60.2007.368
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
10 ottobre 2007Italiano9 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2007.368
Data decisione, Autorità:
10.10.2007, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
RICORSO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2007.368
Lugano
10 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 26/27.9.2007
presentato da
IS 1
contro
la decisione 21.9.2007 del giudice
supplente dell’applicazione della pena Daniel Ponti (inc. GIAP __________)
che respinge la richiesta di un primo congedo;
richiamate le osservazioni 1/2.10.2007
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), con le quali
chiede di respingere integralmente il ricorso;
richiamate le osservazioni 3.10.2007 del giudice
supplente dell’applicazione della pena, con le quali chiede di respingere il ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
ricorrente sta scontando una pena di tre mesi inflittagli dal Tribunale di
polizia del __________ per trascuranza degli obblighi di mantenimento. La pena,
iniziata il 25.7.2007, terminerà il 24.10.2007.
b. Il
ricorrente ha presentato in data 13.9.2007 un’istanza per l’ottenimento di un
congedo di sei ore per il pomeriggio di domenica 30.9.2007 al fine di
incontrare le figlie presso la __________.
c. La
richiesta è stata inizialmente preavvisata favorevolmente dal patronato (in
data 13.9.2007), dal Direttore del PCT (in data 17.9.2007) e dal SEPEM (in data
17.9.2007).
d. Il
ricorrente è stato sentito dal giudice supplente dell’applicazione della pena in
data 18.9.2007. In occasione di tale audizione è emerso che il medesimo giorno
il ricorrente era risultato positivo ai cannabinoidi ed agli oppiacei in un
test delle urine. In occasione del test, il ricorrente avrebbe tentato di
ingannare l’addetto all’esame.
Nel verbale di
audizione avanti al giudice supplente dell’applicazione della pena, il
ricorrente ha ammesso di aver fumato in data 17.9.2007 uno spinello.
A seguito del
test positivo, sia il SEPEM, sia il direttore del PCT hanno modificato il loro
preavviso riguardo al congedo.
e. Per
completare il quadro della situazione del ricorrente va menzionato che lo
stesso, già al momento dell’inizio dell’espiazione della pena, era risultato
positivo agli oppiacei. Inoltre il ricorrente è già stato condannato in
passato, ha già espiato altre pene, ed è pendente un ulteriore procedimento per
trascuranza degli obblighi di mantenimento.
f. Con la
decisione 21.9.2007 qui impugnata, il giudice supplente dell’applicazione della
pena ha respinto l’istanza di primo congedo. Dopo aver richiamato l’audizione
del 18.9.2007, la situazione del ricorrente, l’art. 84 cpv. 6 CP (e la prognosi
che detta norma richiede), nonché l’art. 75 CP, il giudice supplente
dell’applicazione della pena ha ritenuto che il comportamento emerso al momento
dell’audizione dimostri la fragilità del ricorrente nel rapporto con le
sostanze stupefacenti. Questo fatto, unitamente al tentativo di ingannare
l’addetto al test, porta il giudice supplente dell’applicazione della pena a
concludere che non si possa escludere con sufficiente certezza un consumo di stupefacenti
anche in occasione del congedo. Il giudice supplente dell’applicazione della
pena ritiene perciò che l’istante non fornisca sufficienti garanzie di
mantenere un comportamento adeguato in presenza delle proprie figlie, e che il
suo comportamento in espiazione della pena non può certo essere considerato
positivo ai sensi dell’art. 84 cpv. 6 CP. Tutto ciò porta alla reiezione della
richiesta di congedo.
g. Nel
proprio gravame, il ricorrente sostiene che con il trasferimento allo “Stampino”
e con l’attività all’esterno (all’orto), egli è stato quotidianamente
sottoposto a tentazioni con riferimento all’offerta di consumo di stupefacenti e
di alcool. Sottolinea l’importanza dei suoi rapporti con le figlie ed il
desiderio di queste ultime di incontrarlo. Addossa almeno parzialmente la
responsabilità di quanto emerso nel controllo del 18.9.2007 alla disorganizzazione
dello “Stampino”, in conseguenza della quale non gli sarebbe stato
fornito in data 17.9.2007 il medicamento che lo aiuterebbe a restare lontano
dagli stupefacenti.
Conclude
chiedendo di concedere il congedo, in particolare tenendo conto dei desideri delle
figlie di incontrarlo.
h. Nelle
proprie osservazioni il SEPEM chiede di respingere il ricorso, ritenendo gli
argomenti sollevati al limite del temerario e tali da dimostrare la mancanza di
rispetto delle norme di comportamento e delle norme della LStup.
i. Nelle
proprie osservazioni il giudice supplente dell’applicazione della pena chiede
di respingere il ricorso. Espone come egli abbia, nelle propria decisione,
tenuto conto anche dell’interesse delle figlie. Richiama i motivi per cui è
arrivato ad una prognosi negativa rispetto al possibile comportamento del
ricorrente, e conclude evidenziando la prossima conclusione dell’espiazione
della pena.
Considerandi
1.
In virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,
il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo.
La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in
virtù dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e
ricevibile in ordine.
2.
Prima
dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati
dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF
1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni
relativi all’esecuzione delle pene che prevedono delle regole sui congedi, come
si dirà.
3.
L’art.
84.
CP disciplina ora le relazioni con il mondo esterno del detenuto.
Il capoverso
6.
recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle
relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, semprechè il suo comportamento durante
l’esecuzione della pena non vi si opponga e perchè non vi sia il rischio che si
dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.
Come
chiaramente indicato dal Messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)
questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto.
La nuova
norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale (Messaggio p. 1799); come chiarito con riferimento ai
timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con
riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione
di congedi senza una restrizione corrispondente (Messaggio p. 1800), in
particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.
4.
In
Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata anzitutto dal Concordato
sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani
adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e
dal Regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione
3.12
/1.1.1999).
Con
riferimento al Concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti
in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006
relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che
un’autoriz-zazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato
almeno un terzo della pena.
L’art. 78
RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”.
L’art. 80
RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1
che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un
terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è
cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario”.
5.
Per la
concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individuale
e concreta della situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi,
una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo,
in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche al pericolo di
fuga ed a quello di recidiva.
Il giudice
dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il
richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia
tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non
sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
6.
Nel
caso concreto, è pacifico che la soglia oggettiva sia superata, avendo il
ricorrente scontato buona parte della pena ed avvicinandosi al termine della
stessa.
Fanno al contrario difetto le altre
condizioni, quella soggettiva relativa al buon comportamento, e la prognosi,
che nei riguardi del ricorrente non può che essere negativa.
Il test
positivo del 17.9.2007 evidentemente infrange le regole di comportamento
imposte ai detenuti, così come le norme della stessa LStup. La valutazione del
comportamento è quindi negativa.
La debolezza
di carattere dimostrata nei confronti degli stupefacenti (attestata, oltre che
dall’episodio del 17/18.9.2007, anche dall’esame positivo al momento
dell’inizio della detenzione), il tentativo di ingannare l’addetto al test,
nonché le giustificazioni addotte nel gravame (relative alle tentazioni
quotidiane ed alla disorganizzazione dello “Stampino”) sono tali da
indurre ad una prognosi negativa, così come formulata dal giudice supplente dell’applicazione della
pena nella decisione impugnata.
Di modo che quest’ultima dev’essere confermata.
7.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi
le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP,
gli art. 339 e 341 CPP, gli art. 78 e 80 RCPT, nonché ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.--
(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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