60.2007.388
Istanza di ispezione degli atti. già parte quale istante
12 ottobre 2007Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.388
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.388
Lugano
12 ottobre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.9/8.10.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
e di un verbale di polizia relativi ad un incendio del __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5/8.10.2007, unitamente ad uno scritto che la preavvisa
favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data
__________, in territorio di __________, zona __________, è andato in fiamme un
rustico di proprietà dell’istante. A seguito di tale evento, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento, nel contesto del quale è stato sentito dalla polizia
il qui istante. Il procedimento è poi stato abbandonato (ABB __________).
2. Con la
presente richiesta, l’istante chiede di ricevere copia del verbale a suo tempo
redatto in relazione al procedimento. Il Ministero pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP, come
ricordano i lavori preparatori (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano sempre i lavori preparatori, dopo la conclusione del procedimento,
per le ex parti l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso l’istanza può senz’altro essere accolta. Fotocopia del rapporto
di polizia e del verbale del 19.9.1992 è allegata alla copia della presente
decisione destinata all’istante.
6. Dati il
caso particolare ed il tempo trascorso, non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
Considerandi
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster