60.2007.380
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
12 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.380
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.380
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze
13.9/8.10.2007 presentate da
IS 1
tendenti ad ottenere l’accesso a diversi
incarti nei quali è stato coinvolto;
premesso che i tre scritti 13.9.2007,
20.9.2007 e 30.9.2007 inviati al Ministero pubblico sono stati trasmessi per
competenza a questa Camera in data 4/8.10.2007, dopo aver identificato i diversi
incarti;
richiamate le osservazioni 11/12.10.2007
del procuratore pubblico Nicola Respini, con le quali preavvisa favorevolmente
la richiesta;
richiamate le osservazioni 15.10.2007 del procuratore
pubblico Maria Galliani, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 15/16.10.2007
del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non
avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico del qui istante risultano esserci sostanzialmente tre differenti
procedimenti penali.
Il primo,
sfociato nel decreto d’accusa 3.4.2003 (DA __________) per lesioni semplici,
riferito a fatti avvenuti a __________ il 10.3.2002, ha portato a due sentenze
della Pretura penale: la prima (nelle forme contumaciali) del 22.7.2003 (inc. __________)
e la seconda del 17.6.2004 (inc. __________).
Fatti
Il secondo
procedimento, per falsità in documenti, è sfociato nel decreto d’accusa
30.11.2006 (DA __________) e nella successiva sentenza della Pretura penale del
21.8.2007 (inc. __________).
Il terzo
procedimento è tuttora aperto presso il Ministero pubblico (inc. MP __________).
2. Con le
tre richieste scritte, l’istante chiede di avere accesso agli atti dei procedimenti
che lo riguardano o che l’hanno riguardato. I due procuratori pubblici ed il sostituto
procuratore pubblico consultati hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Considerandi
4.
Nel
presente caso, occorre distinguere tra i due procedimenti chiusi, e quello
tuttora aperto.
Per
quest’ultimo, la Camera dei ricorsi penali non ha la competenza di decidere l’accesso
agli atti: in base al CPP, competente è il procuratore pubblico, e contro la
sua eventuale decisione è dato ricorso al giudice dell’istruzione e dell’arresto
(Giar). Per i due procedimenti nel frattempo chiusi, pur essendo stato
l’istante parte (quale accusato), si deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare a questa Camera l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo. Infatti, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si
applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il
procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per
le ex parti, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti dei procedimenti conclusi può essere
pacificamente accolta, sia per le posizioni favorevoli assunte dai procuratori
pubblici consultati, sia per mancanza di interessi giuridici contrari.
6.
Le
istanze sono accolte. L’accesso agli atti dei due procedimenti conclusi potrà avvenire
presso la Pretura penale a Bellinzona, senza attendere la crescita in giudicato
della presente decisione.
7.
Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. Le
istanze sono parzialmente accolte ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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