60.2007.37
Istanza di ispezione degli atti. Polizia Cantonale quale istante
27 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.37
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Polizia Cantonale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.37
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/29.1.2007
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di una
sentenza di questa Camera e di un verbale ivi menzionato;
richiamate le osservazioni 31.1/1.2.2007 del
patrocinatore di PI 2, con le quali aderisce alla richiesta di accesso agli
atti, chiedendo al contempo che analoga facoltà sia concessa anche al suo
assistito;
richiamato il preavviso favorevole del
procuratore generale PI 1 del 6.2.2007;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Questa Camera ha emanato una sentenza in
data 8.10.2004 (inc. __________) nel quadro di un’istanza di promozione dell’accusa
contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico in data
23.6.2003 (NLP __________). Nella motivazione della sentenza di questa Camera,
al punto 4.2. pagina 10, è riportata la frase menzionata dal __________ nella
propria istanza, e sulla base della quale ha aperto un procedimento
disciplinare. Da qui la presente richiesta di ricevere copia integrale della
sentenza 8.10.2004 e del verbale 28.8.2002.
2. Alla richiesta hanno aderito sia il
procuratore generale, sia il patrocinatore di PI 2, chiedendo di ricevere la
medesima documentazione.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, è pacifica l’esistenza
di un interesse giuridico legittimo a favore del __________ ad esaminare i
documenti richiesti, e ciò in relazione al procedimento disciplinare aperto a
seguito dei medesimi. Nel dettaglio della richiesta due precisazioni si
impongono nel presente caso.
Se il __________
già dispone di una copia della sentenza 8.10.2004 di questa Camera, mal si
comprende la richiesta di una “copia integrale”, non esistendo una copia
abbreviata o parziale. Per quanto riguarda gli atti istruttori richiesti, il
passaggio della sentenza, ed il relativo apprezzamento, fanno riferimento non
solo al verbale del 28.8.2002 (AI 7) ma anche ad un rapporto informativo del
31.10.2001 (cfr. AI 2, allegato al verbale 17.6.2002), e più in generale anche
agli altri riscontri indicati nella sentenza. Per questo motivo, l’accesso agli
atti è ammesso non solo per il verbale del 28.8.2002, ma anche per il rapporto
informativo del 31.10.2001.
5. Come richiesto, gli atti saranno inviati in
allegato alla copia della presente decisione inviata al __________, così come
in allegato alla copia inviata al patrocinatore di PI 2.
6. L’istanza è accolta. Non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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