60.2007.358
Istanza di ricusa nei confronti del presidente della Camera dei ricorsi penali
14 novembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2007.358
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ricusa nei confronti del presidente della Camera dei ricorsi penali
RICUSA DEL GIUDICE
art. 43 CPP-TI
art. 44 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.358
Lugano
14 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione
di Mauro Mini, ricusato)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa
22/24.9.2007 presentata da
IS 1, ,
nei confronti del presidente della __________,
giudice __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decisione 24.8.2007 il procuratore pubblico PI 1 ha promosso l’accusa nei
confronti di IS 1 per titolo di ingiuria, diffamazione, calunnia [inc. MP __________ (querela penale di __________, __________)], lesioni gravi sub. semplici e vie di
fatto [inc. MP __________ (denuncia/querela
penale di __________, __________)], citando il qui istante a comparire presso gli uffici del Ministero pubblico
il 5.9.2007 per essere interrogato come accusato nell’ambito dei predetti procedimenti
penali;
che IS 1 –
con scritto, in lingua tedesca, 29/31.8.2007 indirizzato al magistrato inquirente
– ha chiesto la nomina di un difensore d’ufficio e l’ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio, ha ricusato il procuratore pubblico per parzialità, ha
menzionato un suo esposto penale contro __________ ed ha esatto l’uso della
lingua tedesca davanti al Ministero pubblico;
che il 7/10.9.2007
il magistrato inquirente ha trasmesso, per competenza, il predetto scritto a
questa Camera, chiamata a pronunciarsi giusta l’art. 44 cpv. 1 CPP sull’istanza
di ricusa (inc. __________);
che con
ordinanza 11.9.2007 il presidente della Camera dei ricorsi penali, giudice
Mauro Mini, ha assegnato al qui istante un termine di cinque giorni per
motivare la ricusa del procuratore pubblico, indicando che la motivazione
avrebbe dovuto essere presentata in lingua italiana, idioma ufficiale del
Cantone Ticino;
che con
scritto 22/24.9.2007 IS 1 – con riferimento all’ordinanza – ha indicato che “Ich
bedauere hnen mitzuteillen, das der Präsident Herr Dr. jur. Mini auch befangen ist, da er mir zirka, 10
Beförderungsklgen abgewiesen hat. Somit kann nur ein unendeltlicher
Rechtsanwalt Ihr oben genanntes Schreiben beantworten”;
che questa Camera, il 27.9.2007, ha trasmesso il
citato scritto – unitamente a quello di data 29/31.8.2007 – al giudice dell'istruzione e
dell'arresto, competente a decidere in prima istanza in materia di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria;
che con
decisione 10.10.2007 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha
dichiarato irricevibile rispettivamente respinto nel merito la domanda (inc.
GIAR __________), giudizio che non è stato impugnato;
che ogni giudice o procuratore pubblico può
essere ricusato – nel termine di cinque giorni dalla conoscenza del motivo di
ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP) – quando vi sia ragionevole motivo per dubitare
della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua
esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP);
che il
diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i
giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP);
che nella
domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove (art. 44 cpv. 2 CPP);
che lo scopo
del diritto di ricusa – e dell'obbligo di esclusione – è quello di vietare
l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero
privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di
una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere
riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (decisione TF
1B_60/2007 del 21.9.2007; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP.
2000 n. 3; decisione 9.10.1998 di questa Camera in re I., pubblicata in REP.
1998 n. 97; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 376 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 30 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2004, n. 115 ss.);
che il
diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30 cpv. 1
Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente – se trattasi di un’autorità di
istruzione o di accusa – dall’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto corrisponde
comunque a quello dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.813/2006 del
13.3.2007);
che – secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale – per accogliere una domanda di
ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando
circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e
a far sorgere un rischio di parzialità (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007;
Fatti
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 2);
che occorre
tuttavia pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, che l’istante deve
dimostrare: la ricusazione è e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere
eccezionale (DTF 116 Ia 14);
che, come
esposto, IS 1 taccia il giudice __________ di parzialità per avere respinto
(circa dieci) gravami da lui presentati;
che nondimeno un giudice non può essere
ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a
sfavore dell’attuale istante/ricorrente (DTF 114 Ia 278);
che quindi il
fatto che la Camera dei ricorsi penali, presieduta dal giudice di cui postula la
ricusa, non abbia accolto, in altri procedimenti, le impugnative interposte dal
qui istante non può manifestamente costituire motivo di ricusa per presunta parzialità;
che il
sospetto di parzialità deve infatti essere confortato da elementi concreti e nascere
da ragioni gravi, atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice
ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale;
che l’Alta
Corte nega ai provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli interessi
dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e
Considerandi
della parzialità del magistrato nei suoi confronti;
che rientra invero
nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate e i
provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non
permettono da sé soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quando essi
si rivelino errati (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007);
che pretesi sbagli
possono e devono essere contestati seguendo il normale corso di impugnazione
(DTF 116 Ia 14), come del resto l'istante ha fatto – senza successo – davanti
al Tribunale federale [decisioni TF __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007,
inc. __________), __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________),
__________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________
del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________ del
20.9.2005
(decisione CRP 7.7.2005, inc. __________), __________ del 20.9.2005
(decisione CRP 7.7.2005, inc. __________), __________ del 20.9.2005 (decisione CRP
7.7
, inc. __________) e __________ del 20.9.2005 (decisione CRP 7.7.2005,
inc. __________)];
che la
semplice affermazione di parzialità fondata su sentimenti soggettivi di una
parte non è sufficiente per fondare una legittima suspicione: le
apprensioni soggettive dell’interessato devono infatti essere oggettivamente
giustificate (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007);
che il gravame
– per quanto ricevibile [non essendo stato presentato in lingua italiana,
idioma ufficiale del Cantone Ticino (cfr. al proposito le considerazioni di cui
alla decisione 10.10.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR
__________)] – è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico
dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza, per
quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro la
presente decisione è dato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art.
92 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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