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Decisione

60.2007.368

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

10 ottobre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

ricorrente sta scontando una pena di tre mesi inflittagli dal Tribunale di

polizia del __________ per trascuranza degli obblighi di mantenimento. La pena,

iniziata il 25.7.2007, terminerà il 24.10.2007.

b. Il

ricorrente ha presentato in data 13.9.2007 un’istanza per l’ottenimento di un

congedo di sei ore per il pomeriggio di domenica 30.9.2007 al fine di

incontrare le figlie presso la __________.

c. La

richiesta è stata inizialmente preavvisata favorevolmente dal patronato (in

data 13.9.2007), dal Direttore del PCT (in data 17.9.2007) e dal SEPEM (in data

17.9.2007).

d. Il

ricorrente è stato sentito dal giudice supplente dell’applicazione della pena in

data 18.9.2007. In occasione di tale audizione è emerso che il medesimo giorno

il ricorrente era risultato positivo ai cannabinoidi ed agli oppiacei in un

test delle urine. In occasione del test, il ricorrente avrebbe tentato di

ingannare l’addetto all’esame.

Nel verbale di

audizione avanti al giudice supplente dell’applicazione della pena, il

ricorrente ha ammesso di aver fumato in data 17.9.2007 uno spinello.

A seguito del

test positivo, sia il SEPEM, sia il direttore del PCT hanno modificato il loro

preavviso riguardo al congedo.

e. Per

completare il quadro della situazione del ricorrente va menzionato che lo

stesso, già al momento dell’inizio dell’espiazione della pena, era risultato

positivo agli oppiacei. Inoltre il ricorrente è già stato condannato in

passato, ha già espiato altre pene, ed è pendente un ulteriore procedimento per

trascuranza degli obblighi di mantenimento.

f. Con la

decisione 21.9.2007 qui impugnata, il giudice supplente dell’applicazione della

pena ha respinto l’istanza di primo congedo. Dopo aver richiamato l’audizione

del 18.9.2007, la situazione del ricorrente, l’art. 84 cpv. 6 CP (e la prognosi

che detta norma richiede), nonché l’art. 75 CP, il giudice supplente

dell’applicazione della pena ha ritenuto che il comportamento emerso al momento

dell’audizione dimostri la fragilità del ricorrente nel rapporto con le

sostanze stupefacenti. Questo fatto, unitamente al tentativo di ingannare

l’addetto al test, porta il giudice supplente dell’applicazione della pena a

concludere che non si possa escludere con sufficiente certezza un consumo di stupefacenti

anche in occasione del congedo. Il giudice supplente dell’applicazione della

pena ritiene perciò che l’istante non fornisca sufficienti garanzie di

mantenere un comportamento adeguato in presenza delle proprie figlie, e che il

suo comportamento in espiazione della pena non può certo essere considerato

positivo ai sensi dell’art. 84 cpv. 6 CP. Tutto ciò porta alla reiezione della

richiesta di congedo.

g. Nel

proprio gravame, il ricorrente sostiene che con il trasferimento allo “Stampino”

e con l’attività all’esterno (all’orto), egli è stato quotidianamente

sottoposto a tentazioni con riferimento all’offerta di consumo di stupefacenti e

di alcool. Sottolinea l’importanza dei suoi rapporti con le figlie ed il

desiderio di queste ultime di incontrarlo. Addossa almeno parzialmente la

responsabilità di quanto emerso nel controllo del 18.9.2007 alla disorganizzazione

dello “Stampino”, in conseguenza della quale non gli sarebbe stato

fornito in data 17.9.2007 il medicamento che lo aiuterebbe a restare lontano

dagli stupefacenti.

Conclude

chiedendo di concedere il congedo, in particolare tenendo conto dei desideri delle

figlie di incontrarlo.

h. Nelle

proprie osservazioni il SEPEM chiede di respingere il ricorso, ritenendo gli

argomenti sollevati al limite del temerario e tali da dimostrare la mancanza di

rispetto delle norme di comportamento e delle norme della LStup.

i. Nelle

proprie osservazioni il giudice supplente dell’applicazione della pena chiede

di respingere il ricorso. Espone come egli abbia, nelle propria decisione,

tenuto conto anche dell’interesse delle figlie. Richiama i motivi per cui è

arrivato ad una prognosi negativa rispetto al possibile comportamento del

ricorrente, e conclude evidenziando la prossima conclusione dell’espiazione

della pena.

Considerandi

1.

In virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,

il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo.

La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in

virtù dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e

ricevibile in ordine.

2.

Prima

dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati

dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF

1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni

relativi all’esecuzione delle pene che prevedono delle regole sui congedi, come

si dirà.

3.

L’art.

84.

CP disciplina ora le relazioni con il mondo esterno del detenuto.

Il capoverso

6.

recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle

relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita

libera o per ragioni particolari, semprechè il suo comportamento durante

l’esecuzione della pena non vi si opponga e perchè non vi sia il rischio che si

dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.

Come

chiaramente indicato dal Messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)

questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto.

La nuova

norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale (Messaggio p. 1799); come chiarito con riferimento ai

timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con

riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione

di congedi senza una restrizione corrispondente (Messaggio p. 1800), in

particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

4.

In

Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata anzitutto dal Concordato

sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani

adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e

dal Regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione

3.12

/1.1.1999).

Con

riferimento al Concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti

in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006

relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che

un’autoriz-zazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato

almeno un terzo della pena.

L’art. 78

RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”.

L’art. 80

RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1

che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un

terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è

cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario”.

5.

Per la

concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individuale

e concreta della situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi,

una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo,

in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche al pericolo di

fuga ed a quello di recidiva.

Il giudice

dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il

richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia

tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non

sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

6.

Nel

caso concreto, è pacifico che la soglia oggettiva sia superata, avendo il

ricorrente scontato buona parte della pena ed avvicinandosi al termine della

stessa.

Fanno al contrario difetto le altre

condizioni, quella soggettiva relativa al buon comportamento, e la prognosi,

che nei riguardi del ricorrente non può che essere negativa.

Il test

positivo del 17.9.2007 evidentemente infrange le regole di comportamento

imposte ai detenuti, così come le norme della stessa LStup. La valutazione del

comportamento è quindi negativa.

La debolezza

di carattere dimostrata nei confronti degli stupefacenti (attestata, oltre che

dall’episodio del 17/18.9.2007, anche dall’esame positivo al momento

dell’inizio della detenzione), il tentativo di ingannare l’addetto al test,

nonché le giustificazioni addotte nel gravame (relative alle tentazioni

quotidiane ed alla disorganizzazione dello “Stampino”) sono tali da

indurre ad una prognosi negativa, così come formulata dal giudice supplente dell’applicazione della

pena nella decisione impugnata.

Di modo che quest’ultima dev’essere confermata.

7.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi

le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP,

gli art. 339 e 341 CPP, gli art. 78 e 80 RCPT, nonché ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.--

(cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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