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Decisione

60.2007.35

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. accusato

3 ottobre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che il qui istante postula la

rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,

di complessivi CHF 4'874.50 [di cui CHF 4'200.-- di onorario (14 ore a CHF

300.--/ora), CHF 330.20 di spese e CHF 344.30 di IVA (doc. 5)];

che la tariffa applicata (cfr.

istanza 26/29.1.2007, p. 4) non è conforme ai principi suesposti, ritenuto come

la fattispecie, come già sopraccitato, non era particolarmente complessa né dal

profilo giuridico, né da quello fattuale;

che si giustifica quindi di

ammettere una tariffa oraria pari a CHF 250.--/ora;

che inoltre il dispendio

orario esposto appare eccessivo;

che del resto, come già affermato,

la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato

difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro

l’istante non sostiene;

che conseguentemente, per le

prestazioni posteriori all’emanazione del decreto d’accusa 30.11.2005,

all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 2'083.30 (8 ore e 20 minuti

a CHF 250.--/ora), di cui 70 minuti inerenti i colloqui telefonici e la

conferenza con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al Ministero

pubblico e alla Pretura penale (come esposto), 120 minuti inerenti lo studio

dell’incarto (come esposto) e 240 minuti inerenti la preparazione e la comparsa

al dibattimento (ridotta in particolare la prestazione riguardante la

preparazione del dibattimento risultando eccessiva e sproporzionata alla fattispecie);

che a detta somma vanno

aggiunte le spese, per le prestazioni posteriori all’emanazione del decreto

d’accusa 30.11.2005, riconosciute in CHF 163.-- (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF

170.70;

che per gli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data

26.1.2007 della presente istanza;

che al qui istante va

pertanto rifusa, a titolo di spese legali posteriori al decreto d’accusa 30.11.2005,

la somma di CHF 2'417.--, oltre interessi del 5% dal 26.1.2007;

che, con

riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli

della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per

poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario

al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del

damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p.

422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (cfr. R.

HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito l'istante chiede il

Considerandi

risarcimento dell’importo di CHF1’494.50: “(…) l’istante pretende di essere

indennizzato per la perdita di guadagno causatagli dall’ingiusto procedimento penale,

quantificabile nel tempo lavorativo che ha dovuto perdere per essere interrogato

dalla Polizia, dal Sost PP, per discutere con lo scrivente patrocinatore e per

partecipare al dibattimento a Bellinzona. Tale perdita di tempo lavorativo è

quantificabile (almeno) nella perdita di mezza giornata di lavoro per

l’interrogatorio in Polizia del 28 giugno 2005, di altra mezza giornata di lavoro

per l’interrogatorio al MP del 21 ottobre 2005, di un’altra mezza giornata lavorativa

per il dibattimento a Bellinzona del 28 marzo 2006, ed in 2 h e 10’’ (…) per

conferenze colloqui con lo scrivente legale (…): in totale 1.75 giornate

lavorative. Ritenuto che dall’ultima notifica di tassazione (2004) risulta che

egli ha un reddito professionale di CHF 175'000 annui (…), e considerato che in

un anno vi sono 205 giornate lavorative (…), il suo reddito giornaliero ammonta

a CHF 854 (…)“ (istanza 26/29.1.2007, p. 4);

che vi è

evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF

23.2.2004

in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso

nei suoi confronti e le citate pretese;

che è però verosimile

ritenere che la sua attività professionale (medico dentista per di più indipendente)

gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e

quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento

penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo

il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;

che

in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che IS 1 sostiene che “(…)

la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale ha screditato l’onore

dell’istante, accusato di reati violenti (sequestro di persona e coazione),

innanzi a suoi pazienti (__________che era stata citata quale teste), familiari

(moglie e figlio), e conoscenti (il denunciante essendo giornalista)” (istanza

26/29.1.2007, p. 4);

che l’istante postula al

proposito la somma di CHF 1.-- “(…) siccome è difficile quantificare

l’importo del torto morale subito” (istanza 26/29.1.2007, p. 5);

che egli non ha però

dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla salute fisica,

psichica o alla sua reputazione;

che non vi sono elementi

sufficienti per ammettere una grave lesione della personalità che abbia

oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale e

dal pubblico dibattimento;

che questa

conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato

dalla decisione 28.3.2006 del presidente della Pretura penale e da questo stesso

giudizio;

che la

pretesa non può quindi essere ammessa;

che l’istante protesta infine

le ripetibili di questa sede;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--,

comprendente onorario e IVA (le spese sono già state considerate nella nota

professionale);

che giusta

l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato

possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo

Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

che nella

fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si

evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

che pertanto

si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che, visto quanto sopra

esposto, ad IS 1 va pertanto rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF

2'667.--, di cui CHF 2'417.--, oltre interessi del 5% dal 26.1.2007, per spese

di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 3/5, per la somma di CHF 360.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

alla sentenza 28.3.2006 del presidente della Pretura penale, Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'667.-- oltre interessi al 5%

su CHF 2'417.-- dal 26.1.2007.

2.La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico

di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 360.--(trecentosessanta).

3.Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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