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Decisione

60.2007.405

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

19 maggio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.405

Data decisione, Autorità:

19.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

PROCEDURA

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.405

Lugano

19 maggio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.10.2007

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione

all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.10.2007 del giudice

della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi

degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 26.10.2007 del sostituto

procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da

formulare;

richiamato altresì lo scritto datato 16.10.2007 e

ricevuto da questa Camera il 29.10.2007 della Divisione della giustizia, che si

rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;

rilevato che la Pretura penale ha trasmesso l’incarto

senza presentare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

in data 12.2.2007 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ingiuria "per avere, il 4.09.2006, a __________, tacciando __________

__________ __________ __________ di “puttana troia” offeso il di lei onore" e di minaccia "per avere, in data 4.09.2006, (a) __________, usando grave minaccia incusso

timore o spavento a __________ __________ __________ (__________) e in

specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare" (DA __________);

che ha proposto la sua condanna alla pena

pecuniaria di CHF 960.--, corrispondente a 16 aliquote da CHF 60.--, al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese e alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale di due pene detentive inflitte nei suoi confronti il

27.10.2004 e il 6.2.2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e meglio

come descritto nel decreto di accusa 12.2.2007 (DA __________);

che

con scritto 1/2.3.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha

interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa (doc. A – inc. MP

DA __________);

che

con giudizio 4.10.2007 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto

IS 1 da entrambe le imputazioni (sentenza 4.10.2007, inc. __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

Considerandi

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 3'392.85 per spese di patrocinio e

ripetibili di questa sede;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht,

6.

ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora

applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale

prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di

moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che con decisione 12.4.2007 il giudice

dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio IS 1 (inc. Giar __________);

che, essendo stato prosciolto dalle accuse,

IS 1 ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'392.85, di cui CHF 2'958.35 a

titolo di onorario (710 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 434.50 di spese (doc.

1.

c annesso all’istanza 16/17.10.2007);

che

la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai predetti principi;

che

viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

all’istante va di conseguenza rifuso l’importo di CHF 2'958.35, come postulato;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317

ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 4.10.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'958.35.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi

penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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