60.2007.441
Istanza di ispezione degli atti. amministrazione speciale del fallimento quale istante
16 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2007.441
Data decisione, Autorità:
16.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. amministrazione speciale del fallimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.441
Lugano
16 gennaio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.10/7.11.2007
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale inc. __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in
data 7.11.2007, preavvisando favorevolmente l’accoglimento della stessa;
richiamato lo scritto 14/15.11.2007 del
patrocinatore dell’PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni
da formulare;
ritenuto che PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6, interpellati,
non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione del commissario concordatario, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione
alla gestione di diverse società, nel frattempo fallite.
Considerandi
2.
L’istante,
nella sua qualità di amministrazione speciale del fallimento di queste società,
chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento per allestire la graduatoria
e valutare le insinuazioni dei crediti. Il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la domanda, mentre le parti interpellate non hanno presentato
particolari osservazioni.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell'ispezione".
4.
Nel
presente caso, data la funzione di organo esecutivo dell’istante, è dato certamente
un interesse giuridico legittimo a favore di IS 1 ad esaminare gli atti del procedimento
penale relativo alla gestione delle società del cui fallimento si sta occupando.
5.
L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.
6.
Data la
funzione assunta dall’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
2 patr. da: PR 1
3. PI
3
3 patr. da: PR 2
4. PI
4
5. PI
5
5 patr. da: PR 3
6. PI
6
patr. da: PR 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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