60.2007.35
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. accusato
3 ottobre 2007Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.35
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale. accusato
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.35
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/29.1.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 28.3.2006 del
presidente della Pretura penale, Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 16/19.2.2007 del
sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli che chiede la reiezione del
gravame in applicazione dell’art. 44 CO secondo il quale il giudice può
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell’obbligato;
richiamato lo scritto 2/6.2.2007 della
Divisione della giustizia secondo la quale la tariffa oraria di CHF 300.-- per
le spese di patrocinio sarebbe eccessiva, che contesta inoltre la somma di CHF
1'494.50 a titolo di indennità per perdita di guadagno, affermando che
l’istante, svolgendo un’attività indipendente avrebbe potuto organizzare
liberamente il proprio lavoro “(…) in considerazione dell’obbligo del
danneggiato di contenere e ridurre il danno” e che ritiene ancora la pretesa
per torto morale di CHF 1.-- ingiustificata;
richiamate le osservazioni 27/28.2.2007 di PI
1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 30.11.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.--,
ed al pagamento della tassa di giustizia ed alla spese, siccome ritenuto
colpevole di coazione “(…) per avere, a __________, in via __________, in data
14.08.2004, posizionando all’interno del garage la sua vettura bloccando
l’uscita per almeno una ventina di minuti, impedito a PI 1 di lasciare lo
stabile a bordo della propria vettura” (DA __________);
che con scritto 7.12.2005 IS
1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 28.3.2006
il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l’importo di CHF 6'370.-- oltre interessi, di cui CHF 4'874.50 per spese di patrocinio,
CHF 1'494.50 per danno materiale e CHF 1.-- per torto morale;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea
2005, § 109 n. 1 ss.);
che, come
detto, il diritto di cui agli artt. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che accusato
è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa
(art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo
delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è
sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare
l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e
2 CPP);
che in questa
fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non
necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la
qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza
cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa
(cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che è quindi
da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un
reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o
sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la
necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che in ambito
penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione
di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o
l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.;
DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ,
op. cit., n. 489 ss.);
che nei casi
in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare
le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato
non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche
e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso
di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491
ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003
II p. 67 ss.);
che la predetta fattispecie
non presentava difficoltà di fatto o di diritto da imporre, già in sede di
informazioni preliminari, la presenza di un legale;
che la pena proposta nel
decreto d’accusa, una multa di CHF 300.--, suggerisce che si tratta di una
fattispecie di poco conto;
che dal rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria 14.1.2005 si evince del resto come l’istante fosse in
grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti accaduti;
che pertanto l’onere delle
spese di patrocinio precedenti l’emanazione del decreto di accusa 30.11.2005
(DA __________) rimane interamente a carico dell’istante, avendo liberamente
scelto di farsi assistere da un legale;
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,
di complessivi CHF 4'874.50 [di cui CHF 4'200.-- di onorario (14 ore a CHF
300.--/ora), CHF 330.20 di spese e CHF 344.30 di IVA (doc. 5)];
che la tariffa applicata (cfr.
istanza 26/29.1.2007, p. 4) non è conforme ai principi suesposti, ritenuto come
la fattispecie, come già sopraccitato, non era particolarmente complessa né dal
profilo giuridico, né da quello fattuale;
che si giustifica quindi di
ammettere una tariffa oraria pari a CHF 250.--/ora;
che inoltre il dispendio
orario esposto appare eccessivo;
che del resto, come già affermato,
la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato
difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro
l’istante non sostiene;
che conseguentemente, per le
prestazioni posteriori all’emanazione del decreto d’accusa 30.11.2005,
all’istante va riconosciuto un onorario pari a CHF 2'083.30 (8 ore e 20 minuti
a CHF 250.--/ora), di cui 70 minuti inerenti i colloqui telefonici e la
conferenza con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al Ministero
pubblico e alla Pretura penale (come esposto), 120 minuti inerenti lo studio
dell’incarto (come esposto) e 240 minuti inerenti la preparazione e la comparsa
al dibattimento (ridotta in particolare la prestazione riguardante la
preparazione del dibattimento risultando eccessiva e sproporzionata alla fattispecie);
che a detta somma vanno
aggiunte le spese, per le prestazioni posteriori all’emanazione del decreto
d’accusa 30.11.2005, riconosciute in CHF 163.-- (come esposto);
che l’IVA ammonta a CHF
170.70;
che per gli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data
26.1.2007 della presente istanza;
che al qui istante va
pertanto rifusa, a titolo di spese legali posteriori al decreto d’accusa 30.11.2005,
la somma di CHF 2'417.--, oltre interessi del 5% dal 26.1.2007;
che, con
riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per
poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario
al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del
damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p.
422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che per la
valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (cfr. R.
HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito l'istante chiede il
Considerandi
risarcimento dell’importo di CHF1’494.50: “(…) l’istante pretende di essere
indennizzato per la perdita di guadagno causatagli dall’ingiusto procedimento penale,
quantificabile nel tempo lavorativo che ha dovuto perdere per essere interrogato
dalla Polizia, dal Sost PP, per discutere con lo scrivente patrocinatore e per
partecipare al dibattimento a Bellinzona. Tale perdita di tempo lavorativo è
quantificabile (almeno) nella perdita di mezza giornata di lavoro per
l’interrogatorio in Polizia del 28 giugno 2005, di altra mezza giornata di lavoro
per l’interrogatorio al MP del 21 ottobre 2005, di un’altra mezza giornata lavorativa
per il dibattimento a Bellinzona del 28 marzo 2006, ed in 2 h e 10’’ (…) per
conferenze colloqui con lo scrivente legale (…): in totale 1.75 giornate
lavorative. Ritenuto che dall’ultima notifica di tassazione (2004) risulta che
egli ha un reddito professionale di CHF 175'000 annui (…), e considerato che in
un anno vi sono 205 giornate lavorative (…), il suo reddito giornaliero ammonta
a CHF 854 (…)“ (istanza 26/29.1.2007, p. 4);
che vi è
evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF
23.2.2004
in re F. B., inc.1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso
nei suoi confronti e le citate pretese;
che è però verosimile
ritenere che la sua attività professionale (medico dentista per di più indipendente)
gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e
quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento
penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo
il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno;
che
in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che IS 1 sostiene che “(…)
la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale ha screditato l’onore
dell’istante, accusato di reati violenti (sequestro di persona e coazione),
innanzi a suoi pazienti (__________che era stata citata quale teste), familiari
(moglie e figlio), e conoscenti (il denunciante essendo giornalista)” (istanza
26/29.1.2007, p. 4);
che l’istante postula al
proposito la somma di CHF 1.-- “(…) siccome è difficile quantificare
l’importo del torto morale subito” (istanza 26/29.1.2007, p. 5);
che egli non ha però
dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla salute fisica,
psichica o alla sua reputazione;
che non vi sono elementi
sufficienti per ammettere una grave lesione della personalità che abbia
oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale e
dal pubblico dibattimento;
che questa
conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato
dalla decisione 28.3.2006 del presidente della Pretura penale e da questo stesso
giudizio;
che la
pretesa non può quindi essere ammessa;
che l’istante protesta infine
le ripetibili di questa sede;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 250.--,
comprendente onorario e IVA (le spese sono già state considerate nella nota
professionale);
che giusta
l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato
possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo
Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella
fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si
evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto
si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che, visto quanto sopra
esposto, ad IS 1 va pertanto rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF
2'667.--, di cui CHF 2'417.--, oltre interessi del 5% dal 26.1.2007, per spese
di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 550.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 3/5, per la somma di CHF 360.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 28.3.2006 del presidente della Pretura penale, Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'667.-- oltre interessi al 5%
su CHF 2'417.-- dal 26.1.2007.
2.La tassa di giustizia di CHF 550.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono poste a carico
di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 360.--(trecentosessanta).
3.Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster