60.2007.443
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
4 dicembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.443
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.443
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi),
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/9.11.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
consultare l’incarto penale __________ ed a estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni 14.11.2007 del
presidente della Corte delle assise criminali, giudice Claudio Zali, con cui si
rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 16/19.11.2007
del procuratore generale Bruno Balestra con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di due persone per
reati economici commessi in relazione ad un istituto bancario __________. Il procedimento
si è concluso con la sentenza di condanna __________ cresciuta in giudicato
(inc. __________).
2. Con la
presente istanza, IS 1 chiede di poter avere i verbali del procedimento, nel
quale ha avuto ruolo di parte civile, ed è stato rinviato al foro civile
(sentenza __________, p. 120, punto 5.2. del dichiara e pronuncia). Il
presidente della corte di merito si è rimesso al giudizio di questa Camera,
mentre il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento
nel frattempo terminato, deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27
CPP, come ricordano i lavori preparatori (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art.
8 p. 10).
Dai lavori
preparatori risulta che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dalla qualità di
parte e dal rinvio al foro civile deciso dalla Corte del merito.
6. L’istanza
è accolta. Considerate le dimensioni dell’incarto, l’istante (con l’eventuale
patrocinatore) potrà esaminare lo stesso presso il Tribunale penale cantonale,
previo contatto preventivo, per poi indicare la copia di quali verbali gli
necessitano.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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