60.2007.395
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.395
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.395
Lugano
12 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/12.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 17/18.10.2007
del procuratore pubblico Luca Maghetti, con le quali preavvisa favorevolmente
la richiesta;
richiamate le osservazioni 18/19.10.2007
del patrocinatore del dr. PI 1, con le quali non contesta l’esistenza di un
legittimo interesse giuridico, ma chiede che l’accesso agli atti avvenga alla
fine dell’inchiesta, subordinatamente, dopo che l’accusato ed i suoi patrocinatori
abbiano avuto accesso agli atti del procedimento penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc.
MP __________). In questo ambito, con scritto 2.10.2007 il procuratore pubblico
Luca Maghetti ha segnalato alla __________ l’esistenza di un traffico di
farmaci non contabilizzato, in relazione all’uso dopante di detti prodotti.
2. Conseguentemente,
la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
mentre il patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti
alla fine dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso
agli atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed
alla difesa.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore
pubblico nelle sue segnalazioni del 2.10.2007, nonché della presa di posizione
della persona interessata, si deve concludere all’esistenza di un interesse
giuridico legittimo a favore della Divisione.
6. L’istanza
è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione,
e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore
dell’accusato e della sua difesa, la __________ istante potrà compulsare gli
atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero
pubblico di Lugano, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento
fiscale.
Non si
giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione
dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente
l’accesso agli atti alla __________ istante, in quanto la procedura fiscale
richiederà un certo tempo e permetterà al contribuente di fornire una visione
chiara e completa dell’intera fattispecie.
7. Considerati
gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185
LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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