60.2007.376
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.376
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.376
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un funzionario;
richiamate le osservazioni 9/10.10.2007 del
procuratore generale Bruno Balestra, con le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta;
richiamato lo scritto 15/16.10.2007 del
patrocinatore di PI 1, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una querela/denuncia di un detenuto, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 1, funzionario presso il __________ (inc.
MP __________). L’inchiesta è tuttora in corso.
2. Con la
presente istanza la __________ chiede l’accesso agli atti al fine di poter valutare
eventuali provvedimenti amministrativi-disciplinari da adottare nei confronti
del dipendente. Il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre PI 1 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei
lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento
dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________
istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti
presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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