60.2007.370
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.370
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.370
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.9/1.10.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un eventuale procedimento a carico di PI 1;
richiamato lo scritto 5.10.2007 del procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi, con il quale si rimette al giudizio di
questa Camera;
richiamate le osservazioni 11/15.10.2007
del patrocinatore di PI 1, con le quali chiede la reiezione dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’organizzazione istante, quale organo
di autodisciplina in ambito LRD, chiede con la presente procedura di sapere se
vi sia un procedimento penale a carico di PI 1, soggetto alla loro vigilanza, e
di eventualmente essere ammessi all’esame degli atti. Ciò con riferimento ad
una dichiarazione di PI 1 allegata all’istanza in contrasto con le persistenti
voci sulla piazza.
Considerandi
2.
La
richiesta non è avversata dal procuratore pubblico, che si rimette al giudizio
di questa Camera.
Alla stessa si oppone al contrario PI 1, anzitutto
in quanto, sia lui, sia la sua difesa, non hanno accesso agli atti
dell’incarto. Inoltre PI 1 si dichiara disposto a fornire all’organismo istante
le informazioni in suo possesso circa la fattispecie oggetto di denuncia
penale.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
La LRD
è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata
dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p.
1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di
autocontrollo insufficiente o inesistente. L’__________ è stata costituita in
relazione all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento in particolare
agli art. 24 ss. LRD.
5.
Con
decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un
legittimo interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in
applicazione del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari
finanziari presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni
dell’autorità di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei
autorizzati ed a lei direttamente sottoposti.
Per questo è
dato di principio anche per l’__________ un legittimo interesse giuridico ad
accedere agli atti di un procedimento penale. Occorre anche considerare che l’__________,
in quanto delegataria di compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di
funzione.
6.
In
ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere
un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una
richiesta giusta l’art. 27 CPP.
Questo
permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità
della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina,
e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e
di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni
e/o agli atti.
7.
Nel
caso concreto, la richiesta tende ad accertare il fondamento o meno di voci
della piazza circa l’esistenza o meno di un procedimento penale a carico di PI
1.
Allo stadio
attuale del procedimento (MP __________), di informazioni preliminari, e data
la particolarità della fattispecie, la richiesta appare prematura, mentre
l’organizzazione istante avrà un interesse a conoscere il futuro esito del
procedimento.
Quanto
indicato dal patrocinatore di PI 1 nelle osservazioni 11/15.10.2007, e la disponibilità
in esse espressa di fornire direttamente eventuali ulteriori informazioni
all’Organismo istante, permettono di inquadrare la situazione, in attesa
dell’eventuale esito del procedimento. Certo è che la dichiarazione di PI 1 allegata
all’istanza non è sicuramente da incorniciare...
8.
L’organizzazione
istante può quindi richiedere le informazioni desiderate direttamente a PI 1 ed
al suo patrocinatore, attendendo poi, se del caso, l’eventuale esito della
procedura penale pendente.
9.
L’istanza
va quindi respinta. Data la particolarità del caso, non si percepiscono tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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