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Decisione

60.2007.363

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

12 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

8.6.2006 (DA __________) cresciuto in giudicato.

2. Con la

presente istanza, IS 1 chiede di ricevere copia dei verbali di polizia

allestiti nel quadro del procedimento surriferito. Il sostituto procuratore

pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

Considerandi

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento

ad una prossima richiesta all’Ufficio tutorio, nel quadro di rapporti tesi tra

ex coniugi, con riferimento anche alle relazioni personali con i figli.

L’istante chiede questi atti per poter documentare all’Ufficio i fatti avvenuti

in precedenza tra le parti.

6.

L’istanza

può essere solo parzialmente accolta. L’esistenza di rapporti difficili tra ex

coniugi, come emerge sia dall’incarto penale richiamato, sia dallo scritto

dell’istante, giustificano l’accoglimento solo parziale dell’istanza,

limitatamente alla copia del decreto d’accusa 8.6.2006 (DA __________ ed ai

verbali resi dall’istante (verbali dell’__________ Fotocopia degli atti saranno

allegati alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.

Data la

particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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