60.2007.379
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. detenzione illegale. rifiuto / riduzione dell'indennità. regresso
24 giugno 2008Italiano41 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2007.379
Data decisione, Autorità:
24.06.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. detenzione illegale. rifiuto / riduzione dell'indennità. regresso
DETENZIONE ILLEGALE
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
art. 318 CPP-TI
art. 319a CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.379
Lugano
24 giugno
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5.10.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 26.2.2007 della Corte
di cassazione e di revisione penale (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 11.10.2007 del
presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che comunica che
non intende presentare osservazioni;
richiamati altresì lo scritto 23/24.10.2007
del PI 5, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________) e lo scritto
26/30.10.2007 della Pretura penale, mediante i quali comunicano di rinunciare a
presentare osservazioni, rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;
richiamate infine le osservazioni 7.12.2007
dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino (patr. da: avv. PR 3, __________),
di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 5/6.9.2000 il PI 5, per il tramite del suo ufficio giuridico, ha
segnalato al Ministero pubblico fatti di possibile rilevanza penale, costatati
dai servizi interni presso la succursale di __________, ad opera di un
collaboratore, IS 1, ipotizzando i reati di amministrazione indebita,
amministrazione infedele, in subordine truffa e falsità in atti, perpetrati ai
danni di undici clienti dell’istituto bancario (cfr., nel dettaglio, scritto 5/6.9.2000,
AI 1);
che
il 14.9.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha ordinato
l’arresto di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in
documenti, per pericolo di collusione, riguardo alla gestione di alcune
relazioni bancarie di clienti aperti presso il __________ __________ di __________,
ove esercitava la sua attività lavorativa di funzionario (AI 3);
che
il giorno successivo l’allora procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei
suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in
documenti e riciclaggio di denaro, con contestuale richiesta al giudice
dell’istruzione e dell’arresto di confermare l’arresto per bisogni d’istruzione
e pericolo di collusione (AI 7);
che
il medesimo giorno IS 1 è stato arrestato e tradotto alle carceri pretoriali di
__________ (AI 6);
che
il 16.9.2000 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha
confermato l’arresto di IS 1, considerata l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza a suo carico, nonché la presenza di preminenti motivi d’interesse
pubblico, segnatamente il pericolo di collusione (AI 11);
che
il 16.10.2000 l’allora procuratore pubblico ha ordinato la scarcerazione di IS
1 (AI 28);
che
in data 13.3.2002 l’allora procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 – detenuto
dal 15.9.2000 al 16.10.2000 – siccome ritenuto colpevole di amministrazione infedele
"per avere, a __________, presso il PI 5,
nel periodo febbraio – luglio 2000, nella sua qualità di consulente presso il PI
5 di __________, in tal senso obbligato per negozio giuridico ad amministrare
il patrimonio altrui, rispettivamente a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, addebitato, all’insaputa di alcuni clienti il loro conto,
effettuando trapassi su un conto “collettore” facente capo a tale __________ __________,
la quale prelevava il denaro per poi consegnarlo immediatamente a contanti a IS
1, il quale a sua volta utilizzava tali averi per finanziare un’invenzione
denominata “cassetta postale a timbratura automatica”, che a breve termine non
ha generato alcun guadagno, danneggiando in tal modo il patrimonio dei clienti,
per complessivi fr. 100'400.--, danno integralmente risarcito", e meglio come descritto nel decreto
di accusa 13.3.2002 (DAC __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando parimenti il dissequestro di
diverse relazioni bancarie e dell’importo di CHF 19'866.-- (DAC __________);
che
con scritto 28/29.3.2002 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa (doc. A – inc.
DAC __________);
che
il giudice della Pretura penale – cui l’incarto è stato trasmesso, per
competenza, dal Tribunale penale cantonale – con giudizio (motivato) 15.2.2005
ha prosciolto l’istante dall’imputazione (cfr. sentenza con motivazione 15.2.2005,
inc. __________);
che
la sentenza è stata impugnata alla Corte di cassazione e di revisione penale,
che – con giudizio 26.2.2007 – ha dichiarato inammissibile il ricorso 15.3.2005
presentato da PI 5 (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di
CHF 2'196'827.05, oltre interessi al 5% dall’introduzione della presente
istanza, di cui CHF 28'473.75 per spese di patrocinio, CHF 1'068'353.30 a
titolo di danno materiale, CHF 1'000'000.-- a titolo di torto morale e CHF
100'000.-- a titolo di indennità per detenzione illegale;
che
– come esposto in entrata – il procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale
e il giudice della Corte di cassazione e di revisione penale non hanno presentato
osservazioni;
che
lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino, nelle sue conclusioni, ha chiesto di
accogliere l’istanza limitatamente alla somma di CHF 21'820.05 per spese di
patrocinio e di CHF 4'000.-- a titolo di riparazione per torto morale (osservazioni
7.12.2007, p. 30);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione delle spese legali del suo patrocinatore di
fiducia avv. PR 1 di complessivi CHF 28'473.75, di cui CHF 16’176.50 per le
prestazioni fino al 15.11.2001 e CHF 12'297.25 per le prestazioni successive [istanza
5.10.2007, p. 4; cfr., al proposito, doc. B (nota professionale 19.11.2001),
doc. C (nota professionale 31.12.2001), doc. D (dettaglio della nota professionale
dal 22.8.2000 al 15.11.2001), doc. F (nota professionale 26.9.2007) e doc. G
(dettaglio nota professionale dal 17.11.2001 al 26.2.2007), tutti annessi all’istanza
5.10.2007];
che
la tariffa oraria applicata – CHF 220.--/ora fino alla fine dell’anno 2000 e
CHF 250.--/ora dal 2001 (istanza 5.10.2007, p. 4) – appare conforme ai suddetti
principi;
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 22.8.2000 (doc. D annesso all’istanza
5.10.2007);
che
il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante
dall’apertura del procedimento penale a suo carico fino alla sua chiusura,
segnatamente durante i suoi interrogatori tenutisi dinanzi al Ministero
pubblico, nella fase prima, durante e dopo il pubblico dibattimento e nella
stesura della presente istanza;
che
il caso – che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva specifici
approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti l’istante non
sostiene – ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò premesso – per quanto concerne l’anno 2000, dall’onorario effettivo
indicato in 1’769 minuti, vengono stralciate le prestazioni del 6.9.2000 “Ricevuto
fr. 3'000.-- quale anticipo” e del 18.9.2000 “Ricevuto fr. 7'000.-- quale
anticipo”, in quanto non giustificate (10 minuti), nonché la prestazione
del 26.9.2000 “Coll. con cliente c/o __________”, considerato che quel
giorno IS 1 si trovava in carcere e non essendo meglio specificata (120 minuti)
(doc. D, dettaglio nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001, annesso
all’istanza 5.10.2007);
che
pertanto – per l’anno 2000 – viene riconosciuto un onorario pari a 1'639 minuti
a CHF 220.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 6'009.65;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – sempre per l’anno 2000
– in CHF 509.75, ridotte a CHF 27.75 quelle inerenti i colloqui telefonici su rete
fissa [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione
in re avv. B. C., inc. __________)];
che
a questo importo va aggiunta l’IVA pari a CHF 488.95 (calcolata al 7.5% su CHF
6'519.40);
che
viene riconosciuto l’esborso di CHF 62.--;
che
per l’anno 2000 viene riconosciuto l’importo complessivo di CHF 7'070.35 per
spese di patrocinio;
che
l’onorario indicato, per l’anno 2001 fino al 15.11.2001, in 360 minuti a CHF
250.--/ora, viene integralmente riconosciuto, segnatamente CHF 1'500.-- (cfr.,
al proposito, doc. D, dettaglio nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001,
annesso all’istanza 5.10.2007);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 368.40, come
esposto (doc. D, dettaglio nota professionale dal 22.8.2000 al 15.11.2001,
annesso all’istanza 5.10.2007);
che l’IVA ammonta a CHF
142.-- (calcolata al 7.6% su CHF 1'868.40);
che
non viene, per contro, riconosciuto l’importo di CHF 6'453.70, non essendo giustificato
da una nota dettagliata ["Considerato che il signor IS 1 ha pagato
all’avv. __________ (alle
cui dipendenze era l’avv. PR 1) complessivamente fr. 15'976.50, si chiede la
rifusione di tale importo” (istanza 5.10.2007, p. 4), ossia la differenza
tra CHF 15'976.50 e l’importo di CHF 9'522.80)];
che
neppure l’importo di CHF 200.-- per la tassa di giustizia riguardante la decisione
18.9.2001 del giudice dell’istruzione e dell’arresto può essere risarcito, poiché
il reclamo presentato dal qui istante è stato soltanto parzialmente accolto
(doc. E, decisione 18.9.2001, inc. __________, annesso all’istanza 5.10.2007);
che
l’istante postula infine la rifusione dell’importo complessivo di CHF 12'297.25
inerente le prestazioni dal 17.11.2001, di cui CHF 11'754.33 a titolo di
onorario (46 ore e 53 minuti a CHF 250.--/ora) (recte: CHF 11'632.50; 46,53 ore,
ossia 2'792 minuti a CHF 250.--/ora) (doc. G, schedina pratica datata
27.3.2007, annesso all’istanza 5.10.2007);
che
dall’onorario indicato in 46,53 ore (2'792 minuti) inerente le prestazioni dal
17.11.2001 al 26.2.2007, vengono prima di tutto stralciate le prestazioni del
14.3.2002 “Ricevuto decreto di non luogo a procedere” (5 minuti) e del
27.4.2002 “Ricevuto lettera da __________ __________” (10 minuti)
essendo estranee a questo procedimento penale, le prestazioni del 25.4.2004 “Fax
a __________ (ricorso)” (3 minuti), del 25.4.2005 “Fax a __________
(ricorso)” (3 minuti) e “Fax a __________ (osservazioni al ricorso, 10
p)” (3 minuti), essendo mansioni che vengono svolte dal personale della
cancelleria, nonché la prestazione del 25.4.2005 “Studio incarto e redazione)”
(480 minuti) relativa alle osservazioni presentate alla CCRP il 25.4.2005 per
le quali quest’ultima Camera ha assegnato ad IS 1 CHF 1'500.-- di ripetibili
(decisione CCRP 26.2.2007, p. 9, inc. __________); che vengono inoltre dedotti
110 minuti per la prestazione del 15.2.2005 “Processo c/o Pretura penale +
trasferta (km 32x2)” [vengono riconosciuti 60 minuti per la trasferta __________
e 310 minuti per il pubblico dibattimento (apertosi alle ore 9:05 e riapertosi
alle ore 14:00 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo)];
che
di conseguenza per le prestazioni dal 17.11.2001 al 26.2.2007 viene riconosciuto
un onorario di CHF 9'075.-- (2’178 minuti a CHF 250.--/ora) (doc. G, schedina
pratica datata 27.3.2007, annesso all’istanza 5.10.2007);
che
a ciò vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 1'068.40, come postulato, e l’IVA
di CHF 770.90 (calcolata al 7.6% su CHF 10'143.40);
che,
tenuto conto di quanto sopra esposto, ad IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo
di spese legali – la somma complessiva di CHF 19'995.05, oltre interessi al 5%
dal 5.10.2007, come postulato (istanza 5.10.2007, p. 12);
che l’istante chiede il risarcimento
dell’importo complessivo di CHF 1'068'353.30 a titolo di danno materiale (cfr.,
nel dettaglio, istanza 5.10.2007, p. 4 –
9 e 12);
che
lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha al proposito – in estrema sintesi
– ritenuto che nulla gli è dovuto in merito alla suddetta pretesa, richiamando
contestualmente il contenuto della decisione 25.1.2006 emanata da questa
Camera, in cui è stata integralmente respinta un’istanza ai sensi degli art.
317 ss. CPP (inc. __________), adducendo in particolare che nel caso in esame
il PI 5 ha rescisso il rapporto di lavoro con quest’ultimo il 28.8.2000, quindi
prima dell’apertura del procedimento penale avvenuto il 5.9.2000, che egli
avrebbe assunto un comportamento riprovevole in seno all’istituto bancario e
che egli avrebbe, per propria colpa, causato l’apertura del procedimento penale
a suo carico (cfr., nel dettaglio, osservazioni 7.12.2007, p. 7 – 16);
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante afferma anzitutto di aver
perso il proprio lavoro presso __________ __________ a causa del procedimento penale
aperto nei suoi confronti;
che
il suo patrocinatore sostiene in particolare che "(…). Dal momento che il suo nome era apparso sui giornali (cfr., al proposito, doc. H e doc. I
annessi all’istanza 5.10.2007), nessun datore di lavoro era disposto a
dargli fiducia per la gestione dei patrimoni altrui. Da rilevare come il signor
IS 1 non ha conseguito né il liceo, né studi superiori. (…). A causa della
perdita del posto di lavoro presso il __________ __________ e del procedimento
penale in corso, al signor IS 1 è stata pure preclusa la possibilità di
ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario finanziario
(plico doc. J). Poco dopo la sua scarcerazione, avvenuta in data 16.10.2000, il
signor IS 1 ha chiesto di poter percepire le indennità di disoccupazione. A
seguito della confusione e depressione di cui è stato vittima per il carcere
subito, non è riuscito a svolgere le pratiche burocratiche richieste per ottenere
tale indennità (cfr. doc. K e L). Il signor IS 1 ha passato tutto l’anno 2001
senza svolgere alcuna attività lavorativa. (...)" (istanza 5.10.2007, p. 5);
che
egli ha poi esercitato la sua attività lavorativa, dall’1.1.2002 al 31.12.2002,
presso la __________ __________, __________ (doc. R annesso all’istanza
5.10.2007), e dall’1.1.2002 presso la __________ __________ __________, __________
– società che si occupa di investimenti patrimoniali, della consulenza nel
settore commerciale e finanziario, del commercio di beni mobili di ogni genere,
della prestazione di servizi nel campo del commercio internazionale,
dell’amministrazione di sostanza mobiliare e dell’assunzione di mandati
fiduciari, di cui IS 1 è membro con diritto di firma individuale dal mese di
dicembre 2002 (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone Ticino) –,
con un salario annuo netto di CHF 25'552.-- (istanza 5.10.2007 e doc. S – W ivi
annessi);
che
al proposito postula a questa Camera "(…) di
valutare se vi sono gli estremi per indennizzare il signor IS 1 per la diminuzione
del suo guadagno dal 17.10.2000 sino alla data che codesto Tribunale riterrà
essere ancora in un nesso di causalità con l’ingiusta incarcerazione e il
procedimento penale",
ritenendo che la perdita di guadagno sarebbe da risarcire fino alla data del
suo pensionamento, ossia fino al mese di luglio 2025, facendo valere un importo
complessivo di CHF 1'068.353.30 (recte: 1'068.353.25), esponendo nel dettaglio
Fatti
i calcoli effettuati e le sue motivazioni (istanza 5.10.2007, p. 5 – 9 e p.
12);
che
IS 1 non comprova sufficientemente che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al
proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale
promosso nei suoi confronti e la suddetta pretesa;
che afferma di essere stato licenziato dal
suo datore di lavoro il 28.8.2000 (istanza 5.10.2007, p. 6; cfr. anche verbale
d’interrogatorio 15.9.2000, p. 3, AI A4), essendo stato precedentemente sospeso
dallo stesso istituto bancario;
che solo il 5/6.9.2000 il __________ __________
ha segnalato al Ministero pubblico fatti di possibile rilevanza penale da parte
del collaboratore IS 1 (AI 1);
che l’avv. __________ __________,
operante presso il Servizio giuridico Ticino del __________ __________,
interrogata in qualità di teste il 5.9.2000 dal segretario giudiziario Barbara
Corti-Pagani, ha al riguardo dichiarato che "(…). Agli inizi di agosto 2000 il nostro ex-consulente
IS 1 era in vacanza. Il responsabile della filiale di __________, sig. __________
__________, ricevette al posto di IS 1 un suo cliente. Controllando la
posizione del conto del cliente egli notò che vi era un bonifico a favore del
conto della signora __________. Egli ne rimase sorpreso in quanto sapeva che i
due clienti, entrambi residenti in __________, non si conoscevano: il
responsabile lavora presso la filiale da molti anni e conosce tutta la
clientela. Effettuammo quindi dei controlli e ne emerse quanto esposto nel
nostro scritto 5.9.2000 (verbale
d’interrogatorio 15.9.2000, p. 1, AI A3);
che la rescissione del rapporto di
lavoro da parte del __________ __________ è avvenuta prima della segnalazione
5/6.9.2000 al Ministero pubblico, a seguito di un’inchiesta interna condotta
dall’istituto bancario, che l’aveva in precedenza sospeso;
che di conseguenza – anche alla luce di
quanto sopra esposto – si può ritenere che l’istituto bancario aveva perso la
fiducia nei suoi confronti già prima della segnalazione 5/6.9.2000, rispettivamente
prima dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti;
che in ogni caso il licenziamento
precede temporalmente l’inizio del procedimento, di modo che logicamente
quest’ultimo non può essere la causa del primo;
che va inoltre considerato che l’istante
ha comunque ammesso, sia dinanzi alla banca, sia dinanzi al procuratore pubblico,
diversi comportamenti professionalmente irregolari: anzitutto l’aver utilizzato
un conto di un cliente quale conto transitorio su cui far pervenire fondi di
altri clienti che poi faceva prelevare a contanti; inoltre e soprattutto di
aver proposto ai clienti degli investimenti che non rientrano nella nozione di
strumenti d’investimento bancari ordinari, non proposti dall’istituto bancario,
nei quali peraltro egli o persone a lui legate erano coinvolte in modo economicamente
importante, agendo in tal modo in una situazione di conflitto d’interesse
contrario al dovere di fedeltà; di avere iniziato una gestione di un conto pool
mischiando fondi propri o di famigliari con quelli di clienti, per una gestione
irrita; il tutto in violazione degli usi bancari e dei regolamenti interni
della banca;
che anche le difficoltà successive a
ritrovare un posto di lavoro non possono essere ricondotte alla pubblicazione
dell’apertura del procedimento penale sui quotidiani ticinesi, ma sono principalmente
la conseguenza dell’avvenuto licenziamento dell’istante da parte dell’istituto
di credito, circostanza di cui gli addetti ai lavori del settore bancario di una
piccola piazza finanziaria vengono a conoscenza in breve tempo e in modo capillare;
che per questi motivi il qui istante
nulla può pretendere al proposito e quindi si può prescindere dall’esame delle
singole pretese di danni materiali;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata
(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF
1'000'000.-- a titolo di torto morale (istanza 5.10.2007, p. 11);
che
IS 1 è stato arrestato il 15.9.2000;
il medesimo giorno è stato tradotto dapprima alle carceri pretoriali di __________
(AI 6), e poi alle carceri pretoriali di __________
(AI 8) ed è stato scarcerato il 16.10.2000 (Al 28);
che
– in applicazione della prassi in materia – per i trentadue giorni di
detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 6'400.--
(CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 5.10.2007, come postulato (istanza
5.10.2007, p. 12);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere
una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di
questa somma;
che l’istante evidenzia in particolare
la durata del carcere preventivo sofferto presso le carceri pretoriali di __________
e del procedimento penale (sei anni), il fatto che anche la di lui moglie avrebbe
subito un’incarcerazione ingiustificata della durata di tre giorni, il fatto di
aver perso il suo posto di lavoro presso l’istituto bancario e si è visto
rovinare la vita, ciò che ha segnato profondamente la sua persona, sua moglie e
suo figlio, producendo parimenti alcuni certificati medici (istanza 5.10.2007,
p. 10 e 11 e doc. X – CC) e lamentando inoltre che da parte dell’allora procuratore
pubblico vi sarebbe stata una prevaricazione nei suoi confronti (cfr., nel
dettaglio, istanza 5.10.2007, p. 10 e 11);
che per quanto concerne la
situazione personale e familiare dell’istante, va innanzitutto rilevato che al
momento del suo arresto suo figlio __________ (__________) aveva dodici anni;
che __________ __________,
direttore della scuola media di __________, su richiesta di __________ e della
di lui madre, ha redatto lo scritto datato 1.10.2007, da cui emerge in
particolare quanto segue:
"__________ __________, __________ è stato allievo dal
settembre 2000 al giugno del 2004 nelle classi dove svolgevo il ruolo di
docente di classe. Al momento dei fatti accaduti dalla sua famiglia (settembre
2000), __________ aveva iniziato a frequentare la prima presso la scuola media
di __________. __________ ha presentato sin dall’inizio seri problemi di relazione
con i compagni: diversi i litigi all’interno della classe, ma anche con altri
allievi durante i momenti di ricreazione o prima dell’inizio delle lezioni. In
un test sociometrico realizzato ad inizio dicembre 2000 __________ risultava
essere l’allievo meno apprezzato dai compagni di classe. Inoltre con alcuni
docenti assumeva comportamenti provocatori e maleducati. I miei interventi
miravano a portare a riflettere sulla sua situazione e sulle conseguenze dei
suoi atti nella relazione con i pari ma anche con gli adulti, e ad un lavoro di
mediazione tra lui i compagni ed i docenti. In particolare si cercava di capire
i motivi che portavano ai litigi agendo in seguito per dirimere le situazioni.
La famiglia veniva coinvolta attraverso colloqui a scuola ed alle volte
telefonici. Tale lavoro ha permesso un lento miglioramento della situazione rendendo
possibile la gestione di __________ nel contesto scolastico. Anche negli anni
successivi si sono presentati, più sporadicamente, problemi di comportamento" (scritto 1.10.2007, doc. AA2);
che dal suddetto documento
emerge certamente un disagio e dei problemi di relazione da parte di __________,
ma non emerge che gli stessi siano intervenuti proprio a causa dell’apertura
del procedimento penale a carico di suo padre;
che il fatto poi che __________
avrebbe rifiutato di parlare con chiunque, anche con lo psichiatra, quando suo
padre si trovava in carcere preventivo, non è corroborato da alcun certificato
medico, ma unicamente da uno scritto 27.9.2000 dell’avv. PR 1 all’allora
procuratore pubblico (doc. AA annesso all’istanza 5.10.2007);
che l’istante ha prodotto uno
scritto redatto da __________ e intitolato “Breve racconto della mia vita in
quel periodo”, da cui emergono le sue sofferenze (cfr., nel dettaglio, doc.
AA1), sulla base del quale si può ammettere una certa ripercussione del procedimento
a carico di suo figlio;
che dagli atti risulta che in
data 14.9.2000 nei confronti della moglie del qui istante, __________ __________,
è stata ordinata la comparizione forzata ai sensi degli art. 117 CPP presso il
Ministero pubblico nell’ambito delle informazioni preliminari a suo carico per
titolo di truffa e riciclaggio di denaro (AI 4); che il giorno successivo è
stata accompagnata in polizia (rapporto d’arresto 15.9.2000, p. 2, AI 6), che
lo stesso giorno è stata interrogata dall’allora procuratore pubblico (verbale
d’interrogatorio 15.9.2000, AI A5), il quale ha ordinato la sua scarcerazione
(ordine di scarcerazione 15.9.2000, AI 10);
che con decisione 13.3.2002
l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a
procedere nei confronti di __________ __________ per titolo di truffa,
amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, essendo emersa la sua estraneità
sull’operato del marito (decreto di non luogo a procedere 13.3.2002, NLP __________);
che dallo stesso decreto non
risulta, contrariamente a quanto sostiene l’istante, che essa abbia subito tre
giorni di detenzione preventiva;
che del resto essa, dopo
l’emanazione del decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti, avrebbe
potuto presentare a questa Camera un’istanza di indennità ai sensi degli art.
317 CPP per far valere eventuali pretese risarcitorie;
che a questa Camera non
risulta che essa abbia presentato un’istanza in tal senso di modo che pertanto
non può essere risarcito in questa sede;
che l’istante sostiene
inoltre che la di lui moglie "(…). A seguito dell’incarcerazione del
marito, è caduta in depressione e varie problematiche già presenti si sono riacutizzate", producendo copia di tre certificati
medici datati 25.9.2000, 21.3.2002, e 25.6.2007, rilasciati dal dr. med. __________,
medico FMH specializzato in medicina interna (doc. X, Y e Z annessi all’istanza
5.10.2007);
che nel certificato medico
datato 25.9.2000 il dr. med. __________ ha dichiarato che "(…). La
paziente, in mia cura dal 1989 e in cura dal dr. __________ ha necessitato un
ricovero urgente al PS dell’__________ il 24.9. sera (20.30) causa dolori … (illeggibile)"
(doc. Y annesso all’istanza 5.10.2007);
che dal certificato medico
21.3.2002 risulta che __________ __________ è in cura presso il dr. med. __________
dal 20.1.1989, che "(…). Nel mese di agosto 2000, è stata prescritta
una terapia antidepressiva. La paziente è stata in seguito seguita dallo
psichiatra Dott. med. __________ __________. È inabile al lavoro quale casalinga
almeno parzialmente in seguito a problemi di salute dall’agosto 2000"
(doc. Z annesso all’istanza 5.10.2007);
che dal certificato 25.6.2007
risulta in particolare che "(…). La paziente è stata in cura dal 19.9.2000
presso lo psichiatra Dr. __________ __________. È stata inviata d’urgenza lo
stesso giorno a causa di un riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa, il Dr.
__________ l’ha presa in cura (medicamenti e psicoterapia) fino a quando il
medico ha lasciato la sua professione in Svizzera. La problematica della
Considerandi
paziente era tale che è stata pure chiesta una invalidità quale casalinga che è
però stata rifiutata. Per fortuna con il risolversi della situazione
giudiziaria del marito e famigliare sembra che la situazione psichica della
paziente migliori. Permangono purtroppo disturbi importanti quali eccessi di
fame, stanchezze ribelli, insonnia. Malgrado questi sintomi la situazione
cardiaca valutata recentemente dal collega Dr. __________ è clinicamente
stabile. Impone comunque la sindrome da stress post-traumatica" (doc.
X annesso all’istanza 5.10.2007);
che come risulta da quanto
riportato, i problemi di salute si sono concretizzati ed acutizzati nel corso
del mese di agosto 2000, quindi in relazione alla sospensione prima, al
licenziamento poi, del marito qui istante da parte dell’istituto bancario, prima
del procedimento penale, di modo che quest’ultimo non è la causa della situazione
maturata prima;
che il procedimento penale
aperto nei confronti dell’istante dopo il suo licenziamento può avere aumentato
le conseguenze, sia a livello fisico sia a livello psicologico, sulla di lui
moglie, insorte però già in precedenza, nel corso del mese di agosto 2000, di
modo che dev’essere negato il nesso causale con il procedimento penale;
che per quanto concerne la
persona di IS 1, egli fino al momento dei fatti accaduti era incensurato (AI
32);
che – come già esposto in
precedenza – egli ha subito trentadue giorni di detenzione preventiva ed è
stato separato dalla sua famiglia in quel periodo;
che con riferimento al suo stato di
salute il qui istante sostiene che egli era "(…) già stressato a seguito del clima “pesante” presso
il __________ __________, con l’arresto e la pubblicazione dello stesso sui
quotidiani ticinesi è a sua volta caduto in una depressione post traumatica con
conseguente isolazione del resto della comunità (doc. BB e CC) e senso di
persecuzione da parte del Procuratore Stauffer e da parte del __________ __________ " (istanza 5.10.2007, p. 10);
che al proposito ha prodotto due certificati medici, rilasciati dal dr.
med. __________, datati 14.3.2002 e 22.6.2007 (doc. BB e CC annessi all’istanza
5.10
);
che dagli stessi risulta in particolare
che "(…). Alla fine 1999 (mi)
consulta perché lavora tanto è stressato, lo status clinico è assolutamente
normale come pure gli esami di laboratorio, il peso è stabile a 83 kg. Non
viene instaurata nessuna terapia. Nel 2000 ha nel mese di agosto una terapia
con anti-depressivi SSRI (Zoloft 50 mg 1xdie) e induttori del sonno (Sonata 10
mg 1cpr) per stanchezza, inappetenza, palpitazioni, disturbi del sonno, preoccupazioni
e stress lavorativo. Il paziente è visto il 10 il 17 e il 24/8/2000. Si assiste
ad una perdita di peso fino a 75 kg. Malgrado le mie insistenze non vuole
arrestare il lavoro che a mio avviso è fonte di stress e responsabile della
“depressione reattiva” come avevo giudicato al momento la situazione clinica
del paziente. Tutto si complica nel frattempo con una serie di problemi che
colpiscono pure i famigliari (la moglie). (…). Il paziente ha comunque delle
sequele psichiche a seguito della carcerazione presso le carceri pretoriali di __________.
A volte dorme male, soffre di incubi, ha grossi problemi di concentrazione e lavorativi
con i suoi clienti. La situazione famigliare è pure stata critica con sviluppo
di sentimenti di incapacità, problemi relazionali con i vicini e compaesani.
Conoscendo il paziente anche al di fuori della relazione medico-paziente, noto
che non frequenta più i soliti ambienti, ritrovi del paese che gli erano
abituali prima della carcerazione e della notizia apparsa su tutti i media.
Attraversa pure un momento famigliare difficile con i genitori, pur negando
sempre in ogni modo qualsiasi difficoltà. A posteriori la diagnosi di
depressione reattiva era corretta mentre al momento attuale si può esprimere la
diagnosi di stress post-traumatico. (…)" (certificato medico
22.6
, p. 1 e 2, doc. BB annesso
all’istanza 5.10.2007);
che in relazione allo stato di salute dell’istante occorre
ricordare la cosiddetta teoria della predisposizione costituzionale –
ossia una particolare disposizione del danneggiato per danni corporali
emergenti dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a
reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti – quale motivo di
riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R.
WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e riferimenti); nell’ipotesi in cui una
persona innocente dovesse subire – a causa di un procedimento penale aperto nei
suoi confronti – un pregiudizio (sotto forma di “Schaden” oppure di “immaterielle
Unbill”) influenzato da questa predisposizione, è dato un motivo di
riduzione nella commisurazione del risarcimento (R. WALLIMANN BAUR, op. cit.,
p. 154 e riferimenti);
che nel caso in esame è dato
un motivo di riduzione nella commisurazione del risarcimento, considerato che
l’istante già nel mese di agosto, prima dell’apertura del procedimento penale a
suo carico e a carico della di lui moglie, soffriva di una depressione reattiva,
come attestato dal suo medico;
che pertanto è vero che alla
vicenda è stato effettivamente dato risalto sui quotidiani ticinesi, comprovato
dall’articolo apparso sul CdT il __________ intitolato "__________" e il __________ intitolato "__________", in cui il redattore ha indicato nome, cognome e
domicilio dell’istante, suscitando senza dubbio scalpore perlomeno tra la
popolazione locale (cfr. doc. H e I annessi all’istanza 5.10.2007);
che comunque lo Stato non è chiamato a
rispondere degli articoli di giornale o del modo con cui sono redatti
(indicando o meno il nome delle persone, ecc.), a meno che sia provato che gli
stessi articoli siano indotti o diretta conseguenza di informazioni date ai
giornali;
che per quanto attiene all’asserzione
dell’istante secondo cui l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer
avrebbe assunto un atteggiamento scorretto nei suoi confronti (cfr., al
proposito doc. DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, E, KK, LL annessi all’istanza
5.10
), va rilevato che se è vero che il giudice dell’istruzione e
dell’arresto con decisione 18.9.2001 ha parzialmente accolto il reclamo
presentato da IS 1 ["(…). In conclusione il reclamo deve essere
(parzialmente) accolto per ciò che concerne la richiesta d’acquisizione (da
effettuarsi da parte del Procuratore pubblico) degli estratti completi delle
relazioni presso il __________ __________ riconducibili ai clienti __________, __________
e __________, ma unicamente nell’eventualità che si estenda l’accusa, o si emani
un decreto d’accusa senza preventiva formale opposizione, per l’ipotesi di
amministrazione infedele. Per quanto concerne la richiesta di contraddittorio
tra l’accusato e la teste __________, il reclamo è respinto" (doc. E, decisione 18.9.2001, p. 10, inc. __________, annesso all’istanza 5.10.2007)], è altrettanto vero
che ciò non comprova, e del resto dagli atti nemmeno risulta, che l’allora
magistrato inquirente avrebbe abusato del proprio potere oppure non avrebbe
ottemperato alle norme del CPP a scapito del qui istante;
che del resto nemmeno il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha sollevato una possibile "prevaricazione" da parte dell’allora procuratore pubblico nei
suoi confronti;
che per il fatto poi di aver perso il proprio lavoro presso il __________
__________, che "(…) di fatto si
è visto rovinare la vita" e che "di fatto difficilmente potrà
reintegrarsi lavorativamente e raggiungere il livello raggiunto presso il __________
__________ " (istanza 5.10.2007, p. 11), va ricordato – come esposto
in precedenza – che l’istante,
indipendentemente dal periodo di detenzione di trentadue giorni, aveva già
perso il proprio posto di lavoro in qualità di consulente, avendo il predetto istituto
bancario rescisso con lui il rapporto di lavoro prima della segnalazione
5.9
, prima dell’apertura del procedimento penale a suo carico, prima del
suo arresto;
che per quanto concerne infine la durata
del procedimento penale non emerge che il qui istante durante il pubblico
dibattimento abbia invocato la violazione del principio di celerità;
che
– tutto ciò considerato – questa Camera ritiene di poter equamente quantificare
il risarcimento del torto morale, in particolare per le sofferenze del figlio,
in CHF 10'000.--, cui va aggiunto l’importo di CHF 6'400.-- per i trentadue
giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta oltre interessi al 5%
dal 5.10.2007, come postulato;
che l’importo qui
riconosciuto, tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante
e per la sua famiglia, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva,
dalla gravità delle accuse che sono state rivolte ad un padre di famiglia sino
a quel momento incensurato, dalla circostanza che un’ampia cerchia di persone è
venuta a conoscenza del suo arresto e dallo scalpore suscitato dai mass media,
sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel
giudizio 15.2.2005 della Pretura penale (inc. __________), nel giudizio 26.2.2007
della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e nella
presente decisione;
che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati gli
interessi al 5% dal 5.10.2007, come domandato;
che
l’istante postula infine un’indennità pari a CHF 100'000.-- richiamando l’art.
318.
CPP – secondo cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a
un’indennità –, "(…) tenuto conto della durata di 31 (recte: 32) giorni di detenzione
illegale, (…)" (istanza
5.10
, p. 11);
che
a giudizio di questa Camera il qui istante ha subito una detenzione legittima,
in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico ed ai motivi di
interesse pubblico (pericolo di collusione) come esatto dal verbale di notifica
di arresto e di decisione 16.9.2000 dell’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto Claudio Lepori (AI 11): il fatto che egli sia stato prosciolto
rende la sua detenzione ingiusta, ma non illegale e conseguentemente l’art. 318
CPP non può trovare applicazione al caso di specie (N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 318 CPP);
che
pertanto la suddetta pretesa non può essere accolta;
che
come stabilito in passato
dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO
consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha
consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile,
hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti
la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta
o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della
procedura (G. PIQUEREZ, op.
cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo
scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano
sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento
riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________);
che
statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera,
il Tribunale federale ha ritenuto che:
“Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro
compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia
provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo
svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,
lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con
l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il
giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti
incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve
al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al
diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non
scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la
riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;
che
in un altro recente caso
(decisione TF 1P.823/2006 del 13.2.2007), con riferimento all’art. 163a CPP/VD,
l’Alta Corte ha pure stabilito che:
“Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation
à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire.
Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut être refusée lorsque le
requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite. La présomption
d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH, interdit cependant de prendre
une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci
semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, le refus de
l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire que
si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia
162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle
(ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou
déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant
au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier le refus de
l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut retenir, le cas
échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un dommage à autrui,
sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce qui est contraire
au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96)”;
che
questa giurisprudenza è stata poi codificata nel nuovo art. 319a CPP, entrato
in vigore il 18.8.2006, secondo il quale l’indennità può essere negata o ridotta
nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto;
che nel presente caso, e come indicato
in relazione al danno materiale richiesto, il qui istante ha certamente avuto
un comportamento contrario a quelli che erano i suoi obblighi di funzionario
bancario e di consulente, tant’é che egli è stato dapprima sospeso, poi
licenziato dal proprio datore di lavoro; in particolare dall’inchiesta interna
dell’istituto bancario e dal procedimento penale emerge che egli ha usato in
modo improprio dei conti di clienti trasformandoli in conti transitori, che ha
proposto ai clienti un investimento non ordinario nel quale era già (lui o
persone a lui vicine) pesantemente coinvolto in modo economico, che ha iniziato
una gestione di un conto pool con fondi propri e di clienti in modo
certamente non corrispondente agli usi e ai regolamenti interni della banca;
che in tal modo egli ha contribuito alla
circostanza che il proprio datore di lavoro lo licenziasse e lo segnalasse alla
magistratura;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, emerge che IS 1 abbia concorso effettivamente
a provocare l’apertura del procedimento penale con un comportamento colpevole
sotto il profilo del diritto civile e bancario (in particolare che egli abbia
assunto un comportamento riprovevole in seno all’istituto bancario), come indicato
a p. 12 della presente decisione, e ciò rende applicabile, alla fattispecie in esame, l’art. 319a CPP e la
giurisprudenza di questa Camera, confermata anche dal Tribunale federale:
quanto ricostruito conduce, infatti, in base all’art. 44 cpv. 1 CO, a far ritenere
che l’istante sia corresponsabile, almeno nella misura del 25%, del
procedimento e del danno conseguente;
che le spese di patrocinio riconosciute
in CHF 19'995.05, vengono
quindi ridotte a CHF 14'996.30 ed il torto morale riconosciuto in CHF 16'400.--,
viene ridotto a CHF 12'300.--, oltre interessi;
che
l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione
annessa all’istanza;
che l’onere lavorativo può
del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto,
tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 850.--,
comprendente l’onorario e CHF 100.-- per spese e l’IVA;
che
l’indennità dovuta ad IS 1 ammonta a CHF 28'146.30, di cui CHF 14'996.30 per
spese di patrocinio, oltre interessi, CHF 12'300.-- per torto morale, oltre
interessi, e CHF 850.-- per spese legali dipendenti dal presente procedimento;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale,
come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 10'000.-- e le spese di CHF 100.--, per
complessivi CHF 10'100.--, sono poste a carico del qui istante, abbondantemente
soccombente, per la somma di CHF 9'900.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 26.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 28'146.30, oltre interessi al 5% dal
5.10.2007 su CHF 27'296.30.
2.La tassa
di giustizia di CHF 10'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
10’100.-- (diecimilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 9'900.-- (novemilanovecento).
3.Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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