60.2007.40
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. principio della proporzionalità. diritto di essere sentito. cernita dei documenti
11 giugno 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2007.40
Data decisione, Autorità:
11.06.2007, CRP
Titolo:
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. principio della proporzionalità. diritto di essere sentito. cernita dei documenti
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
art. 64 cpv. 1 AIMP
Incarto n.
60.2007.40
Lugano
11 giugno
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 29/30.1.2007
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
Contro
la decisione di chiusura 28.12.2006
emanata dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi nell’ambito del
procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da
commissione rogatoria 30.10/16.11.2006, e relativi complementi 22.11.2006 e
23.11.2006, della __________ __________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 12.2.2007 del
procuratore pubblico e 19/20.2.2007 dell’Ufficio federale di giustizia, entrambe
concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
commissione rogatoria 30.10/16.11.2006, completata il 22.11.2006 ed il 23.11.2006,
la __________ ha inoltrato alle autorità svizzere domanda di assistenza
internazionale nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________
e __________ per titolo di associazione a delinquere (art. 416 CPI),
appropriazione indebita (art. 646 CPI) e malversazione a danno dello Stato
(art. 316bis CPI). L’autorità rogante accusa i denunciati di essersi
indebitamente appropriati a far tempo dal 2002, nell’ambito dell’attività da
essi svolta in seno all’organizzazione non lucrativa di utilità sociale “__________”,
di denaro da destinare al sostegno dei minori nei paesi in via di sviluppo.
Più in
particolare, le autorità __________ hanno richiesto alle autorità svizzere l’acquisizione
della documentazione bancaria inerente il conto n. __________ __________ aperto
presso __________, __________, su cui sarebbe confluito parte del denaro, l’individuazione
ed il sequestro presso il medesimo istituto bancario delle relazioni
riconducibili agli indagati, nonché l’identificazione e l’interrogatorio dei
responsabili di una finanziaria con sede a __________, cui fa riferimento __________,
interrogato nel procedimento estero quale persona informata sui fatti.
Considerandi
b. Con
decisione di entrata in materia e esecuzione parziale 29.11.2006 intimata a __________,
il procuratore pubblico ha parzialmente accolto la richiesta ed ordinato l’identificazione
ed il sequestro delle relazioni bancarie.
In data 4.12.2006
RI 1, commerciante di valori mobiliari ai sensi della Legge federale sulle
borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM), ha trasmesso al Ministero
pubblico la documentazione relativa alla relazione n. __________ __________ intestata
a __________ (conto mai attivato), alla relazione n. __________ __________ intestata
a __________ (conto operativo), nonché i documenti di apertura della relazione
n. __________ __________ intestata a __________ (pure operativa, AI 8).
Da parte sua,
con scritto 12/14.12.2006 __________ ha trasmesso la completa documentazione inerente
la relazione n. __________ __________, intestata a RI 1, che risulta essere
stata aperta il 28.3.2002 unicamente quale “conto di transito” (AI 10).
c. Senza
esperire ulteriori atti, con decisione di chiusura 28.12.2006 il procuratore
pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della
suddetta documentazione, osservando in particolare che “quanto raccolto non
è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare utile all’autorità rogante
per l’accertamento di fatti oggetto del procedimento penale pendente all’estero”.
d. Con tempestivo
gravame, RI 1 si oppone alla trasmissione di tutta la documentazione bancaria
relativa al conto n. __________ __________ (punto 2. capoverso 4 del
Dispositivo
dispositivo della decisione impugnata), e chiede che venga limitata ai
giustificativi delle operazioni riconducibili a __________, __________ e __________,
transitate sul citato conto di “passaggio”.
La ricorrente
– esposti i fatti – censura la violazione del principio della proporzionalità e
del diritto di essere sentiti.
Sostiene
anzitutto che lo scopo prefisso nella rogatoria sarebbe già stato raggiunto
dall’invio della documentazione completa dei conti riconducibili a __________, __________
e __________, mentre l’ulteriore documentazione relativa al conto __________,
su cui sono transitati importi di altri suoi clienti, risulterebbe senza
rapporto con il reato perseguito e manifestamente inutile a far progredire le
indagini. Sostiene poi che la decisione impugnata difetterebbe di motivazione,
nella misura in cui non espone i fatti, non precisa il suo ruolo di
commerciante di valori mobiliari ed in particolare non contiene alcun cenno ai
motivi che hanno indotto il procuratore pubblico a trasmettere la completa documentazione
bancaria del conto __________.
e. Con
osservazioni 12.2.2007, il procuratore pubblico evidenzia in particolare come
non sia possibile escludere che altri clienti della ricorrente siano stati
beneficiari di importi versati dagli indagati e, più in generale, che il conto
sia stato utilizzato per ulteriori transazioni sospette. È infine dell’avviso
che il diritto di essere sentiti della ricorrente è stato salvaguardato
dall’inoltro del presente gravame.
f. Con
osservazioni 19/20.2.2007, l’Ufficio federale di giustizia sottolinea la connessione
tra il conto __________ e l’inchiesta estera, per cui la rilevanza potenziale della
documentazione bancaria sarebbe data e la trasmissione di tutti i documenti giustificata.
1. 1.1.
Nell’ambito
dell’assistenza giudiziaria la legittimazione è riconosciuta solo alle persone
o società direttamente sottoposte ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro
o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento
o alla modifica della stessa (art. 80h lit. b AIMP).
1.2.
Con
riferimento ai documenti di cui al punto 2. capoverso 4 del dispositivo della decisione
impugnata, la legittimazione di RI 1, titolare della relazione n. __________ __________
aperta presso __________, appare pertanto pacifica (DTF 130 II 162).
La
trasmissione degli ulteriori documenti, acquisiti direttamente da RI 1 (punto
2. capoversi 1-3 della decisione impugnata), non è invece stata impugnata ed è
quindi regolarmente cresciuta in giudicato.
2. 2.1.
In virtù del
principio della proporzionalità, l’assistenza giudiziaria può essere concessa nella
misura in cui sembri necessaria all’estero per il procedimento penale (decisione
TF 1A.205/2006 del 7.12.2006). La questione a sapere se le informazioni richieste
siano necessarie o semplicemente utili deve essere lasciata, di massima, all’autorità
rogante: l’autorità rogata non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi
sull’opportunità di assumere o meno determinate prove e non può sostituire il
proprio potere di apprezzamento a quello dell’autorità estera che conduce le indagini.
In altri termini, l’assistenza può essere rifiutata solo se le informazioni
richieste appaiono abusive e del tutto inidonee a far progredire le indagini,
di modo che la domanda appaia come una ricerca di prove generale e indeterminata
(DTF 122 II 376; 121 II 241).
Il principio
della proporzionalità impedisce invece all’autorità rogata di prestare
un’assistenza maggiore di quella richiesta (DTF 118 Ib 111). La giurisprudenza
ha nondimeno precisato che le domande rogatorie devono essere interpretate secondo
il senso che può essere loro ragionevolmente attribuito, permettendo anzi un’interpretazione
estensiva, allo scopo di prevenire la presentazione di ulteriori complementi
(DTF 121 II 241).
2.2.
Per garantire
il diritto di essere sentito e il rispetto dello stesso principio della proporzionalità
nonché per evitare eventuali ricorsi, in assenza di un consenso all’esecuzione
semplificata (art. 80c AIMP), il Tribunale federale ha precisato che l’autorità
rogata deve concedere agli aventi diritto la possibilità, concreta ed effettiva,
di consultare la documentazione acquisita: essa deve quindi offrire agli interessati,
affinché possano adempiere al loro dovere di cooperazione, un termine per
addurre, riguardo ad ogni singolo documento, gli argomenti che secondo loro si
opporrebbero alla consegna, emanando in seguito una decisione di chiusura accuratamente
motivata (decisione TF 1A.31/2004 del 23.12.2003; DTF 130 II 14).
3. 3.1.
In concreto,
la commissione rogatoria espone in modo chiaro i fatti che sostanziano le
ipotesi accusatorie. Le
autorità __________ precisano in particolare che le indagini esperite hanno
permesso di appurare l’esistenza di una relazione bancaria n. __________ __________, utilizzata
nell’ambito della commissione dei reati. __________ __________, coordinatore in
__________ per conto dell’organizzazione “__________”, più volte interrogato
quale persona informata sui fatti, ha infatti affermato di avere ricevuto
precise istruzioni dagli indagati di versare parte del denaro raccolto grazie
alla beneficenza pubblica e privata su un conto corrente aperto presso __________
di __________, con causale __________ (poi __________) denominato per l’appunto
__________.
È pertanto indubbio, e del resto nemmeno
contestato, che tra RI 1 ed i
reati oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti estere sussista una
relazione diretta ed oggettiva.
3.2.
Nondimeno,
dalla documentazione bancaria acquisita in esecuzione della rogatoria appare
altrettanto pacifico che la relazione __________, quale “conto di passaggio”, sia
servita unicamente per far transitare (almeno in buona parte) fondi di pertinenza
di diversi clienti, tra i quali un indagato. La funzione di conto di passaggio risulta
inequivocabilmente dalla dichiarazione 28.3.2002 sottoscritta dalla ricorrente
all’intenzione dell’istituto bancario al momento dell’apertura del conto (AI
10).
Riguardo
all’indagato, tale funzione risulta anche dai documenti trasmessi da RI 1.
Già alla luce
di queste considerazioni, la trasmissione di tutta la documentazione bancaria
del conto __________, comprensiva degli estratti conto per il periodo
dall’apertura al 29.11.2006, degli estratti patrimoniali e di sette conferme
relative al conto deposito, appare manifestamente sproporzionata, ben oltre quanto
richiesto dalle stesse autorità roganti, che non potevano certo sapere che si
trattasse di un “conto di passaggio” intestato ad un commerciante di valori
mobiliari, su cui transitavano fondi in buona parte di clienti, ignari ed
estranei alla procedura penale estera.
Per la
maggior parte la movimentazione del conto __________ non ha alcun legame con il
procedimento __________ ed appare pertanto, già di primo acchito, sprovvista di
qualsiasi interesse per le autorità inquirenti estere.
Infondate risultano
le osservazioni del procuratore pubblico riguardo ad asseriti nove clienti con
diritto di firma sulla relazione bancaria di passaggio, a suo dire potenziali beneficiari
di importi versati dagli indagati: si tratta in realtà di collaboratori della ricorrente
(come risulta dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino), autorizzati
a compiere atti giuridici per conto della ricorrente nei confronti di __________,
per tutti i valori patrimoniali depositati come pure a sottoscrivere ulteriori
impegni.
4. 4.1.
Come esposto
in narrativa, a seguito dell’ordine di sequestro inviato a __________, con
scritto 4.12.2006 RI 1 ha trasmesso al Ministero pubblico la documentazione relativa
ai conti __________, n. __________ __________ e n. __________ __________, precisando
inoltre di essere titolare della relazione n. __________ __________ (AI 8).
Il
procuratore pubblico, malgrado fosse a conoscenza della titolarità del conto __________
da parte di RI 1 e della sua funzione di “conto di passaggio”, non ha mai
contattato la qui ricorrente in vista di una cernita dei documenti raccolti, in
particolare da __________. In contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 II 14),
con decisione di chiusura
28.12.2006 si è invece limitato
ad invocare il principio dell’utilità potenziale ed ordinato la trasmissione,
in blocco, di tutta la documentazione bancaria.
4.2.
Il mancato
rispetto della procedura prevista dal Tribunale federale comporta
l’annullamento parziale della decisione impugnata per violazione del diritto di
essere sentito e del principio della proporzionalità.
Nel rispetto
del doppio grado di giudizio, la documentazione inerente la relazione n. __________
__________ deve pertanto essere ritornata al procuratore pubblico, affinché
proceda alla cernita con il concorso di RI 1. A quest’ultima spetterà l’onere
di collaborare ed indicare, in modo chiaro e dettagliato, i documenti della
relazione __________ connessi con il conto n. __________ __________ intestato a
__________ ed il conto n. __________ __________ intestato a __________, nonché
di provare l’estraneità degli altri movimenti.
4.3.
Considerato
il ritorno dell’incarto per accoglimento del ricorso, il procuratore pubblico
potrà procedere anche all’audizione dei responsabili della finanziaria con sede
a __________ (identificata nella RI 1) che si sono occupati delle relazioni di
cui è prevista la trasmissione.
5. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà alla ricorrente – che ha fatto capo ai servizi di un legale –
congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1. Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ Con
riferimento al punto 2. capoverso 4 del dispositivo, la decisione di chiusura 28.12.2006
è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi.
§§ Il procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi procederà alla cernita della documentazione bancaria
inerente il conto n. __________ __________ aperto presso __________, in
concerto con RI 1, __________.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di
ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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