60.2007.367
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
5 maggio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.367
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.367
Lugano
5 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.9.2007
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.9.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 1/2.10.2007 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che chiede che l’istanza venga
accolta nei ristretti limiti della giurisprudenza di questa Camera – e
3/4.10.2007 della Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni
del Ministero pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 13.6.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva dall’1.3.2005 al 16.3.2005
– siccome ritenuto colpevole di truffa mancata e tentata giusta i combinati
art. 21 cpv. 1 / 22 cpv. 1 vCP e 146 cpv. 1 CP “per avere, a __________ e a __________,
nel periodo 16 febbraio – 1° marzo 2005, in correità con __________, al fine di
procacciare a sé un indebito profitto, ingannato, rispettivamente tentato di
ingannare funzionari di banca, affermando cose false e dissimulando cose vere,
così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio ed altrui, (…)”
e di falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP “per avere, (…), in
correità con __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, fatto uso a scopo di inganno degli assegni falsi al fine di
commettere la mancata truffa e la tentata truffa (…)”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal
territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese;
che
ha inoltre ordinato la confisca degli assegni sequestrati nel contesto del procedimento
penale (DA __________);
che
con scritto 21/22.6.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con giudizio 28.9.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto
l’accusato dalle imputazioni in applicazione del principio in dubio pro reo,
ordinando nondimeno la confisca degli assegni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
10'481.95 (recte: 12'081.95), di cui CHF 9'723.80 per le spese legali, CHF
1'600.-- per il torto morale e CHF 758.15 per l’istanza di indennità;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure
liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei
danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G.
PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il 2.3.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha designato
l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo quest’ultimo, il 22.3.2005,
al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________, AI 8/49);
che
– essendo stato prosciolto dalle accuse – l’istante ha tuttavia diritto di
chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d’ufficio di complessivi CHF 9'723.80 [di cui CHF 7’750.-- di onorario (31 ore
a CHF 250.--/ora), CHF 1'287.-- di spese e CHF 686.80 di IVA (doc. E)];
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario – trattandosi di un caso, anche se
piuttosto semplice dal profilo giuridico, abbastanza complicato dal profilo
fattuale – sono conformi ai suddetti principi;
che
le spese sono riconosciute come esposte, stralciate nondimeno quelle indicate
come “rinvio 1/3/4 pagina/e” che non si comprendono (le spese dipendenti
dall’eventuale malfunzionamento del fax essendo evidentemente a carico del
mittente rispettivamente del destinatario, non certamente dello Stato);
che
non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________);
che
a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'965.--
(di cui CHF 7'750.-- di onorario e CHF 1'215.-- di spese);
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
il qui istante chiede la somma di CHF 1’600.-- per i sedici giorni di
detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che
IS 1 è stato arrestato l’1.3.2005 con le accuse di truffa mancata e di falsità
in documenti (AI 1/2);
che
Considerandi
il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha confermato il
provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni
dell’istruzione, pericolo di collusione) [AI 9];
che
l’istante è stato scarcerato il 16.3.2005 (AI 43/45);
che
IS 1 è pertanto stato privato della libertà personale per sedici giorni;
che
– in difetto di elementi che
giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con
riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi
assegnato l’importo richiesto di CHF 1'600.--;
che
quantifica le ripetibili, che protesta, in CHF 758.15 [di cui CHF 500.-- per
onorario (2 ore a CHF 250.--/ora), CHF 204.60 per spese e CHF 53.55 per IVA
(doc. F)];
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la pretesa del qui istante è stata quasi integralmente accolta;
che
nondimeno la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente
onorario e spese;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 11'065.--, di cui CHF 8'965.-- per
spese legali, CHF 1'600.-- per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di
questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 650.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 20.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 28.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 11'065.-- (undicimilasessantacinque).
2. La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.--
(seicentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 20.-- (venti).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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