di cui non avrebbe mai sofferto in precedenza);
che
il principio di celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU
impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena
l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non
lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita
(decisione TF 6B_684/2007 del 26.2.2008);
che,
come esposto, la qui istante è stata arrestata il 5.9.1996 su ordine
dell’allora competente magistrato inquirente ed è stata scarcerata il 20.9.1996
previo versamento di una cauzione;
che
IS 1 è stata interrogata otto volte nel corso del mese di settembre di
quell’anno e, ancora una volta, il 27.10.2000;
che
l’istruttoria, con l’eccezione di alcuni interrogatori effettuati nel 2001,
sembra essersi sostanzialmente conclusa allora;
che
il 28.5.2003 è stato ordinato il deposito degli atti (AI 1.6);
che
il 9.8.2004 sono stati emanati i decreti di abbandono (ABB __________) e di accusa
(DA __________);
che,
infine, l’istante è stata prosciolta con sentenza 21.9.2006 (inc. __________);
che
nel corso del procedimento penale – che ha visto avvicendarsi tre magistrati inquirenti
[Jacques Ducry (e per lui i segretari della sede di Bellinzona del Ministero
pubblico), Maria Galliani e Giuseppe Muschietti] – ci sono stati lunghi momenti
di inattività;
che
appare evidente che il periodo trascorso tra l’arresto della qui istante, il
5.9
, e l’abbandono del procedimento penale, il 9.8.2004, rispettivamente
la sentenza di assoluzione, il 21.9.2006, è eccessivamente lungo – ciò che
certo poteva giustificare un’incertezza sul suo futuro – e, peraltro, apparentemente
non spiegato da alcuna ragione (che, in ogni caso, difficilmente avrebbe potuto
scusare tale arco temporale);
che,
in concreto, si deve quindi ammettere la violazione del principio di celerità;
che
inoltre, come detto, la concessione del permesso di domicilio è stata direttamente
influenzata dal procedimento penale, la cui durata si è ripercossa sulla procedura
amministrativa;
che,
a titolo di torto morale, è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF
4’000.--, oltre interessi del 5% su CHF 3'200.-- dal momento della
scarcerazione (20.9.1996) e su CHF 800.-- dal 12.9.2007 (ovvero dalla prima
interpellazione agli atti), cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad
un procedimento penale (interrogatori, pubblicità del dibattimento, ecc.),
della contenuta sofferenza per l’istante [che sostiene, senza tentare di
comprovare, che il procedimento penale le avrebbe cagionato “(…) problemi di
vario genere” (istanza 12/13.9.2007, p. 6)] e della soddisfazione personale
già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come
avvalorato dal decreto di abbandono 9.8.2004 (ABB __________), dalla sentenza
di assoluzione 21.9.2006 (inc. __________) e da questo giudizio;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che
a IS 1 va pertanto risarcito l’importo di CHF 20'311.60, oltre interessi, di
cui CHF 16'311.60 per spese legali e CHF 4’000.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1’800.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 850.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 9.8.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti
(ABB __________) ed al giudizio 21.9.2006 del presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 20'311.60,
oltre interessi del 5% su CHF 17'111.60 dal 12.9.2007 e su CHF 3'200.-- dal
20.9.1996
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’800.-- (milleottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 850.-- (ottocentocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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