60.2007.42
Istanza di ispezione degli atti
27 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.42
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.42
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/25.1.2007
presentata da
1. IS
1
Considerandi
2.
IS
2.
,
3.
IS
3,
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del
procedimento penale inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per
competenza in data 24/25.1.2007, preavvisandola negativamente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
A seguito di una denuncia del 12/16.5.2006,
il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a
carico di alcune persone (inc. MP __________). Nell’ambito di questo
procedimento, le tre persone istanti sono state sentite in qualità di testi (IS
1.
il 2.2.2006 e il 6.10.2006; IS 2 il 19.6.2006; IS 3 il 2.6.2006, il 12.10.2006
e il 27.11.2006). Il procedimento non è ancora concluso.
2.
Con la presente richiesta i tre istanti,
per il tramite del loro patrocinatore, in relazione ad un procedimento penale
aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ (inc. __________)
chiedono “(…) riscontri in ordine alle provvigioni corrisposte dalla società
__________ di __________ ai promotori italiani, (…) e, in particolare, con
riguardo alla posizione del Sig. __________, nonché in relazione al capitale
sociale della medesima (…)”. A giustificazione della richiesta il
patrocinatore invoca gli artt. 327 bis, 391 bis e seguenti del CPPI. Il
procuratore pubblico Monica Galliker si oppone alla richiesta indicando che la
stessa non è motivata, che non è dato un interesse giuridico legittimo, che gli
istanti non sono parti al procedimento e che eventuali documenti potranno se
del caso essere richiamati per via rogatoriale.
3.
L’art. 27 CPP TI in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel presente caso l’istanza contiene una motivazione
[ovvero l’intenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________
“ (…) di assumere informazioni dal sig. IS 3 in
merito all’attività dal medesimo svolta (…)”], ma limitata ad un solo istante,
e che non assurge ad interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP
TI. Come correttamente indicato dal procuratore pubblico, atti dell’incarto
penale ticinese potranno, se del caso, essere richiamati con le dovute
procedure rogatoriali previste dall’assistenza internazionale in materia
penale.
5.
L’istanza è respinta. La tassa di giustizia
e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di
giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento),
sono poste a carico solidalmente di IS 1, __________, IS 2, __________ e IS 3
__________
3. Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
.
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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