60.2007.375
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. principio della proporzionalità
15 ottobre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.375
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. principio della proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.375
Lugano
15 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3.10.2007
presentata dal
presidente della Corte delle assise
correzionali di, giudice IS 1, ,
tendente ad ottenere la proroga del carcere
preventivo cui è astretto __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 5/8.10.2007
del procuratore pubblico Mario Branda;
preso atto che __________, interpellato,
non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
atto di accusa 27.9.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ e __________
– entrambi in detenzione preventiva dall’1.10.1997 al 10.11.1997 – siccome
prevenuti colpevoli, singolarmente e/o congiuntamente, di ripetuta truffa,
aggravata, in parte per istigazione, rispettivamente per complicità, ripetuta
appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel
periodo 1995 – 1997 (__________).
Il
procuratore pubblico, con atto di accusa aggiuntivo 12.9.2007, ha inoltre posto
in stato di accusa davanti alla suddetta Corte __________ – in carcere
preventivo dal 15.11.2006 – siccome prevenuto colpevole di truffa aggravata, in
parte tentata, ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti, reati
commessi negli anni 2001/2005/2006 (ACC __________).
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a mercoledì 21.11.2007, con continuazione il
giorno successivo.
2. Con la
presente istanza il presidente della competente Corte chiede la proroga della
carcerazione preventiva cui è astretto __________ fino al 22.11.2007, data
della presumibile conclusione del pubblico dibattimento, che ha potuto essere
indetto solo per il 21.11.2007 in considerazione dei suoi impegni processuali
(aggiornamento di altri dibattimenti rispettivamente motivazioni di sentenze
prolate da Corti delle assise criminali) e della complessità della fattispecie
oggetto degli atti di accusa.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento
deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o
del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono
gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati
tutti i presupposti per l’accoglimen-to dell'istanza, ritenuti gli impegni del
presidente della Corte, la complessità dei fatti oggetto degli atti di accusa e
la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale.
Fatti
5. Il
primo presupposto per la proroga del carcere preventivo – ossia l'esistenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi accusatorie –
è adempiuto, come ha, a ragione, ritenuto il giudice dell’istruzione e
dell’arresto Claudia Solcà pronunciandosi il 10.7.2007 sull’istanza di proroga
del carcere preventivo presentata il 28.6.2007 dal procuratore pubblico (inc.
GIAR __________, AI 4.6), giudizio al quale si può senz’altro rinviare, come
ammesso dalla giurisprudenza (decisione TF 1B_85/2007 del 3.7.2007):
“nel caso in esame non occorre dilungarsi
più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo
all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare in primis
il certificato medico 9 marzo 2007 del dr. __________ secondo cui __________,
che all’epoca dei fatti in parte si trovava ricoverato presso la __________,
soffriva di una sindrome affettiva bipolare che comportava in quel momento una
alterazione della sua capacità di giudizio e di critica, nonché le ammissioni
dell’accusato stesso relative all’asserita vendita dell’imbarcazione __________
(secondo cui __________ avrebbe sempre dato ad intendere a __________ che
l’imbarcazione era di terze persone e che, pur avendo da lui ricevuto €
148'000.- (ben oltre il prezzo di mercato e circa il doppio di quanto l’avrebbe
pagato __________) aveva deciso di non trapassargli la proprietà del natante
(cfr. verb. PP __________ del 16 gennaio 2007; p. 6, del 22 gennaio 2007, p. 1;
del 12 febbraio 2007, p. 1 e 2) e alla vendita delle asserite opere d’arte ad
un prezzo francamente superiore al loro prezzo d’acquisto e comunque al loro
valore commerciale (verb. PP 30 gennaio 2007); ancora più espliciti sono gli
indizi di colpevolezza a carico dell’accusato per quanto riguarda la presunta
vittima __________ avendo __________ stesso dichiarato al PP che “è vero che
io, approfittando di questi suoi vuoti di memoria (di __________, n.d.r.) ho
allestito conteggi o fatture doppie facendomi consegnare più volte lo stesso
importo di denaro” (verb. PP Rizzo del 12 febbraio 2007, p. 2) e l’ipotesi
accusatoria si riferisce ad un indebito profitto, in danno di __________, stimato
in circa € 530'000.-”
(decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 3, inc.
GIAR __________, AI 4.6).
In presenza
di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato vanno peraltro
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di fuga, ritenuto a ragione dal giudice dell'istruzione e
dell'arresto nella sua decisione 10.7.2007 (inc. GIAR __________, AI 4.6), alla
quale – come in precedenza – si può rinviare:
“per giustificare carcerazione preventiva, (il pericolo di fuga) deve essere concreto
e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità
della pena presumibile (comunque, "… elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
Considerandi
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M.
Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP. 1989 p. 287 ss.,
p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda,
inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a
motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
__________ è
cittadino __________ e, apparentemente, si trova ora senza una dimora e
comunque senza legami personali con il nostro paese essendo quelli con la
sorella (unica parente residente in Svizzera, cfr. verb. PP __________ del 21
novembre 2006, p. 2) esercitabili anche in __________. Come detto egli è senza
attività lavorativa non essendo credibili le asserzioni relative ad un’attività
da indipendente non suffragata da elementi probatori quali contratti, ricevute
o semplici testimonianze di eventuali committenti. Sembra invece che, almeno a
partire dal 2006, la sua attività lucrativa in Svizzera possa essere perlopiù ricondotta
alle fattispecie di cui lo si accusa. Se le accuse dovessero essere confermate,
il rischio di una pena non lieve esiste, anche nell'eventualità di applicazione
delle nuove norme della parte generale del CP. Quest'elemento, come detto, da
solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se
ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di
interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami personali
particolari al di là di quello con la sorella. Le circostanze esposte,
permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a
presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102
Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa
possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero,
al paese d'origine dove si trova la maggior parte dei suoi parenti, considerato
che l’ingente maltolto non è (ancora) stato assicurato alla giustizia; a ciò si
aggiunga che l’accusato ha reso concreti i timori sopradescritti in data 14 dicembre
2006.
quando si è sottratto alla custodia degli agenti durante un trasferimento
all’__________ (cfr. rapporto di segnalazione 14 dicembre 2006, atti
istruttori, separazione 1°, 1.9) per poi essere ripreso dalla Polizia comunale
di __________ a __________, in via privata __________ qualche ora dopo la sua
fuga. Non sono percontro sostanziate le affermazioni della difesa secondo cui
l’episodio del 14 dicembre 2006 non apparterrebbe alla sfera giudiziaria bensì
a quella psichiatrica, non solo perché gli unici “pareri” medici agli atti sono
riferiti al periodo antecedente a tale data, cioè a quando __________ si
trovava detenuto presso la __________ di __________, ma anche perché, dopo tale
data, l’accusato è stato immediatamente trasferito prima al carcere giudiziario
La Farera e successivamente al PCT (dove si trova attualmente) senza che dagli
atti emergano, ad oggi, problemi psichiatrici di sorta” (decisione 10.7.2007 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto, p. 6, inc. GIAR __________, AI 4.6).
7.
La carcerazione
preventiva cui è astretto __________ è pertanto giustificata da seri indizi di
colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, come a decisione del
giudice dell'istruzione e dell'arresto, posto che – successivamente al suo giudizio
– non sono emersi elementi atti a confutare dette conclusioni.
8.
Per
quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la
durata della proroga è di circa un mese. Considerati i reati oggetto degli atti
di accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità,
in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono
certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del
giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________, AI 4.6).
9.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________, __________, è
prorogato fino al 22.11.2007, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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