60.2007.396
Istanza di ispezione degli atti
4 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.396
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.396
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/12.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
ritenuto che con scritto 15.10.2007 questa
Camera ha chiesto alla __________ istante di meglio precisare i motivi della
richiesta;
preso atto dello scritto 23/25.10.2007
della __________ istante, al quale è allegato un‘ulteriore segnalazione del
Ministero pubblico del 22.10.2007;
richiamate le osservazioni 8/9.11.2007 del
patrocinatore di PI 2PI 2 con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
dell’istanza, ma chiede di sospenderla fino al momento in cui sarà loro
concesso l’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________).
In questo ambito il procuratore pubblico ha operato una segnalazione alla __________
istante in data 5.10.2007, poi precisata ulteriormente in data 22.10.2007.
Conseguentemente la __________ istante ha presentato la presente richiesta.
2. Alla
richiesta non si oppone il patrocinatore di PI 2, che però chiede di sospendere
la stessa fino al momento in cui sia stato loro concesso l’accesso agli atti
del procedimento penale.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore
pubblico nelle sue segnalazioni del 5.10.2007 e del 22.10.2007, nonché dell’accordo
di principio di PI 2 alla concessione dell’accesso agli atti, si deve
concludere all’esi-stenza di un interesse giuridico legittimo a favore della __________
istante.
6. L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione
all’accusato ed al suo patrocinatore dell’accesso agli atti, la __________
istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale presso il Ministero
pubblico.
7. Considerati
gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185
LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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