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Decisione

60.2007.43

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

22 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

5. L’

accesso agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:

-

anzitutto la richiesta

dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi in cui è

aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti solo previo

consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto in quanto

spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre per evitare

che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima ancora o

contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o prima delle

parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un incidente

stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito un procedimento

penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa l’Ufficio della circolazione),

Considerandi

incombe alla Polizia procedere direttamente all’evasione della richiesta;

-

inoltre la compagnia

istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi, dimostrando

l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o contrattuali ed i

fatti oggetto del procedimento penale;

-

infine, se il procedimento

riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è condizionato, per le

compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i fatti relativi a

danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.

6.

La

richiesta adempie questi requisiti, e pertanto può essere evasa ad opera del Ministero

pubblico, inviando copia del rapporto di polizia e del decreto di non luogo a

procedere.

7.

Considerata

l’intervenuta decisione di principio, si rinuncia al carico di tassa di giustizia

e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è evasa

ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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