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Decisione

60.2007.355

Istanza di ispezione degli atti. danneggiato quale istante

3 ottobre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.355

Data decisione, Autorità:

03.10.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. danneggiato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.355

Lugano

3 ottobre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.8/21.9.2007

presentata dall'

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto

di polizia;

premesso che la richiesta è stata inviata

al Comando di polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico in data

18/19.9.2007, e quest’ultimo, con scritto accompagnatorio del 20/21.9.2007,

l’ha inviata a questa Camera per competenza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di un furto avvenuto in data 11.8.2007 a __________, in __________, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). In

questo ambito, la vittima del furto, nipote del qui istante, è stata

verbalizzata in data 12.8.2007. Tra gli oggetti contenuti nella borsa

furtivamente sottratta c’era anche un mazzo di chiavi (verbale 12.8.2007, p. 1

in fine).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, lo zio della vittima del furto, presso il quale la vittima alloggiava,

chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia, per poter denunciare la

perdita delle chiavi all’assicurazione e sostituire le chiavi ed il cilindro

del condominio ove risiede.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente

caso, l’istante è stato certamente danneggiato dal furto oggetto del

procedimento, dovendo procedere alla sostituzione del cilindro del condominio

ove risiede. Egli ha quindi un legittimo interesse giuridico a ricevere copia

del rapporto di polizia del 7.9.2007, nel quale è compreso il verbale della

nipote.

5.

L’istanza

è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente

decisione destinata all’istante. Per il resto, gli interrogativi sollevati

nell’istanza non possono essere evasi da questa Camera.

6.

Considerata

la particolare situazione, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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