60.2007.418
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
17 dicembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2007.418
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.418
Lugano
17 dicembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione
di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.10.2007
– completata, su richiesta di questa Camera, il 5/6.11.2007 – presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad accedere al rapporto 1.3.2007
dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico di cui al procedimento inc. MP
__________;
richiamate le osservazioni 12.11.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani – che comunica il suo preavviso favorevole
– e 20/21.11.2007 di PI 3 e PI 2 – che si rimettono al giudizio di questa
Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
esposto 24.10.2003 IS 1 ha denunciato PI 3 e PI 2 – direttore rispettivamente
funzionario dell’allora __________, __________ – per titolo di, segnatamente,
amministrazione infedele ed appropriazione indebita (AI 1);
che il
procedimento penale – in difetto dei presupposti dei reati ipotizzati – è sfociato
nei decreti di non luogo a procedere 26.2.2004 nei confronti di PI 3 (AI 8, NLP
__________) e 5.3.2007 nei confronti di PI 2 (AI 40, NLP __________), cresciuti
in giudicato;
che con
istanza 25/26.10.2007 IS 1 ha chiesto, per il tramite del suo legale, di poter
accedere al rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria del Ministero pubblico,
relazione redatta nell’ambito del suddetto procedimento penale (AI 39);
che con
scritto 5/6.11.2007 il qui istante, su invito 30.10.2007 di questa Camera, ha
precisato che la domanda era motivata dal fatto che il suo patrocinatore sta
redigendo una petizione per una causa civile e che il rapporto contiene, per
quanto può ricordare, importanti conclusioni circa la responsabilità civile
della banca;
che giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che nel
presente caso l’istante, pur essendo stato parte – quale parte civile – al procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del
procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10);
che, come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19);
che nella
fattispecie – in assenza di elementi atti a confutare detta presunzione, ritenuto
inoltre che il magistrato inquirente ed i denunciati non si oppongono alla domanda
(pur contestando, questi ultimi, che dall’atto richiesto emerga una qualsivoglia
responsabilità dell’istituto bancario) – si deve riconoscere ad IS 1 un interesse
giuridico legittimo ad accedere al rapporto 1.3.2007 dell’Équipe finanziaria
del Ministero pubblico;
che l’istanza
è accolta: il rapporto in questione potrà essere esaminato presso il Ministero
pubblico, con facoltà di estrarne fotocopia;
che tassa di
giustizia e spese sono poste a carico dell’istante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
3.
PI
3.
2, 3 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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