60.2007.385
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
12 novembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.385
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.385
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
21.9/8.10.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
d’accusa a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/8.10.2007, con scritto accompagnatorio del procuratore
pubblico Marco Villa che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero
pubblico ha aperto a suo tempo un procedimento penale a carico della qui
istante (MP __________ conclusosi con decreto d’accusa 13.11.2000 (DAC __________),
cresciuto in giudicato.
2. Con la
presente richiesta, l’istante domanda di ricevere copia del decreto d’accusa,
per completare la documentazione in vista della richiesta di naturalizzazione.
Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente
caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento nel
frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare
un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata con riferimento
alla richiesta di naturalizzazione.
6. L’istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa è inviata in allegato alla copia della
presente decisione destinata all’istante.
7. Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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