60.2007.360
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.360
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.360
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.9.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 26/27.9.2007 del
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 3/8.10.2007 del
notaio interessato, con le quali comunica di opporsi ad un accesso agli atti
indiscriminato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di alcune notizie apparse
sulla stampa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
nei confronti dei coniugi, avvocati e notai, PI 3 e PI 2 in relazione al
finanziamento dell’acquisto e dell’edificazione di un fondo immobiliare
utilizzando fondi depositati sul conto clienti. Il procedimento si è concluso
con il decreto di non luogo a procedere 5.4.2007 (__________).
2. Il
Consiglio istante chiede l’accesso agli atti del procedimento.
Il
procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento della
richiesta. PI 3 PI
2 si oppone ad un accesso agli atti del procedimento indiscriminato, mentre
concorda con la trasmissione di una copia del testo del decreto di non luogo a
procedere, in quanto sufficientemente chiaro e dettagliato. Richiama pure la
decisione della Commissione di disciplina dell’ordine degli avvocati relativa
al marito, dalla quale risulterebbe la sua estraneità alla vicenda. Un accesso agli
atti più ampio non sarebbe, a suo dire, giustificato, ma sarebbe contrario alla
proporzionalità ed al dovere di discrezione, al segreto professionale ed al
segreto fiscale.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Pacifica
e non contestata è l’esistenza di un interesse giuridico legittimo del Consiglio
istante a conoscere l’esito ed i fatti rilevanti del procedimento, in relazione
alle incombenze che gli competono.
Fatti
5. L’istanza
è accolta, ma solo parzialmente, ritenuto che – come indicato in modo
convergente dalle parti – il testo del decreto di non luogo a procedere 5.4.2007
(NLP __________) è adeguatamente motivato ed espone i fatti e le risultanze del
procedimento. Il testo del decreto di non luogo a procedere sarà trasmesso al
Considerandi
Consiglio istante dopo la crescita in giudicato della presente decisone.
Qualora per le proprie incombenze il
Consiglio istante necessitasse di altri atti, dovrà rinnovare la richiesta
dettagliando ulteriormente la stessa.
6.
In
considerazione dei motivi a fondamento dell’istanza, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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