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Decisione

60.2007.354

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità

3 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.354

Data decisione, Autorità:

03.10.2007, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. principio della proporzionalità

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.354

Lugano

3 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.9.2007

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: lic. iur. PR

1, Studio legale __________, __________), e CO 2, __________ (patr. da: dott.

iur. PR 2, Studio legale avv. __________, __________), in vista del pubblico

dibattimento;

visto il preavviso favorevole 21.9.2007 del procuratore pubblico Moreno Capella;

preso atto dello scritto 26.9/1.10.2007 del

patrocinatore di CO 2, mediante il quale comunica di non opporsi alla proroga;

preso atto che CO 1, interpellato, non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 e di CO 2 , entrambi

in detenzione preventiva dal 5.4.2007, il procuratore pubblico Moreno Capella ha emanato l’11.9.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo: entrambi, per

furto aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta

violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso; CO 1 singolarmente per furto

aggravato (in parte tentato), ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di

domicilio, infrazione alla LDDS; singolarmente CO 2 per furto, furto d’uso,

danneggiamento, infrazione alla LDDS e circolazione senza licenza di condurre.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a martedì, 30.10.2007, e dovrebbe esaurirsi in una giornata.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui

sono astretti i due imputati fino al 30.10.2007, data della presumibile conclusione del

pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento

dell'istanza, ritenuti anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale

cantonale (TPC) in generale e gli impegni del presidente istante in

particolare.

5.

Nel

presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico

di CO 1 e di CO 2, come risulta peraltro dalle loro stesse ammissioni (verbali

del 24.5.2007, AI 54 e 55, verbali del 13.7.2007, AI 84 e 85).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

7.

Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza degli imputati

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che

potrà essergli inflitta.

In

particolare, dalle situazioni personali (verbale del 13.7.2007, AI 84 p. 6 per CO

2, verbale del 13.7.2007, AI 85 p. 1/2 per CO 1) risulta che gli accusati non

abbiano nessun legame significativo con il nostro territorio. Entrambi sono

cittadini stranieri, non residenti, mentre il territorio elvetico è servito loro

unicamente per commettere gli atti di cui sono accusati.

Per il che, gli

accusati non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione

delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione

penale eventualmente da scontare.

Va inoltre

considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli

accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione

di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena

è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che

non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non

può neppure essere evitato con misure meno incisive.

8.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

9.

Per

quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la

durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto

d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in

quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente

inferiori alla possibile pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO 2, __________,

è prorogato fino al 30.10.2007, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

1. CO

1

1 patr. da: PR 1

2. CO

2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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