60.2007.407
Istanza di ispezione degli atti
12 novembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.407
Data decisione, Autorità:
12.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.407
Lugano
12 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.10.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale aperto nei confronti di un farmacista;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 18/19.10.2007, con scritto accompagnatorio nel quale ha preavvisato
favorevolmente la stessa;
richiamate le osservazioni 26/29.10.2007
del patrocinatore del dr. PI 2 con le quali chiede di consentire l’accesso agli
atti solo alla fine dell’istruttoria, o comunque dopo che l’accusato e la
difesa abbiano potuto esaminare gli atti dell’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc.
MP __________). L’istituto qui istante è stato informato dal __________
dell’avvenuta apertura dell’inchiesta.
2. Conseguentemente,
l’Istituto istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
mentre il patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti
alla fine dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso
agli atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed
alla difesa.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, con riferimento agli art. 86, 87 e 90 della Legge federale sui
medicamenti e i dispositivi medici, è pacifico che sia dato un interesse
giuridico legittimo a favore dell’Istituto istante.
5. L’istanza
è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione,
e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore
dell’accusato e della sua difesa, l’Istituto istante potrà compulsare gli atti
del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero
pubblico di Lugano, limitatamente a quelli pertinenti alle proprie incombenze.
Non si
giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione
dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente
l’accesso agli atti all’Istituto, in quanto le due procedure possono se del
caso proseguire in modo parallelo.
6. Considerata
la funzione pubblica dell’Istituto istante, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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