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Decisione

60.2007.400

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

20 maggio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.400

Data decisione, Autorità:

20.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.400

Lugano

20 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.10.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.2.2007 del giudice

della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi

degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 18/19.10.2007

del procuratore pubblico Antonio Perugini e 24/29.10.2007 della Divisione della

giustizia, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 14.8.2006 il

magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS

1 siccome ritenuta colpevole di infrazione alle norme della circolazione

stradale (art. 90 cifra 1 LCStr) “per avere, circolando con la vettura

Peugeot targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida

sbandando così sulla sua destra urtando conseguentemente il pedone __________

che procedeva sulla carreggiata nella sua stessa direzione di marcia” ed

inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) “per essersi

data alla fuga dopo aver investito e ferito il pedone __________”;

che il procuratore pubblico

ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- ed

al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);

che con scritto 17.8.2006 IS

1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

che con giudizio 6.2.2007 il

giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata da entrambe le

imputazioni (inc. __________);

che

con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 2'974.05, oltre interessi, per spese legali;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile

al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata,

applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

Considerandi

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di

fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'974.05, di cui CHF 2'585.-- a titolo

di onorario (“ca. 10 ore” a CHF 250.--/ora), CHF 179.-- di spese e CHF

210.05

di IVA (doc. D);

che

la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;

che

il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni

singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale;

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio

è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante prima e

durante il dibattimento;

che

il caso, che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva

specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1

non sostiene, ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;

che,

in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del

dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere

rifuse unicamente per quanto ricostruibile dagli atti (N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi

ammesso un onorario pari a 7 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'750.--,

di cui 80 minuti per i colloqui con la cliente (“tel. a cliente”

17.8

, “seduta con la cliente” 29.8.2006, “ricevuto tel. da

cliente” 17.1.2007, “seduta con la cliente” 5.2.2007), 125 minuti

per lo studio dell’incarto e la preparazione del dibattimento (“visione lettera

LSI ricevuta dalla cliente” 17.8.2006, “visione decreto di accusa –

lett. a cliente / MP” 22.8.2006, “visione lett. cliente / MP” 29.8.2006,

“visione atti ricevuti da Ministero Pubbl.” 24.1.2007, “preparazione

per pubblico dibattimento” 5.2.2007, “visione sentenza Pretura Penale”

16.2

), 80 minuti per la redazione dell’istanza di indennità, 135 minuti

per la trasferta __________ -Bellinzona-__________ e per il dibattimento (stralciate

in particolare le prestazioni per “tel. a dott.ssa __________” del 23.8.2006

e per “tel. a sig. __________ / __________” 17.1.2007 non essendo state

maggiormente specificate);

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 177.50 (stralciata

quella inerente le spese telefoniche “tel. a dott.ssa __________” del

23.8

);

che l’IVA

ammonta a CHF 146.50;

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF

2'074.--;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 15.10.2007 della presente istanza;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 300.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 100.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 6.2.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'074.--, oltre interessi del 5% dal 15.10.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 100.-- (cento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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