60.2007.381
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2007.381
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.381
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.10.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 11.10.2007 del procuratore
pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il nulla osta all’accoglimento
della richiesta di accesso agli atti;
richiamate le osservazioni 19/22.10.2007
del patrocinatore di PI 2, nonché lo scritto accompagnatorio di medesima data,
con cui comunica di opporsi all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 e di altre
persone, in relazione alla conduzione di una clinica diurna (inc. MP __________).
Il procedimento si trova nella fase dell’istruzione formale.
2. Richiamate
le competenze del __________ di vigilanza sulle professioni sanitarie e di
adozione di provvedimenti necessari per la tutela della sicurezza, della salute
e della personalità dei pazienti, __________ chiede di poter accedere agli atti
dell’incarto per poter valutare compiutamente la fattispecie.
Il
procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento della
richiesta.
Nelle proprie
osservazioni, il patrocinatore di PI 2 si oppone all’accoglimento della
richiesta di accesso agli atti. Egli menziona anzitutto il fatto che
all’accusato ed alla sua difesa non sia stato concesso l’accesso agli atti.
Argomentando poi che la concessione dell’accesso agli atti al __________, vista
anche la mediatizzazione del procedimento, potrebbe pregiudicare i prevalenti interessi
istruttori. Adduce infine che, rispetto a possibili provvedimenti cautelari
adottabili dal __________, l’accoglimento dell’istanza potrebbe pregiudicare
importanti interessi pubblici e privati. Ritiene che la richiesta __________ di
ricevere una copia dell’intero incarto sia eccessiva. Nella lettera accompagnatoria
il patrocinatore informa dell’intervenuta decisione del __________ di
sospensione dell’autorizzazione di PI 2 all’esercizio della professione di infermiere.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione
di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà" (sentenza
del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).
5. La
fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a
questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il __________
istante l’ha perciò presentata.
6. Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo, peraltro ammesso dalle
parti interessate. L’adozione in data 18.10.2007 della sospensione con effetto
immediato a titolo cautelativo (punto 2 della risoluzione del __________) non
fa venire meno l’esistenza dell’interesse giuridico legittimo, ritenuto che un
provvedimento cautelare può essere modificato, e che l’accesso agli atti serve
anche più in generale al procedimento aperto con medesima decisione (punto 1
della risoluzione del __________).
7. L’istanza
è di principio accolta. L’incarto potrà essere visionato presso gli uffici del
Ministero pubblico di __________, ma solo dopo la crescita in giudicato della
presente decisione e dopo la concessione ad PI 2 ed alla sua difesa
dell’accesso agli atti del procedimento. L’accesso è limitato agli atti
necessari per determinare la posizione di PI 2, e non all’intero incarto.
8. Vista
la particolarità del caso ed essendo l’istante un ente pubblico, si rinuncia
alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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