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60.2007.430@96348

Numero d'incarto: 60.2007.430

Data decisione, Autorità: 04.12.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Incarto n.
60.2007.430

Lugano

4 dicembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22.10/2.11.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una querela sporta il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) conclusosi con decreto d’accusa __________ (DA __________) per titolo di vie di fatto, danneggiamento e ingiurie. A seguito della tempestiva opposizione, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale (inc. __________) che con sentenza 21.2.2006 ha condannato PI 2 per i surriferiti titoli di reato.

2. Il querelante in sede penale ha iniziato un’azione civile inappellabile presso la Pretura istante (inc. __________) di risarcimento danni per i fatti oggetto del decreto d’accusa e della sentenza della Pretura. In questa sede ha richiamato l’incarto penale surriferito.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5. Nel presente caso è pacifica la connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile, ritenuto inoltre che si tratta anche delle medesime parti. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6. L’istanza è dunque accolta. L’incarto è inviato direttamente da questa Camera alla __________ istante.

7. Non si prelevano tassa di giustizia e spese in considerazione del tipo di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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