60.2007.419
Istanza di ispezione degli atti
4 dicembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.419
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.419
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/29.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
di non luogo a procedere inerente la Legge federale concernente le lotterie e
le scommesse professionalmente organizzate (LLS);
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per
evasione in data 22/29.10.2007, con scritto accompagnatorio nel quale preavvisa
favorevolmente la stessa;
richiamate le osservazioni 12/13.11.2007
del patrocinatore della PI 2 con le quali comunica di non opporsi alla
trasmissione di una copia anonimizzata, con richiesta di farne un uso
confidenziale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico, su segnalazione, ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
per contravvenzione alla Legge federale concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate (LLS). Il procedimento si è concluso con il decreto
di non luogo a procedere 4.10.2007 (NLP __________).
Considerandi
2.
Con la
presente richiesta, la __________ istante domanda una copia della decisione di
non luogo a procedere. Il procuratore generale comunica il proprio nulla osta alla
trasmissione di una copia anonimizzata: medesima posizione da parte del patrocinatore
della PI 2, che chiede però di trattare tali informazioni in modo confidenziale,
in quanto l’identità dei protagonisti è comunque risaputa.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso è pacificamente dato un interesse giuridico da parte della __________
istante a ricevere copia di una decisione relativa ad un procedimento per
contravvenzione alla LLS. L’interesse giuridico legittimo non è contestato.
5.
L’istanza
è accolta. Copia della decisione di non luogo a procedere 4.10.2007 sarà
allegata alla copia della presente decisione destinata alla __________ istante.
A quest’ultima si richiama evidentemente il proprio segreto d’ufficio, in
quanto, come evidenziato dal patrocinatore della PI 2, l’identità dei
protagonisti è risaputa.
6.
Data la
natura della __________ istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LLS ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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