60.2007.421
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
13 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.421
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.421
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 29/30.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 2.11.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.11.2007 del
patrocinatore dell’avv. PI 2, con le quali comunica di aderire alla richiesta;
richiamato lo scritto 12/13.11.2007 del
patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di scernersi dal presentare
osservazioni;
preso atto che l’avv. PI 4 e PI 5, benché
interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico – in seguito alla denuncia 15.9.2006 di __________ – ha aperto
un procedimento penale per reati economici contro diverse persone (inc. MP __________).
Tale procedimento è sfociato nell’atto d’accusa 17.10.2007 (ACC __________) con
il rinvio degli accusati principali avanti ad una Corte delle assise criminali.
2. In data
29.10.2007 il procuratore pubblico PI 1 ha proceduto ad una segnalazione
all’ispettorato fiscale, in quanto dall’incarto penale erano emersi elementi
che potrebbero configurare un’infrazione fiscale.
Conseguentemente,
la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
penale.
Come esposto
in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
così come il patrocinatore dell’avv. PI 2, mentre che il patrocinatore di PI 3 ha comunicato di astenersi dal presentare osservazioni.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, in considerazione del tipo di reati prospettati nell’atto
d’accusa e per gli elementi illustrati dal procuratore pubblico nella sua
segnalazione del 24.10.2007, nonché della presa di posizione della persona
interessata, si deve concludere all’esistenza di un interesse giuridico legittimo
a favore della __________ istante.
6. L’istanza
è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione,
la __________ istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre
copie degli stessi presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con le
esigenze di aggiornamento e preparazione del dibattimento processuale.
7. Considerati
gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185
LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
2.
patr. da: PR 1
3.
PI
3.
3.
patr. da: PR 2
4.
PI
4.
4.
patr. da: PR 3
5.
PI
5.
patr. da: PR 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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