60.2007.356
Istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante
12 novembre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.356
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.356
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/21.9.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di parte degli
atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere;
premesso che la richiesta è stata
presentata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in quanto il decreto di non luogo procedere era nel frattempo cresciuto
in giudicato;
richiamate le osservazioni 3/4.10.2007 presentate
dal patrocinatore del minore __________, con le quali chiede di negare
l’accesso agli atti, e subordinatamente di limitarlo a quegli atti che non
attengano alla sfera intima e privata di __________ e della di lui madre;
richiamate le osservazioni 4/5.10.2007 del
procuratore pubblico, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera
evidenziando comunque che occorre operare una ponderazione degli interessi in
gioco;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione da parte di un’autorità tutoria, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del qui istante (MP __________)
conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 20.8.2007 (NLP __________).
2. Dopo
l’emanazione di quest’ultimo, in data 7/10.9.2007, il qui istante ha chiesto di
visionare gli atti del procedimento. Questo gli è stato consentito il 14.9.2007:
in tale occasione, l’istante ha chiesto di poter ottenere copia di una serie di
atti, indicati nell’apposito formulario del Ministero pubblico per la richiesta
di rilascio di fotocopie.
3. Alla
richiesta si oppone fermamente il patrocinatore di T. K., adducendo in sostanza
che debba in una simile situazione prevalere l’interesse alla protezione della
sfera privata ed intima del minore. Subordinatamente, acconsente
all’accoglimento solo parziale della richiesta, limitatamente a quegli atti che
non contengono informazioni sulla sfera intima e privata. Il procuratore pubblico
si rimette al giudizio di questa Camera, evidenziando la necessità di ponderare
gli interessi in gioco.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
6. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare a prima vista
giustificata, considerato anche che l’emanazione del decreto di non luogo a
procedere non è stata preceduta da un deposito atti. Occorre però contemperare
l’interesse dell’istante con quello del figlio minorenne, che in una situazione
del genere è certamente prevalente, e occorre considerare che la vicenda penale
si inserisce in una situazione conflittuale tra due genitori.
7. L’istanza
può essere solo parzialmente accolta. Possono essere trasmessi all’istante l’AI
24 (suo verbale), l’AI 26 (rapporto di costatazione), l’AI 37 (rapporto di
costatazione), nonché le prime 8 pagine del rapporto di polizia (AI 38). Per
gli altri atti richiesti, l’interesse del figlio minorenne è prevalente ed
esclude l’estrazione di fotocopie. Le copie dei surriferiti atti potranno essere
consegnate dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
8. Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e le spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
Considerandi
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster