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Decisione

60.2007.367

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

5 maggio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

il qui istante chiede la somma di CHF 1’600.-- per i sedici giorni di

detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

che

IS 1 è stato arrestato l’1.3.2005 con le accuse di truffa mancata e di falsità

in documenti (AI 1/2);

che

Considerandi

il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha confermato il

provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di

preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni

dell’istruzione, pericolo di collusione) [AI 9];

che

l’istante è stato scarcerato il 16.3.2005 (AI 43/45);

che

IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per sedici giorni;

che

– in difetto di elementi che

giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con

riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi

assegnato l’importo richiesto di CHF 1'600.--;

che

quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 758.15 [di cui CHF 500.-- per

onorario (2 ore a CHF 250.--/ora), CHF 204.60 per spese e CHF 53.55 per IVA

(doc. F)];

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la pretesa del qui istante è stata quasi integralmente accolta;

che

nondimeno la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente

onorario e spese;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 11'065.--, di cui CHF 8'965.-- per

spese legali, CHF 1'600.-- per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di

questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 650.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 20.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 28.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 11'065.-- (undicimilasessantacinque).

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--

(seicentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 20.-- (venti).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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