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Decisione

60.2007.36

Istanza di ispezione degli atti. Confederazione Svizzera quale istante

28 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con la presente richiesta il Servizio

istante chiede copia del decreto d’accusa, facendo riferimento agli art. 19 ss.

della Legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza

interna (LMSI), ed in particolare all’art. 20 LMSI ed all’art. 17 cpv. 2 dell’Ordinanza

sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), ma senza indicare i

motivi della richiesta, che comunque sono stati precisati telefonicamente. Il

sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni,

mentre PI 1 non ha presentato osservazioni.

3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

Considerandi

che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali

fissa le modalità dell'ispezione."

4.

Anche se il Servizio istante non ha

indicato il motivo della richiesta, quest’ultima può essere accolta con

riferimento alle disposizioni legali menzionate, che fondano l’esistenza di un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

5.

L’istanza è accolta. Copia del decreto

d’accusa sarà inviata al Servizio istante in allegato a questa decisione.

6.

Considerata la natura dell’istante si

rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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