60.2007.377
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.377
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.377
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2007
presentata dall’
IS 1 ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 5/8.10.2007 del
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, con le quali comunica il proprio
nulla osta all’accesso agli atti;
richiamate le osservazioni 8/9.10.2007 del
patrocinatore del dr. med. PI 2 con cui chiede, in via principale, di
dichiarare irricevibile l’istanza, ed in via subordinata, di sospendere
l’istanza fino alla crescita in giudicato di un’eventuale sentenza di condanna;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 2 (inc.
MP __________) per titolo di truffa mancata e falso certificato medico. Il procuratore
pubblico ha emanato in data 28.8.2007 un decreto d’accusa (DA __________) contro
il quale l’accusato ha interposto opposizione. Di conseguenza l’incarto è
passato alla Pretura penale (inc. __________) per l’aggiornamento del
dibattimento.
2. Ricevuta
copia del decreto d’accusa, l’__________ ha chiesto di poter accedere agli
atti, per valutare compiutamente la fattispecie.
Il
procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della
richiesta.
Il
patrocinatore del dr. med. PI 2 ha chiesto di dichiarare irricevibile la
richiesta, e subordinatamente, di sospendere la stessa.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione
di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà" (sentenza
del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).
5. La
fattispecie in esame potrebbe rientrare nel primo dei due casi per cui una
richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza.
Correttamente __________ istante l’ha perciò presentata.
6. Nel
presente caso occorre considerare come il procedimento penale non si sia ancora
concluso: per effetto dell’opposizione tempestiva, l’incarto è stato trasmesso
alla Pretura penale per il proprio giudizio, che potrà, se del caso, essere
ulteriormente impugnato. Per questo motivo, per economia di procedura, si può
ammettere un interesse giuridico legittimo __________ solo in caso di condanna
definitiva del dr. med. PI 2, e solo a quel momento.
7. L’istanza
è accolta sotto condizione. L’incarto potrà essere visionato presso la Pretura
penale solo se il dr. med. PI 2 sarà condannato in via definitiva, e dopo tale
momento.
8. Vista
la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia
alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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