60.2007.392
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale
20 maggio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.392
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.392
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/11.10.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.12.2006 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 16/17.10.2007 della
Divisione della giustizia e 17/18.10.2007 del sostituto procuratore pubblico
Chiara Borelli, che si rimettono, entrambi, al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 19.4.2006 il
magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS
1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sulle armi,
gli accessori di armi e le munizioni (LArm) “(…) per avere in data
17.10.2005 a __________, presso il domicilio in via __________, omesso di
custodire con la richiesta diligenza delle armi da fuoco, rendendole in tal modo
accessibili a terzi, in specie alla moglie”;
che il sostituto procuratore
pubblico ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, ordinando nel contempo la confisca
delle armi trovate nella sua abitazione (DA __________);
che con scritto 26.4.2006 IS
1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con giudizio 6.12.2006 il
giudice della Pretura penale, sentiti il teste __________ (socio dell’accusato)
e la moglie __________, ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (verbale di
dibattimento 6.12.2006, p. 3, inc. __________);
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede,
protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'728.90 per spese legali e CHF 271.10
per danni materiali;
che giusta l'art. 317 CPP
l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise
correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con
decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire
l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la
conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati
(TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo
in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'728.90, di cui CHF 2'248.-- [recte
CHF 2'481.--] a titolo di onorario e spese (8 ore e 32 minuti a CHF 257.--/ora)
e CHF 192.75 [recte CHF 188.60] di IVA (doc. C);
che
la tariffa applicata non appare conforme ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che
il caso, che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva
specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1
non sostiene, ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che
il dispendio orario esposto appare pertanto, per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale, non interamente giustificato dalle concrete necessità di
patrocinio: in ragione della sostanziale semplicità del caso è infatti eccessivo
quello inerente i colloqui con il cliente (220 minuti);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che,
tutto ciò premesso, dall’onorario complessivo indicato di 515 minuti vengono
dedotti 60 minuti inerenti i colloqui con il cliente;
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 455 minuti (7 ore e 35 minuti) a
CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, per complessivi CHF 1’896.--;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 231.40 [CHF 287.40
dedotte le spese per le fotocopie: concesse unicamente le copie del “rapporto
d’inchiesta polizia giudiziaria” del 27.10.2005 essendo l’incarto del Ministero
pubblico per il resto già in possesso dell’accusato (20 copie a CHF
Considerandi
2.
--/l’una)] e l’IVA di CHF 161.70;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2'289.10;
che,
con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli
della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi
successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al
“danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum
emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2
)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 chiede il risarcimento di CHF 250.-- pagati “(…)
al Sig. __________ per avermi sostituito nell’apertura del negozio __________ a
__________ dalle 13.00 alle 17.00” (cfr. fattura 6.12.2006, doc. D);
che
egli ha infatti affermato che la sua partecipazione al dibattimento, quella “del
signor __________, suo collaboratore, e della moglie __________, che avrebbe potuto
eventualmente sostituirlo in negozio, quali testi, ha reso assolutamente indispensabile
l’assunzione di una persona onde potere tenere aperto il negozio a __________
dalle ore 13.00 alle ore 17.00, il dibattimento era infatti fissato per le ore
14.30
ed è durato 1h 30’ (…)” (istanza 9/11.10.2007, p. 2);
che
il risarcimento preteso dall’istante è tuttavia un danno indiretto essendo IS 1
unicamente direttore e pertanto dipendente della __________ SA;
che
è infatti la __________ SA che avrebbe, se del caso, subito un danno per la sostituzione
temporanea di un suo dipendente;
che
IS 1 postula inoltre la rifusione di CHF 21.10 quale risarcimento danni [“spese
di trasferta e di posteggio per la preparazione e la partecipazione al
dibattimento, nonché per il ritiro delle armi” (istanza 9.10.2007, p. 2)];
che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato
tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;
che viene dunque risarcito l’importo complessivo di
CHF 21.10 quale risarcimento per danni materiali;
che IS 1 protesta inoltre le ripetibili di
questa sede;
che, nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità, questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto ammesso un importo di CHF 350.--, comprendente onorario, spese ed
IVA;
che interessi di mora non sono pretesi;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'660.20, di cui CHF 2'289.10 per spese legali, CHF 21.10 per danni materiali e CHF 350.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 60.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 6.12.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'660.20.
2.La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF
50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________,
__________, in ragione di CHF 60.-- (sessanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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