60.2007.400
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
20 maggio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.400
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.400
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/16.10.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.2.2007 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 18/19.10.2007
del procuratore pubblico Antonio Perugini e 24/29.10.2007 della Divisione della
giustizia, che si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.8.2006 il
magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS
1 siccome ritenuta colpevole di infrazione alle norme della circolazione
stradale (art. 90 cifra 1 LCStr) “per avere, circolando con la vettura
Peugeot targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla sua destra urtando conseguentemente il pedone __________
che procedeva sulla carreggiata nella sua stessa direzione di marcia” ed
inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) “per essersi
data alla fuga dopo aver investito e ferito il pedone __________”;
che il procuratore pubblico
ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- ed
al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);
che con scritto 17.8.2006 IS
1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con giudizio 6.2.2007 il
giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata da entrambe le
imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'974.05, oltre interessi, per spese legali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile
al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata,
applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
Considerandi
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'974.05, di cui CHF 2'585.-- a titolo
di onorario (“ca. 10 ore” a CHF 250.--/ora), CHF 179.-- di spese e CHF
210.05
di IVA (doc. D);
che
la tariffa applicata appare conforme ai suddetti principi;
che
il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni
singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con
le dovute conoscenze in ambito penale;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza alla qui istante prima e
durante il dibattimento;
che
il caso, che non era peraltro particolarmente complicato e non esigeva
specifici approfondimenti di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1
non sostiene, ha di conseguenza esatto un impegno relativamente modesto;
che,
in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del
dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere
rifuse unicamente per quanto ricostruibile dagli atti (N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi
ammesso un onorario pari a 7 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'750.--,
di cui 80 minuti per i colloqui con la cliente (“tel. a cliente”
17.8
, “seduta con la cliente” 29.8.2006, “ricevuto tel. da
cliente” 17.1.2007, “seduta con la cliente” 5.2.2007), 125 minuti
per lo studio dell’incarto e la preparazione del dibattimento (“visione lettera
LSI ricevuta dalla cliente” 17.8.2006, “visione decreto di accusa –
lett. a cliente / MP” 22.8.2006, “visione lett. cliente / MP” 29.8.2006,
“visione atti ricevuti da Ministero Pubbl.” 24.1.2007, “preparazione
per pubblico dibattimento” 5.2.2007, “visione sentenza Pretura Penale”
16.2
), 80 minuti per la redazione dell’istanza di indennità, 135 minuti
per la trasferta __________ -Bellinzona-__________ e per il dibattimento (stralciate
in particolare le prestazioni per “tel. a dott.ssa __________” del 23.8.2006
e per “tel. a sig. __________ / __________” 17.1.2007 non essendo state
maggiormente specificate);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 177.50 (stralciata
quella inerente le spese telefoniche “tel. a dott.ssa __________” del
23.8
);
che l’IVA
ammonta a CHF 146.50;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF
2'074.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 15.10.2007 della presente istanza;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 300.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 100.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 6.2.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'074.--, oltre interessi del 5% dal 15.10.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 100.-- (cento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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