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Decisione

60.2007.358

Istanza di ricusa nei confronti del presidente della Camera dei ricorsi penali

14 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 2);

che occorre

tuttavia pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, che l’istante deve

dimostrare: la ricusazione è e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere

eccezionale (DTF 116 Ia 14);

che, come

esposto, IS 1 taccia il giudice __________ di parzialità per avere respinto

(circa dieci) gravami da lui presentati;

che nondimeno un giudice non può essere

ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a

sfavore dell’attuale istante/ricorrente (DTF 114 Ia 278);

che quindi il

fatto che la Camera dei ricorsi penali, presieduta dal giudice di cui postula la

ricusa, non abbia accolto, in altri procedimenti, le impugnative interposte dal

qui istante non può manifestamente costituire motivo di ricusa per presunta parzialità;

che il

sospetto di parzialità deve infatti essere confortato da elementi concreti e nascere

da ragioni gravi, atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice

ad occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale;

che l’Alta

Corte nega ai provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli interessi

dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e

Considerandi

della parzialità del magistrato nei suoi confronti;

che rientra invero

nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate e i

provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non

permettono da sé soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quando essi

si rivelino errati (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007);

che pretesi sbagli

possono e devono essere contestati seguendo il normale corso di impugnazione

(DTF 116 Ia 14), come del resto l'istante ha fatto – senza successo – davanti

al Tribunale federale [decisioni TF __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007,

inc. __________), __________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________),

__________ del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________

del 12.8.2007 (decisione CRP 6.2.2007, inc. __________), __________ del

20.9.2005

(decisione CRP 7.7.2005, inc. __________), __________ del 20.9.2005

(decisione CRP 7.7.2005, inc. __________), __________ del 20.9.2005 (decisione CRP

7.7

, inc. __________) e __________ del 20.9.2005 (decisione CRP 7.7.2005,

inc. __________)];

che la

semplice affermazione di parzialità fondata su sentimenti soggettivi di una

parte non è sufficiente per fondare una legittima suspicione: le

apprensioni soggettive dell’interessato devono infatti essere oggettivamente

giustificate (decisione TF 1B_60/2007 del 21.9.2007);

che il gravame

– per quanto ricevibile [non essendo stato presentato in lingua italiana,

idioma ufficiale del Cantone Ticino (cfr. al proposito le considerazioni di cui

alla decisione 10.10.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. GIAR

__________)] – è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico

dell’istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza, per

quanto ricevibile, è respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--

(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro la

presente decisione è dato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art.

92 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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