60.2007.423
Istanza di ispezione degli atti
26 novembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.423
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.423
Lugano
26 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/29.10.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione per
l’accesso agli atti di un procedimento penale per valutare un eventuale regresso;
richiamato lo scritto 5/7.11.2007 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier con il quale comunica di non avere
osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente su un cantiere avvenuto il __________ a __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
tuttora pendente.
2. Considerato come la vittima
dell’incidente abbia presentato una richiesta per prestazioni d’invalidità, con
la presente istanza l’__________ istante chiede l’accesso agli atti del
procedimento penale per valutare un’eventuale azione di regresso contro terzi
responsabili. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
. 4. Nel
presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005,
inc. __________; decisione 8.6.2006, __________ __________).
5. L’istanza
è accolta. L’__________ istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il
Ministero pubblico: potrà estrarre copie, richiamato a loro carico il segreto
d’ufficio.
6. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF
(art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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