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Decisione

60.2007.365

Istanza di ispezione degli atti

12 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.365

Data decisione, Autorità:

12.11.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.365

Lugano

12 novembre

2007/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25.9/2.10.2007

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 4/8.10.2007 del

procuratore generale, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento

della richiesta;

richiamato lo scritto 5/9.10.2007 di PI 4,

con il quale comunica di acconsentire alla richiesta del __________;

ritenuto che PI 2, PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7,

interpellati, non hanno preso posizione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito della denuncia penale 20/21.5.2003 relativa in particolare all’operato

di PI 3 nell’ambito delle società __________, il Ministero pubblico ha aperto

un procedimento penale (MP __________) a carico di diverse persone, conclusosi

con decreto di non luogo a procedere 11.3.2004 (NLP 895/2004) cresciuto in giudicato.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, l’esecutivo cantonale chiede (risoluzione n. 4821) di poter

avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. La richiesta è

formulata in relazione ad una verifica demandata al Controllo cantonale delle

finanze, nel quadro di un’inchiesta amministrativa recentemente decisa ed

intesa a chiarire il modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione

della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche con riferimento, tra

l’altro, alle società che gestiscono __________. Il procuratore generale ha

comunicato il proprio nulla osta, mentre PI 4 ha acconsentito all’accoglimento

della richiesta. Le altre persone interpellate non hanno presentato

osservazioni.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel

presente caso l’accesso agli atti è legato alla decisione del __________, resa

pubblica, di aprire un’inchiesta amministrativa relativa al modo di agire dei

funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse

pubbliche, circa gli aiuti finanziari elargiti a delle società che gestiscono

gli __________ di __________. La verifica è stata demandata al __________.

Il

procedimento penale inc. MP __________ si riferiva alla gestione delle società __________

È quindi data

una connessione tra l’incarto richiamato e la verifica posta in atto nel quadro

dell’inchiesta amministrativa decisa dall’esecutivo cantonale.

5.

Già in

passato, in situazioni simili, questa Camera ha riconosciuto pacificamente un

interesse giuridico legittimo in relazione a delle inchieste amministrative disposte

dal __________ (decisione dell’8.2.2006, inc. __________, decisione del

21.2

, inc. __________). Lo stesso vale per il presente caso.

6.

L’istanza

è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, le persone

incaricate presso il __________ avranno accesso agli atti dell’incarto penale e

potranno estrarne delle copie.

7.

Considerata la natura dell'istante ed i motivi

della richiesta, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia

e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

2 patr. da: PR 1

3. PI

3

3 patr. da: PR 2

4. PI

4

5. PI

5

6. PI

6

7. PI

7

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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