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Decisione

60.2007.441

Istanza di ispezione degli atti. amministrazione speciale del fallimento quale istante

16 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2007.441

Data decisione, Autorità:

16.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. amministrazione speciale del fallimento quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2007.441

Lugano

16 gennaio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.10/7.11.2007

presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

del procedimento penale inc. __________;

premesso che la richiesta è stata inviata

al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in

data 7.11.2007, preavvisando favorevolmente l’accoglimento della stessa;

richiamato lo scritto 14/15.11.2007 del

patrocinatore dell’PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni

da formulare;

ritenuto che PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6, interpellati,

non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una segnalazione del commissario concordatario, il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione

alla gestione di diverse società, nel frattempo fallite.

Considerandi

2.

L’istante,

nella sua qualità di amministrazione speciale del fallimento di queste società,

chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento per allestire la graduatoria

e valutare le insinuazioni dei crediti. Il procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente la domanda, mentre le parti interpellate non hanno presentato

particolari osservazioni.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi

previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere

l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica

un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle

persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le

modalità dell'ispezione".

4.

Nel

presente caso, data la funzione di organo esecutivo dell’istante, è dato certamente

un interesse giuridico legittimo a favore di IS 1 ad esaminare gli atti del procedimento

penale relativo alla gestione delle società del cui fallimento si sta occupando.

5.

L’istanza

è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

6.

Data la

funzione assunta dall’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

2 patr. da: PR 1

3. PI

3

3 patr. da: PR 2

4. PI

4

5. PI

5

5 patr. da: PR 3

6. PI

6

patr. da: PR 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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