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Decisione

60.2007.370

Istanza di ispezione degli atti

12 novembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.370

Data decisione, Autorità:

12.11.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.370

Lugano

12 novembre

2007/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.9/1.10.2007

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

di un eventuale procedimento a carico di PI 1;

richiamato lo scritto 5.10.2007 del procuratore

pubblico Manuela Minotti Perucchi, con il quale si rimette al giudizio di

questa Camera;

richiamate le osservazioni 11/15.10.2007

del patrocinatore di PI 1, con le quali chiede la reiezione dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. L’organizzazione istante, quale organo

di autodisciplina in ambito LRD, chiede con la presente procedura di sapere se

vi sia un procedimento penale a carico di PI 1, soggetto alla loro vigilanza, e

di eventualmente essere ammessi all’esame degli atti. Ciò con riferimento ad

una dichiarazione di PI 1 allegata all’istanza in contrasto con le persistenti

voci sulla piazza.

Considerandi

2.

La

richiesta non è avversata dal procuratore pubblico, che si rimette al giudizio

di questa Camera.

Alla stessa si oppone al contrario PI 1, anzitutto

in quanto, sia lui, sia la sua difesa, non hanno accesso agli atti

dell’incarto. Inoltre PI 1 si dichiara disposto a fornire all’organismo istante

le informazioni in suo possesso circa la fattispecie oggetto di denuncia

penale.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente

codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di

un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

La LRD

è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata

dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p.

1007), in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di

autocontrollo insufficiente o inesistente. L’__________ è stata costituita in

relazione all’applicazione della LRD in Ticino, con riferimento in particolare

agli art. 24 ss. LRD.

5.

Con

decisione del __________ (inc. __________) questa Camera ha ammesso un

legittimo interesse giuridico da parte dell’organizzazione istante che, in

applicazione del principio dell’autodisciplina, svolge per gli intermediari

finanziari presso di lei affiliati i medesimi compiti e le medesime funzioni

dell’autorità di controllo federale per gli intermediari finanziari da lei

autorizzati ed a lei direttamente sottoposti.

Per questo è

dato di principio anche per l’__________ un legittimo interesse giuridico ad

accedere agli atti di un procedimento penale. Occorre anche considerare che l’__________,

in quanto delegataria di compiti pubblici, è tenuta a rispettare il segreto di

funzione.

6.

In

ossequio al principio della proporzionalità, si è rinunciato a concedere

un’autorizzazione generale. Per ogni singolo caso si deve perciò presentare una

richiesta giusta l’art. 27 CPP.

Questo

permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità

della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina,

e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e

di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni

e/o agli atti.

7.

Nel

caso concreto, la richiesta tende ad accertare il fondamento o meno di voci

della piazza circa l’esistenza o meno di un procedimento penale a carico di PI

1.

Allo stadio

attuale del procedimento (MP __________), di informazioni preliminari, e data

la particolarità della fattispecie, la richiesta appare prematura, mentre

l’organizzazione istante avrà un interesse a conoscere il futuro esito del

procedimento.

Quanto

indicato dal patrocinatore di PI 1 nelle osservazioni 11/15.10.2007, e la disponibilità

in esse espressa di fornire direttamente eventuali ulteriori informazioni

all’Organismo istante, permettono di inquadrare la situazione, in attesa

dell’eventuale esito del procedimento. Certo è che la dichiarazione di PI 1 allegata

all’istanza non è sicuramente da incorniciare...

8.

L’organizzazione

istante può quindi richiedere le informazioni desiderate direttamente a PI 1 ed

al suo patrocinatore, attendendo poi, se del caso, l’eventuale esito della

procedura penale pendente.

9.

L’istanza

va quindi respinta. Data la particolarità del caso, non si percepiscono tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LRD e ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

terzi

implicati

1. PI

1

1 patr. da: PR 1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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