60.2007.354
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità
3 ottobre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.354
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.354
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.9.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: lic. iur. PR
1, Studio legale __________, __________), e CO 2, __________ (patr. da: dott.
iur. PR 2, Studio legale avv. __________, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 21.9.2007 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto dello scritto 26.9/1.10.2007 del
patrocinatore di CO 2, mediante il quale comunica di non opporsi alla proroga;
preso atto che CO 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi
in detenzione preventiva dal 5.4.2007, il procuratore pubblico Moreno Capella ha emanato l’11.9.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo: entrambi, per
furto aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta
violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso; CO 1 singolarmente per furto
aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio, infrazione alla LDDS; singolarmente CO 2 per furto, furto d’uso,
danneggiamento, infrazione alla LDDS e circolazione senza licenza di condurre.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a martedì, 30.10.2007, e dovrebbe esaurirsi in una giornata.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui
sono astretti i due imputati fino al 30.10.2007, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuti anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale (TPC) in generale e gli impegni del presidente istante in
particolare.
5.
Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1 e di CO 2, come risulta peraltro dalle loro stesse ammissioni (verbali
del 24.5.2007, AI 54 e 55, verbali del 13.7.2007, AI 84 e 85).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
7.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza degli imputati
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta.
In
particolare, dalle situazioni personali (verbale del 13.7.2007, AI 84 p. 6 per CO
2, verbale del 13.7.2007, AI 85 p. 1/2 per CO 1) risulta che gli accusati non
abbiano nessun legame significativo con il nostro territorio. Entrambi sono
cittadini stranieri, non residenti, mentre il territorio elvetico è servito loro
unicamente per commettere gli atti di cui sono accusati.
Per il che, gli
accusati non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione
delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione
penale eventualmente da scontare.
Va inoltre
considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli
accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione
di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena
è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che
non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non
può neppure essere evitato con misure meno incisive.
8.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
9.
Per
quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la
durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto
d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in
quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente
inferiori alla possibile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________,
è prorogato fino al 30.10.2007, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
1. CO
1
1 patr. da: PR 1
2. CO
2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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