60.2007.365
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.365
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.365
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.9/2.10.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 4/8.10.2007 del
procuratore generale, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta;
richiamato lo scritto 5/9.10.2007 di PI 4,
con il quale comunica di acconsentire alla richiesta del __________;
ritenuto che PI 2, PI 3, PI 5, PI 6 e PI 7,
interpellati, non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia penale 20/21.5.2003 relativa in particolare all’operato
di PI 3 nell’ambito delle società __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (MP __________) a carico di diverse persone, conclusosi
con decreto di non luogo a procedere 11.3.2004 (NLP 895/2004) cresciuto in giudicato.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, l’esecutivo cantonale chiede (risoluzione n. 4821) di poter
avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. La richiesta è
formulata in relazione ad una verifica demandata al Controllo cantonale delle
finanze, nel quadro di un’inchiesta amministrativa recentemente decisa ed
intesa a chiarire il modo di agire dei funzionari addetti all’applicazione
della Legge sui sussidi e sulle commesse pubbliche con riferimento, tra
l’altro, alle società che gestiscono __________. Il procuratore generale ha
comunicato il proprio nulla osta, mentre PI 4 ha acconsentito all’accoglimento
della richiesta. Le altre persone interpellate non hanno presentato
osservazioni.
3.
L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.
Nel
presente caso l’accesso agli atti è legato alla decisione del __________, resa
pubblica, di aprire un’inchiesta amministrativa relativa al modo di agire dei
funzionari addetti all’applicazione della Legge sui sussidi e sulle commesse
pubbliche, circa gli aiuti finanziari elargiti a delle società che gestiscono
gli __________ di __________. La verifica è stata demandata al __________.
Il
procedimento penale inc. MP __________ si riferiva alla gestione delle società __________
È quindi data
una connessione tra l’incarto richiamato e la verifica posta in atto nel quadro
dell’inchiesta amministrativa decisa dall’esecutivo cantonale.
5.
Già in
passato, in situazioni simili, questa Camera ha riconosciuto pacificamente un
interesse giuridico legittimo in relazione a delle inchieste amministrative disposte
dal __________ (decisione dell’8.2.2006, inc. __________, decisione del
21.2
, inc. __________). Lo stesso vale per il presente caso.
6.
L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, le persone
incaricate presso il __________ avranno accesso agli atti dell’incarto penale e
potranno estrarne delle copie.
7.
Considerata la natura dell'istante ed i motivi
della richiesta, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
2 patr. da: PR 1
3. PI
3
3 patr. da: PR 2
4. PI
4
5. PI
5
6. PI
6
7. PI
7
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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