60.2007.389
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.389
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.389
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.4/9.10.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni
riguardo all’esito dato a tre denuncie relative ad un naturalizzando;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico in data 30.4.2007, ed è stata trasmessa solo
in data 9.10.2007 a questa Camera per evasione, con scritto accompagnatorio di
preavviso favorevole;
richiamate le osservazioni 15/16.10.2007 di
PI 1 con le quali comunica di non opporsi alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
In fatto ed in diritto
1. Da
quanto trasmesso dal Ministero pubblico risulta che siano stati aperti tre procedimenti
penali nei confronti di PI 1: i primi due (inc. MP ____________________) sono
sfociati nel decreto d’accusa 25.10.2007 (DA __________); il terzo, basato su
un rapporto di polizia del 23.2.2005 (MP __________), è sfociato nel decreto
d’accusa 27.8.2007 (DA __________).
2. In relazione
ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha comunicato all’Ufficio
istante l’esistenza di pratiche presso il Ministero pubblico. Donde la presente
richiesta, alla quale ha aderito il Ministero pubblico, mentre l’interessato
non vi si è opposto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera ha già ammesso (inc. __________) l’esistenza di un legittimo interesse
da parte del Municipio di un Comune che, nell’ambito dell’esame di una domanda
di naturalizzazione, aveva saputo, dall’indagine esperita presso il Comando di
polizia cantonale, che nei confronti del postulante era stato aperto un
procedimento penale. L’istanza era stata ammessa con riferimento alle ragioni
addotte, alla facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica
questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit), allo scopo e alle facoltà d’indagine
ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art. 16 LCCit risp. 14 lett. c o 26 cpv. 1
lett. b LCit), al suo vincolo al segreto d’ufficio, ed in fine, all’art. 17
LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali
di chiedere informazioni alla polizia cantonale e ad ogni altro ufficio pubblico,
fra i quali rientrano pure le autorità giudiziarie.
5. In
un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in
quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non
figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in
relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul
casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la
documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio
(in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit del 10.10.1995), ed in particolare
l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lett. c OLCCit.), fosse
certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse conformato
all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCCit, Messaggio del 26.8.1987
p. 305 nella versione tedesca).
6. Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore
dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative a
procedimenti recenti, e la richiesta è tesa alla valutazione dei fatti con
riferimento alla richiesta di naturalizzazione. Occorre anche considerare l’assenza
di opposizione della persona interessata.
7. L'istanza
è accolta. Il testo dei due decreti d’accusa sarà trasmesso dopo la crescita in
giudicato della presente decisione.
8. Considerati
Fatti
i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia
e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster