60.2007.372
Istanza di ispezione degli atti
26 novembre 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.372
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.372
Lugano
26 novembre 2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.10.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale aperto nei confronti di un __________;
richiamate le osservazioni 3/4.10.2007 del
procuratore pubblico PI 1 con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 5/8.10.2007 del
patrocinatore del dr. PI 2 con le quali si oppone all’accoglimento della
richiesta in quanto prematura;
preso atto dello scritto di replica e di
precisazione del 15/16.10.2007 dell’Ufficio istante;
preso atto del successivo scritto 17/18.10.2007
del patrocinatore del dr. PI 2 con il quale si riconferma nelle precedenti
conclusioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc.
MP __________). L’Ufficio qui istante è stato informato dal __________
dell’avvenuta apertura dell’inchiesta.
2. Conseguentemente,
l’Ufficio istante, per conto del __________, chiede di poter avere accesso agli
atti del procedimento penale in relazione alla sospensione cautelare del __________
dalla professione sanitaria.
Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il
patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti alla fine
dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso agli
atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed alla difesa.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione
di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece,
sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò premesso,
riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella
valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di
ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà" (sentenza
del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).
5. La
fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a
questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il __________
istante l’ha perciò presentata.
6. L’istanza
è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione,
e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore
dell’accusato e della sua difesa, l’Ufficio istante potrà compulsare gli atti
del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero
pubblico di __________, limitatamente a quelli pertinenti alle proprie incombenze.
Non si
giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione
dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente l’accesso
agli atti all’Ufficio istante, in quanto le due procedure possono, se del caso,
proseguire in modo parallelo.
7. Considerata
la funzione pubblica dell’Ufficio istante, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster