60.2007.36
Istanza di ispezione degli atti. Confederazione Svizzera quale istante
28 febbraio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.36
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Confederazione Svizzera quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.36
Lugano
28 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/26.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto
d’accusa DA __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
per fax al Ministero pubblico in data 22.1.2007, ed è stata trasmessa per
competenza a questa Camera in data 26.1.2007 con scritto accompagnatorio nel
quale il sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha comunicato di
non avere particolari osservazioni da formulare;
ritenuto che PI 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di PI 1 per i fatti accaduti in data 27.5.2005 a __________
(inc. MP __________). Il procedimento è sfociato nel decreto d’accusa 8.9.2005
(DA __________) cresciuto in giudicato.
Fatti
2. Con la presente richiesta il Servizio
istante chiede copia del decreto d’accusa, facendo riferimento agli art. 19 ss.
della Legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza
interna (LMSI), ed in particolare all’art. 20 LMSI ed all’art. 17 cpv. 2 dell’Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ma senza indicare i
motivi della richiesta, che comunque sono stati precisati telefonicamente. Il
sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni,
mentre PI 1 non ha presentato osservazioni.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
Considerandi
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell'ispezione."
4.
Anche se il Servizio istante non ha
indicato il motivo della richiesta, quest’ultima può essere accolta con
riferimento alle disposizioni legali menzionate, che fondano l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5.
L’istanza è accolta. Copia del decreto
d’accusa sarà inviata al Servizio istante in allegato a questa decisione.
6.
Considerata la natura dell’istante si
rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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