60.2007.409
Istanza di ispezione degli atti
4 dicembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.409
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.409
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo ad un pubblico funzionario;
richiamate le osservazioni 25.10.2007 del
procuratore pubblico Moreno Capella con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
della richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
di PI 2, impiegato presso il __________.
2. Con
risoluzione __________ (n. __________), il Consiglio di Stato (CdS) ha aperto
un’inchiesta amministrativa, sospendendo il funzionario con effetto immediato,
e sospendendo l’inchiesta in attesa delle risultanze del procedimento penale.
La __________ istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
per determinare quale misura amministrativa adottare per garantire un normale
andamento del servizio. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi,
mentre l’interessato non ha presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo della __________ richiedente, come espressamente
previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della
speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza
è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero
pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo, senza estrarre
copie.
6. Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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