60.2007.405
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
19 maggio 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.405
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.405
Lugano
19 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.10.2007
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.10.2007 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 26.10.2007 del sostituto
procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da
formulare;
richiamato altresì lo scritto datato 16.10.2007 e
ricevuto da questa Camera il 29.10.2007 della Divisione della giustizia, che si
rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
rilevato che la Pretura penale ha trasmesso l’incarto
senza presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 12.2.2007 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ingiuria "per avere, il 4.09.2006, a __________, tacciando __________
__________ __________ __________ di “puttana troia” offeso il di lei onore" e di minaccia "per avere, in data 4.09.2006, (a) __________, usando grave minaccia incusso
timore o spavento a __________ __________ __________ (__________) e in
specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare" (DA __________);
che ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 960.--, corrispondente a 16 aliquote da CHF 60.--, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese e alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale di due pene detentive inflitte nei suoi confronti il
27.10.2004 e il 6.2.2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e meglio
come descritto nel decreto di accusa 12.2.2007 (DA __________);
che
con scritto 1/2.3.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha
interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa (doc. A – inc. MP
DA __________);
che
con giudizio 4.10.2007 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto
IS 1 da entrambe le imputazioni (sentenza 4.10.2007, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
Considerandi
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'392.85 per spese di patrocinio e
ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6.
ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che con decisione 12.4.2007 il giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio IS 1 (inc. Giar __________);
che, essendo stato prosciolto dalle accuse,
IS 1 ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'392.85, di cui CHF 2'958.35 a
titolo di onorario (710 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 434.50 di spese (doc.
1.
c annesso all’istanza 16/17.10.2007);
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi;
che
viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 2'958.35, come postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317
ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 4.10.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'958.35.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi
penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster