60.2007.363
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
12 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.363
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.363
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/25.9.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia dei verbali di
polizia allestiti in un procedimento a suo carico nel frattempo terminato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata per competenza a questa
Camera in data 25.9.2007, con scritto accompagnatorio del sostituto procuratore
pubblico Andrea Pagani con il quale comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare;
ritenuto che con scritto 26.9.2007 questa Camera
ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta con riferimento
all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 1/4.10.2007
dell’istante, che precisa come gli atti gli occorrano nella prospettiva di
interpellare l’Ufficio tutorio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di alcuni fatti avvenuti a __________ il __________ e della conseguente
querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del
qui istante per reati contro l’onore (__________) sfociato nel decreto d’accusa
Fatti
8.6.2006 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2. Con la
presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia dei verbali di polizia
allestiti nel quadro del procedimento surriferito. Il sostituto procuratore
pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
Considerandi
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento
ad una prossima richiesta all’Ufficio tutorio, nel quadro di rapporti tesi tra
ex coniugi, con riferimento anche alle relazioni personali con i figli.
L’istante chiede questi atti per poter documentare all’Ufficio i fatti avvenuti
in precedenza tra le parti.
6.
L’istanza
può essere solo parzialmente accolta. L’esistenza di rapporti difficili tra ex
coniugi, come emerge sia dall’incarto penale richiamato, sia dallo scritto
dell’istante, giustificano l’accoglimento solo parziale dell’istanza,
limitatamente alla copia del decreto d’accusa 8.6.2006 (DA __________ ed ai
verbali resi dall’istante (verbali dell’__________ Fotocopia degli atti saranno
allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.
Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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