60.2007.361
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
3 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.361
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.361
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/24.9.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento aperto a seguito di una denuncia a suo carico e conclusosi
con un decreto di non luogo a procedere;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera in data 24.9.2007, preavvisandola negativamente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia 16.7.2007 di PI 2
a carico di IS 1, trasmessa dalla Pretura di __________ al Ministero pubblico,
quest’ultimo ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi
con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere del 20.8.2007 (NLP __________).
2. Con la
presente procedura l’istante chiede di poter esaminare il testo della denuncia
ed i documenti annessi, nonché il decreto di non luogo a procedere. Alla
richiesta si oppone il procuratore pubblico con lo scritto 24.9.2007, indicando
che il denunciato in una simile situazione non avrebbe un legittimo interesse a
consultare gli atti, e ciò anche se il denunciante si fosse rivolto anche ad
altre autorità.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordano i lavori preparatori, si applica l’art. 27 CPP anche alle richieste
di ispezione degli atti delle ex parti al procedimento, dopo che lo stesso è
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Per le ex parti,
dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso, l’istante è stato denunciato, pur inconsapevole, in quanto non
ha ricevuto copia della denuncia, e neppure della decisione di non luogo a
procedere: come indicato nello scritto 24.9.2007 del procuratore pubblico, lo stesso
è stato inviato unicamente alla parte denunciante.
Se è vero che
l’istante non ha assunto la veste di accusato, e che conseguentemente non sono
scattati i diritti connessi con simile situazione procedurale, per altro verso
è indiscutibile che a seguito della denuncia è stato aperto un procedimento penale,
anche se si è ben presto concluso con un non luogo a procedere. In simile situazione,
ed essendo trascorso il termine per la presentazione di un’eventuale istanza di
promozione dell’accusa, una persona nella situazione dell’istante ha certamente
un interesse giuridico legittimo ad esaminare almeno il testo della denuncia e
a ricevere copia della decisione di non luogo a procedere. A maggior ragione,
come nel presente caso, in cui l’istante sostiene che la fattispecie ed in
particolare la denuncia è stata portata a conoscenza di terzi e di diverse
autorità, circostanza non certo ininfluente.
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, non
appena cresciuta in giudicato questa decisione.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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