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Decisione

60.2007.42

Istanza di ispezione degli atti

27 febbraio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.42

Data decisione, Autorità:

27.02.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.42

Lugano

27 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/25.1.2007

presentata da

1. IS

1

Considerandi

2.

IS

2.

,

3.

IS

3,

tutti patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del

procedimento penale inc. MP __________;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per

competenza in data 24/25.1.2007, preavvisandola negativamente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia del 12/16.5.2006,

il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a

carico di alcune persone (inc. MP __________). Nell’ambito di questo

procedimento, le tre persone istanti sono state sentite in qualità di testi (IS

1.

il 2.2.2006 e il 6.10.2006; IS 2 il 19.6.2006; IS 3 il 2.6.2006, il 12.10.2006

e il 27.11.2006). Il procedimento non è ancora concluso.

2.

Con la presente richiesta i tre istanti,

per il tramite del loro patrocinatore, in relazione ad un procedimento penale

aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ (inc. __________)

chiedono “(…) riscontri in ordine alle provvigioni corrisposte dalla società

__________ di __________ ai promotori italiani, (…) e, in particolare, con

riguardo alla posizione del Sig. __________, nonché in relazione al capitale

sociale della medesima (…)”. A giustificazione della richiesta il

patrocinatore invoca gli artt. 327 bis, 391 bis e seguenti del CPPI. Il

procuratore pubblico Monica Galliker si oppone alla richiesta indicando che la

stessa non è motivata, che non è dato un interesse giuridico legittimo, che gli

istanti non sono parti al procedimento e che eventuali documenti potranno se

del caso essere richiamati per via rogatoriale.

3.

L’art. 27 CPP TI in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso l’istanza contiene una motivazione

[ovvero l’intenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________

“ (…) di assumere informazioni dal sig. IS 3 in

merito all’attività dal medesimo svolta (…)”], ma limitata ad un solo istante,

e che non assurge ad interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP

TI. Come correttamente indicato dal procuratore pubblico, atti dell’incarto

penale ticinese potranno, se del caso, essere richiamati con le dovute

procedure rogatoriali previste dall’assistenza internazionale in materia

penale.

5.

L’istanza è respinta. La tassa di giustizia

e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa di

giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento),

sono poste a carico solidalmente di IS 1, __________, IS 2, __________ e IS 3

__________

3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

.

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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