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Decisione

60.2007.380

Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante

12 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il secondo

procedimento, per falsità in documenti, è sfociato nel decreto d’accusa

30.11.2006 (DA __________) e nella successiva sentenza della Pretura penale del

21.8.2007 (inc. __________).

Il terzo

procedimento è tuttora aperto presso il Ministero pubblico (inc. MP __________).

2. Con le

tre richieste scritte, l’istante chiede di avere accesso agli atti dei procedimenti

che lo riguardano o che l’hanno riguardato. I due procuratori pubblici ed il sostituto

procuratore pubblico consultati hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

Considerandi

4.

Nel

presente caso, occorre distinguere tra i due procedimenti chiusi, e quello

tuttora aperto.

Per

quest’ultimo, la Camera dei ricorsi penali non ha la competenza di decidere l’accesso

agli atti: in base al CPP, competente è il procuratore pubblico, e contro la

sua eventuale decisione è dato ricorso al giudice dell’istruzione e dell’arresto

(Giar). Per i due procedimenti nel frattempo chiusi, pur essendo stato

l’istante parte (quale accusato), si deve seguire la procedura prevista

dall’art. 27 CPP e dimostrare a questa Camera l’esistenza di un interesse giuridico

legittimo. Infatti, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si

applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il

procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per

le ex parti, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti dei procedimenti conclusi può essere

pacificamente accolta, sia per le posizioni favorevoli assunte dai procuratori

pubblici consultati, sia per mancanza di interessi giuridici contrari.

6.

Le

istanze sono accolte. L’accesso agli atti dei due procedimenti conclusi potrà avvenire

presso la Pretura penale a Bellinzona, senza attendere la crescita in giudicato

della presente decisione.

7.

Data la

particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. Le

istanze sono parzialmente accolte ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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