60.2007.440
Istanza di ispezione degli atti
4 dicembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.440
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.440
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/8.11.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata
inspiegabilmente trasmessa direttamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha
correttamente inviata per evasione a questa Camera;
richiamate le osservazioni 9/12.11.2007 del
procuratore pubblico Luca Maghetti con le quali preavvisa favorevolmente la
richiesta;
richiamato lo scritto 9/12.11.2007 con il
quale il patrocinatore di PI 2 si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 19/20.11.2007
del patrocinatore di PI 1 con le quali si oppone all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 e di PI 2 sfociato
nell’atto d’accusa (ACC __________) e nella sentenza di condanna __________
(inc. __________).
2. Con la
presente istanza, la __________ chiede di poter aver accesso all’intero incarto
penale in relazione a diverse procedure pendenti di carattere fiscale, al fine
di un corretto accertamento fiscale. Il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta. Il patrocinatore di PI 2 si rimette al giudizio di
questa Camera mentre il patrocinatore di PI 1 si oppone alla richiesta, ritenendo
che la stessa invada il campo prettamente personale della sua cliente.
Quest’ultimo afferma inoltre che gli importi sequestrati e provento di reato non
sarebbero imponibili, e che la sentenza non darebbe risposte ai quesiti oggetto
delle procedure fiscali.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art. 27 CPP
istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo
sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione:
“Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se
altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP
contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un
procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al
contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai
lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP,
come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione
degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”;
cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa
Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________).
Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è
competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2
CPP).
5. Nel
presente caso, in considerazione delle procedure fiscali esistenti, c’è un
interesse giuridico legittimo a ricevere copia della sentenza, che, almeno in
parte, contiene dati utili per un corretto accertamento fiscale, con
riferimento alle attività legate alla vendita, alle diverse società ed ai valori
patrimoniali.
6. L’istanza
è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, copia della
sentenza __________) verrà trasmessa alla __________ istante.
7. Considerati
gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185
LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
1 patr. da: PR 2
Considerandi
2.
PI
2.
2.
patr. da: PR 1
3.
PI
3.
4.
PI
4.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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