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Decisione

60.2007.379

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. detenzione illegale. rifiuto / riduzione dell'indennità. regresso

24 giugno 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i calcoli effettuati e le sue motivazioni (istanza 5.10.2007, p. 5 – 9 e p.

12);

che

IS 1 non comprova sufficientemente che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al

proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale

promosso nei suoi confronti e la suddetta pretesa;

che afferma di essere stato licenziato dal

suo datore di lavoro il 28.8.2000 (istanza 5.10.2007, p. 6; cfr. anche verbale

d’interrogatorio 15.9.2000, p. 3, AI A4), essendo stato precedentemente sospeso

dallo stesso istituto bancario;

che solo il 5/6.9.2000 il __________ __________

ha segnalato al Ministero pubblico fatti di possibile rilevanza penale da parte

del collaboratore IS 1 (AI 1);

che l’avv. __________ __________,

operante presso il Servizio giuridico Ticino del __________ __________,

interrogata in qualità di teste il 5.9.2000 dal segretario giudiziario Barbara

Corti-Pagani, ha al riguardo dichiarato che "(…). Agli inizi di agosto 2000 il nostro ex-consulente

IS 1 era in vacanza. Il responsabile della filiale di __________, sig. __________

__________, ricevette al posto di IS 1 un suo cliente. Controllando la

posizione del conto del cliente egli notò che vi era un bonifico a favore del

conto della signora __________. Egli ne rimase sorpreso in quanto sapeva che i

due clienti, entrambi residenti in __________, non si conoscevano: il

responsabile lavora presso la filiale da molti anni e conosce tutta la

clientela. Effettuammo quindi dei controlli e ne emerse quanto esposto nel

nostro scritto 5.9.2000 (verbale

d’interrogatorio 15.9.2000, p. 1, AI A3);

che la rescissione del rapporto di

lavoro da parte del __________ __________ è avvenuta prima della segnalazione

5/6.9.2000 al Ministero pubblico, a seguito di un’inchiesta interna condotta

dall’istituto bancario, che l’aveva in precedenza sospeso;

che di conseguenza – anche alla luce di

quanto sopra esposto – si può ritenere che l’istituto bancario aveva perso la

fiducia nei suoi confronti già prima della segnalazione 5/6.9.2000, rispettivamente

prima dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti;

che in ogni caso il licenziamento

precede temporalmente l’inizio del procedimento, di modo che logicamente

quest’ultimo non può essere la causa del primo;

che va inoltre considerato che l’istante

ha comunque ammesso, sia dinanzi alla banca, sia dinanzi al procuratore pubblico,

diversi comportamenti professionalmente irregolari: anzitutto l’aver utilizzato

un conto di un cliente quale conto transitorio su cui far pervenire fondi di

altri clienti che poi faceva prelevare a contanti; inoltre e soprattutto di

aver proposto ai clienti degli investimenti che non rientrano nella nozione di

strumenti d’investimento bancari ordinari, non proposti dall’istituto bancario,

nei quali peraltro egli o persone a lui legate erano coinvolte in modo economicamente

importante, agendo in tal modo in una situazione di conflitto d’interesse

contrario al dovere di fedeltà; di avere iniziato una gestione di un conto pool

mischiando fondi propri o di famigliari con quelli di clienti, per una gestione

irrita; il tutto in violazione degli usi bancari e dei regolamenti interni

della banca;

che anche le difficoltà successive a

ritrovare un posto di lavoro non possono essere ricondotte alla pubblicazione

dell’apertura del procedimento penale sui quotidiani ticinesi, ma sono principalmente

la conseguenza dell’avvenuto licenziamento dell’istante da parte dell’istituto

di credito, circostanza di cui gli addetti ai lavori del settore bancario di una

piccola piazza finanziaria vengono a conoscenza in breve tempo e in modo capillare;

che per questi motivi il qui istante

nulla può pretendere al proposito e quindi si può prescindere dall’esame delle

singole pretese di danni materiali;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno

morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa

nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata

(decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF

1'000'000.-- a titolo di torto morale (istanza 5.10.2007, p. 11);

che

IS 1 è stato arrestato il 15.9.2000;

il medesimo giorno è stato tradotto dapprima alle carceri pretoriali di __________

(AI 6), e poi alle carceri pretoriali di __________

(AI 8) ed è stato scarcerato il 16.10.2000 (Al 28);

che

– in applicazione della prassi in materia – per i trentadue giorni di

detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 6'400.--

(CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 5.10.2007, come postulato (istanza

5.10.2007, p. 12);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere

una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di

questa somma;

che l’istante evidenzia in particolare

la durata del carcere preventivo sofferto presso le carceri pretoriali di __________

e del procedimento penale (sei anni), il fatto che anche la di lui moglie avrebbe

subito un’incarcerazione ingiustificata della durata di tre giorni, il fatto di

aver perso il suo posto di lavoro presso l’istituto bancario e si è visto

rovinare la vita, ciò che ha segnato profondamente la sua persona, sua moglie e

suo figlio, producendo parimenti alcuni certificati medici (istanza 5.10.2007,

p. 10 e 11 e doc. X – CC) e lamentando inoltre che da parte dell’allora procuratore

pubblico vi sarebbe stata una prevaricazione nei suoi confronti (cfr., nel

dettaglio, istanza 5.10.2007, p. 10 e 11);

che per quanto concerne la

situazione personale e familiare dell’istante, va innanzitutto rilevato che al

momento del suo arresto suo figlio __________ (__________) aveva dodici anni;

che __________ __________,

direttore della scuola media di __________, su richiesta di __________ e della

di lui madre, ha redatto lo scritto datato 1.10.2007, da cui emerge in

particolare quanto segue:

"__________ __________, __________ è stato allievo dal

settembre 2000 al giugno del 2004 nelle classi dove svolgevo il ruolo di

docente di classe. Al momento dei fatti accaduti dalla sua famiglia (settembre

2000), __________ aveva iniziato a frequentare la prima presso la scuola media

di __________. __________ ha presentato sin dall’inizio seri problemi di relazione

con i compagni: diversi i litigi all’interno della classe, ma anche con altri

allievi durante i momenti di ricreazione o prima dell’inizio delle lezioni. In

un test sociometrico realizzato ad inizio dicembre 2000 __________ risultava

essere l’allievo meno apprezzato dai compagni di classe. Inoltre con alcuni

docenti assumeva comportamenti provocatori e maleducati. I miei interventi

miravano a portare a riflettere sulla sua situazione e sulle conseguenze dei

suoi atti nella relazione con i pari ma anche con gli adulti, e ad un lavoro di

mediazione tra lui i compagni ed i docenti. In particolare si cercava di capire

i motivi che portavano ai litigi agendo in seguito per dirimere le situazioni.

La famiglia veniva coinvolta attraverso colloqui a scuola ed alle volte

telefonici. Tale lavoro ha permesso un lento miglioramento della situazione rendendo

possibile la gestione di __________ nel contesto scolastico. Anche negli anni

successivi si sono presentati, più sporadicamente, problemi di comportamento" (scritto 1.10.2007, doc. AA2);

che dal suddetto documento

emerge certamente un disagio e dei problemi di relazione da parte di __________,

ma non emerge che gli stessi siano intervenuti proprio a causa dell’apertura

del procedimento penale a carico di suo padre;

che il fatto poi che __________

avrebbe rifiutato di parlare con chiunque, anche con lo psichiatra, quando suo

padre si trovava in carcere preventivo, non è corroborato da alcun certificato

medico, ma unicamente da uno scritto 27.9.2000 dell’avv. PR 1 all’allora

procuratore pubblico (doc. AA annesso all’istanza 5.10.2007);

che l’istante ha prodotto uno

scritto redatto da __________ e intitolato “Breve racconto della mia vita in

quel periodo”, da cui emergono le sue sofferenze (cfr., nel dettaglio, doc.

AA1), sulla base del quale si può ammettere una certa ripercussione del procedimento

a carico di suo figlio;

che dagli atti risulta che in

data 14.9.2000 nei confronti della moglie del qui istante, __________ __________,

è stata ordinata la comparizione forzata ai sensi degli art. 117 CPP presso il

Ministero pubblico nell’ambito delle informazioni preliminari a suo carico per

titolo di truffa e riciclaggio di denaro (AI 4); che il giorno successivo è

stata accompagnata in polizia (rapporto d’arresto 15.9.2000, p. 2, AI 6), che

lo stesso giorno è stata interrogata dall’allora procuratore pubblico (verbale

d’interrogatorio 15.9.2000, AI A5), il quale ha ordinato la sua scarcerazione

(ordine di scarcerazione 15.9.2000, AI 10);

che con decisione 13.3.2002

l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha decretato il non luogo a

procedere nei confronti di __________ __________ per titolo di truffa,

amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, essendo emersa la sua estraneità

sull’operato del marito (decreto di non luogo a procedere 13.3.2002, NLP __________);

che dallo stesso decreto non

risulta, contrariamente a quanto sostiene l’istante, che essa abbia subito tre

giorni di detenzione preventiva;

che del resto essa, dopo

l’emanazione del decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti, avrebbe

potuto presentare a questa Camera un’istanza di indennità ai sensi degli art.

317 CPP per far valere eventuali pretese risarcitorie;

che a questa Camera non

risulta che essa abbia presentato un’istanza in tal senso di modo che pertanto

non può essere risarcito in questa sede;

che l’istante sostiene

inoltre che la di lui moglie "(…). A seguito dell’incarcerazione del

marito, è caduta in depressione e varie problematiche già presenti si sono riacutizzate", producendo copia di tre certificati

medici datati 25.9.2000, 21.3.2002, e 25.6.2007, rilasciati dal dr. med. __________,

medico FMH specializzato in medicina interna (doc. X, Y e Z annessi all’istanza

5.10.2007);

che nel certificato medico

datato 25.9.2000 il dr. med. __________ ha dichiarato che "(…). La

paziente, in mia cura dal 1989 e in cura dal dr. __________ ha necessitato un

ricovero urgente al PS dell’__________ il 24.9. sera (20.30) causa dolori … (illeggibile)"

(doc. Y annesso all’istanza 5.10.2007);

che dal certificato medico

21.3.2002 risulta che __________ __________ è in cura presso il dr. med. __________

dal 20.1.1989, che "(…). Nel mese di agosto 2000, è stata prescritta

una terapia antidepressiva. La paziente è stata in seguito seguita dallo

psichiatra Dott. med. __________ __________. È inabile al lavoro quale casalinga

almeno parzialmente in seguito a problemi di salute dall’agosto 2000"

(doc. Z annesso all’istanza 5.10.2007);

che dal certificato 25.6.2007

risulta in particolare che "(…). La paziente è stata in cura dal 19.9.2000

presso lo psichiatra Dr. __________ __________. È stata inviata d’urgenza lo

stesso giorno a causa di un riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa, il Dr.

__________ l’ha presa in cura (medicamenti e psicoterapia) fino a quando il

medico ha lasciato la sua professione in Svizzera. La problematica della

Considerandi

paziente era tale che è stata pure chiesta una invalidità quale casalinga che è

però stata rifiutata. Per fortuna con il risolversi della situazione

giudiziaria del marito e famigliare sembra che la situazione psichica della

paziente migliori. Permangono purtroppo disturbi importanti quali eccessi di

fame, stanchezze ribelli, insonnia. Malgrado questi sintomi la situazione

cardiaca valutata recentemente dal collega Dr. __________ è clinicamente

stabile. Impone comunque la sindrome da stress post-traumatica" (doc.

X annesso all’istanza 5.10.2007);

che come risulta da quanto

riportato, i problemi di salute si sono concretizzati ed acutizzati nel corso

del mese di agosto 2000, quindi in relazione alla sospensione prima, al

licenziamento poi, del marito qui istante da parte dell’istituto bancario, prima

del procedimento penale, di modo che quest’ultimo non è la causa della situazione

maturata prima;

che il procedimento penale

aperto nei confronti dell’istante dopo il suo licenziamento può avere aumentato

le conseguenze, sia a livello fisico sia a livello psicologico, sulla di lui

moglie, insorte però già in precedenza, nel corso del mese di agosto 2000, di

modo che dev’essere negato il nesso causale con il procedimento penale;

che per quanto concerne la

persona di IS 1, egli fino al momento dei fatti accaduti era incensurato (AI

32);

che – come già esposto in

precedenza – egli ha subito trentadue giorni di detenzione preventiva ed è

stato separato dalla sua famiglia in quel periodo;

che con riferimento al suo stato di

salute il qui istante sostiene che egli era "(…) già stressato a seguito del clima “pesante” presso

il __________ __________, con l’arresto e la pubblicazione dello stesso sui

quotidiani ticinesi è a sua volta caduto in una depressione post traumatica con

conseguente isolazione del resto della comunità (doc. BB e CC) e senso di

persecuzione da parte del Procuratore Stauffer e da parte del __________ __________ " (istanza 5.10.2007, p. 10);

che al proposito ha prodotto due certificati medici, rilasciati dal dr.

med. __________, datati 14.3.2002 e 22.6.2007 (doc. BB e CC annessi all’istanza

5.10

);

che dagli stessi risulta in particolare

che "(…). Alla fine 1999 (mi)

consulta perché lavora tanto è stressato, lo status clinico è assolutamente

normale come pure gli esami di laboratorio, il peso è stabile a 83 kg. Non

viene instaurata nessuna terapia. Nel 2000 ha nel mese di agosto una terapia

con anti-depressivi SSRI (Zoloft 50 mg 1xdie) e induttori del sonno (Sonata 10

mg 1cpr) per stanchezza, inappetenza, palpitazioni, disturbi del sonno, preoccupazioni

e stress lavorativo. Il paziente è visto il 10 il 17 e il 24/8/2000. Si assiste

ad una perdita di peso fino a 75 kg. Malgrado le mie insistenze non vuole

arrestare il lavoro che a mio avviso è fonte di stress e responsabile della

“depressione reattiva” come avevo giudicato al momento la situazione clinica

del paziente. Tutto si complica nel frattempo con una serie di problemi che

colpiscono pure i famigliari (la moglie). (…). Il paziente ha comunque delle

sequele psichiche a seguito della carcerazione presso le carceri pretoriali di __________.

A volte dorme male, soffre di incubi, ha grossi problemi di concentrazione e lavorativi

con i suoi clienti. La situazione famigliare è pure stata critica con sviluppo

di sentimenti di incapacità, problemi relazionali con i vicini e compaesani.

Conoscendo il paziente anche al di fuori della relazione medico-paziente, noto

che non frequenta più i soliti ambienti, ritrovi del paese che gli erano

abituali prima della carcerazione e della notizia apparsa su tutti i media.

Attraversa pure un momento famigliare difficile con i genitori, pur negando

sempre in ogni modo qualsiasi difficoltà. A posteriori la diagnosi di

depressione reattiva era corretta mentre al momento attuale si può esprimere la

diagnosi di stress post-traumatico. (…)" (certificato medico

22.6

, p. 1 e 2, doc. BB annesso

all’istanza 5.10.2007);

che in relazione allo stato di salute dell’istante occorre

ricordare la cosiddetta teoria della predisposizione costituzionale –

ossia una particolare disposizione del danneggiato per danni corporali

emergenti dallo stato del corpo umano oppure la tendenza di quest’ultimo a

reazioni gravi e anormali in relazione a danneggiamenti – quale motivo di

riduzione e che assume rilevanza pure in caso di responsabilità causale (R.

WALLIMANN BAUR, op. cit., p. 154 e riferimenti); nell’ipotesi in cui una

persona innocente dovesse subire – a causa di un procedimento penale aperto nei

suoi confronti – un pregiudizio (sotto forma di “Schaden” oppure di “immaterielle

Unbill”) influenzato da questa predisposizione, è dato un motivo di

riduzione nella commisurazione del risarcimento (R. WALLIMANN BAUR, op. cit.,

p. 154 e riferimenti);

che nel caso in esame è dato

un motivo di riduzione nella commisurazione del risarcimento, considerato che

l’istante già nel mese di agosto, prima dell’apertura del procedimento penale a

suo carico e a carico della di lui moglie, soffriva di una depressione reattiva,

come attestato dal suo medico;

che pertanto è vero che alla

vicenda è stato effettivamente dato risalto sui quotidiani ticinesi, comprovato

dall’articolo apparso sul CdT il __________ intitolato "__________" e il __________ intitolato "__________", in cui il redattore ha indicato nome, cognome e

domicilio dell’istante, suscitando senza dubbio scalpore perlomeno tra la

popolazione locale (cfr. doc. H e I annessi all’istanza 5.10.2007);

che comunque lo Stato non è chiamato a

rispondere degli articoli di giornale o del modo con cui sono redatti

(indicando o meno il nome delle persone, ecc.), a meno che sia provato che gli

stessi articoli siano indotti o diretta conseguenza di informazioni date ai

giornali;

che per quanto attiene all’asserzione

dell’istante secondo cui l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer

avrebbe assunto un atteggiamento scorretto nei suoi confronti (cfr., al

proposito doc. DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, E, KK, LL annessi all’istanza

5.10

), va rilevato che se è vero che il giudice dell’istruzione e

dell’arresto con decisione 18.9.2001 ha parzialmente accolto il reclamo

presentato da IS 1 ["(…). In conclusione il reclamo deve essere

(parzialmente) accolto per ciò che concerne la richiesta d’acquisizione (da

effettuarsi da parte del Procuratore pubblico) degli estratti completi delle

relazioni presso il __________ __________ riconducibili ai clienti __________, __________

e __________, ma unicamente nell’eventualità che si estenda l’accusa, o si emani

un decreto d’accusa senza preventiva formale opposizione, per l’ipotesi di

amministrazione infedele. Per quanto concerne la richiesta di contraddittorio

tra l’accusato e la teste __________, il reclamo è respinto" (doc. E, decisione 18.9.2001, p. 10, inc. __________, annesso all’istanza 5.10.2007)], è altrettanto vero

che ciò non comprova, e del resto dagli atti nemmeno risulta, che l’allora

magistrato inquirente avrebbe abusato del proprio potere oppure non avrebbe

ottemperato alle norme del CPP a scapito del qui istante;

che del resto nemmeno il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha sollevato una possibile "prevaricazione" da parte dell’allora procuratore pubblico nei

suoi confronti;

che per il fatto poi di aver perso il proprio lavoro presso il __________

__________, che "(…) di fatto si

è visto rovinare la vita" e che "di fatto difficilmente potrà

reintegrarsi lavorativamente e raggiungere il livello raggiunto presso il __________

__________ " (istanza 5.10.2007, p. 11), va ricordato – come esposto

in precedenza – che l’istante,

indipendentemente dal periodo di detenzione di trentadue giorni, aveva già

perso il proprio posto di lavoro in qualità di consulente, avendo il predetto istituto

bancario rescisso con lui il rapporto di lavoro prima della segnalazione

5.9

, prima dell’apertura del procedimento penale a suo carico, prima del

suo arresto;

che per quanto concerne infine la durata

del procedimento penale non emerge che il qui istante durante il pubblico

dibattimento abbia invocato la violazione del principio di celerità;

che

– tutto ciò considerato – questa Camera ritiene di poter equamente quantificare

il risarcimento del torto morale, in particolare per le sofferenze del figlio,

in CHF 10'000.--, cui va aggiunto l’importo di CHF 6'400.-- per i trentadue

giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta oltre interessi al 5%

dal 5.10.2007, come postulato;

che l’importo qui

riconosciuto, tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante

e per la sua famiglia, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva,

dalla gravità delle accuse che sono state rivolte ad un padre di famiglia sino

a quel momento incensurato, dalla circostanza che un’ampia cerchia di persone è

venuta a conoscenza del suo arresto e dallo scalpore suscitato dai mass media,

sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel

giudizio 15.2.2005 della Pretura penale (inc. __________), nel giudizio 26.2.2007

della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e nella

presente decisione;

che sul totale riconosciuto vanno inoltre versati gli

interessi al 5% dal 5.10.2007, come domandato;

che

l’istante postula infine un’indennità pari a CHF 100'000.-- richiamando l’art.

318.

CPP – secondo cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a

un’indennità –, "(…) tenuto conto della durata di 31 (recte: 32) giorni di detenzione

illegale, (…)" (istanza

5.10

, p. 11);

che

a giudizio di questa Camera il qui istante ha subito una detenzione legittima,

in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico ed ai motivi di

interesse pubblico (pericolo di collusione) come esatto dal verbale di notifica

di arresto e di decisione 16.9.2000 dell’allora giudice dell’istruzione e

dell’arresto Claudio Lepori (AI 11): il fatto che egli sia stato prosciolto

rende la sua detenzione ingiusta, ma non illegale e conseguentemente l’art. 318

CPP non può trovare applicazione al caso di specie (N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 318 CPP);

che

pertanto la suddetta pretesa non può essere accolta;

che

come stabilito in passato

dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO

consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha

consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile,

hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti

la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta

o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della

procedura (G. PIQUEREZ, op.

cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo

scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano

sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento

riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________);

che

statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera,

il Tribunale federale ha ritenuto che:

“Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro

compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia

provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo

svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,

lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con

l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il

giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti

incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve

al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al

diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non

scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la

riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;

che

in un altro recente caso

(decisione TF 1P.823/2006 del 13.2.2007), con riferimento all’art. 163a CPP/VD,

l’Alta Corte ha pure stabilito che:

“Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation

à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire.

Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut être refusée lorsque le

requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite. La présomption

d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH, interdit cependant de prendre

une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci

semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, le refus de

l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire que

si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui

ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et

contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les

frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia

162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle

(ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou

déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). D'une façon

générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant

au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour

déterminer si le comportement en cause est propre à justifier le refus de

l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut retenir, le cas

échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un dommage à autrui,

sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce qui est contraire

au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96)”;

che

questa giurisprudenza è stata poi codificata nel nuovo art. 319a CPP, entrato

in vigore il 18.8.2006, secondo il quale l’indennità può essere negata o ridotta

nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto;

che nel presente caso, e come indicato

in relazione al danno materiale richiesto, il qui istante ha certamente avuto

un comportamento contrario a quelli che erano i suoi obblighi di funzionario

bancario e di consulente, tant’é che egli è stato dapprima sospeso, poi

licenziato dal proprio datore di lavoro; in particolare dall’inchiesta interna

dell’istituto bancario e dal procedimento penale emerge che egli ha usato in

modo improprio dei conti di clienti trasformandoli in conti transitori, che ha

proposto ai clienti un investimento non ordinario nel quale era già (lui o

persone a lui vicine) pesantemente coinvolto in modo economico, che ha iniziato

una gestione di un conto pool con fondi propri e di clienti in modo

certamente non corrispondente agli usi e ai regolamenti interni della banca;

che in tal modo egli ha contribuito alla

circostanza che il proprio datore di lavoro lo licenziasse e lo segnalasse alla

magistratura;

che,

alla luce di quanto sopra esposto, emerge che IS 1 abbia concorso effettivamente

a provocare l’apertura del procedimento penale con un comportamento colpevole

sotto il profilo del diritto civile e bancario (in particolare che egli abbia

assunto un comportamento riprovevole in seno all’istituto bancario), come indicato

a p. 12 della presente decisione, e ciò rende applicabile, alla fattispecie in esame, l’art. 319a CPP e la

giurisprudenza di questa Camera, confermata anche dal Tribunale federale:

quanto ricostruito conduce, infatti, in base all’art. 44 cpv. 1 CO, a far ritenere

che l’istante sia corresponsabile, almeno nella misura del 25%, del

procedimento e del danno conseguente;

che le spese di patrocinio riconosciute

in CHF 19'995.05, vengono

quindi ridotte a CHF 14'996.30 ed il torto morale riconosciuto in CHF 16'400.--,

viene ridotto a CHF 12'300.--, oltre interessi;

che

l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;

che la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, eccetto che per quanto concerne la raccolta della documentazione

annessa all’istanza;

che l’onere lavorativo può

del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto,

tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza, un importo di CHF 850.--,

comprendente l’onorario e CHF 100.-- per spese e l’IVA;

che

l’indennità dovuta ad IS 1 ammonta a CHF 28'146.30, di cui CHF 14'996.30 per

spese di patrocinio, oltre interessi, CHF 12'300.-- per torto morale, oltre

interessi, e CHF 850.-- per spese legali dipendenti dal presente procedimento;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale,

come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

che

pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 10'000.-- e le spese di CHF 100.--, per

complessivi CHF 10'100.--, sono poste a carico del qui istante, abbondantemente

soccombente, per la somma di CHF 9'900.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 26.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),

rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli

art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 28'146.30, oltre interessi al 5% dal

5.10.2007 su CHF 27'296.30.

2.La tassa

di giustizia di CHF 10'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

10’100.-- (diecimilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 9'900.-- (novemilanovecento).

3.Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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