60.2007.447
Istanza di ispezione degli atti
5 dicembre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2007.447
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.447
Lugano
5 dicembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
27.9/12.11.2007 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso a
decisioni penali a fini scientifici;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 12.11.2007, con uno scritto accompagnatorio con cui ha indicato
quali incarti, inerenti la ricerca scientifica in oggetto, sono stati reperiti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
istanza 27.9/12.11.2007, IS 1 chiede, in relazione ad una dissertazione che sta
preparando sul tema “Autorità parentale e giustificazione in diritto penale”,
di poter ricevere le decisioni inerenti il tema della sua ricerca.
2. Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico ha individuato un certo numero di decisioni
pertinenti il tema della ricerca, preavvisando favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108),
stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame i presupposti di
legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un
interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi
dell’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è accolta. Copie anonimizzate delle decisioni individuate dal Ministero
pubblico verranno trasmesse direttamente dal Ministero pubblico.
6. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. Non si prelevano tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27, 39 lit. f CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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