60.2007.45
Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante
27 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2007.45
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2007.45
Lugano
27 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30/31.1.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
consultare l’incarto penale MP __________ che vede coinvolti, tra gli altri,
l’avv. PI 2;
richiamate le osservazioni 1.2.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 5/6.2.2007 di
uno dei patrocinatori dell’avv. PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi
alla visione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di denuncia, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale per reati patrimoniali (inc. MP __________)
nei confronti di diverse persone, tra le quali anche l’avv. PI 2, a carico del
quale è stata promossa l’accusa. Di quest’ultima circostanza la Commissione
istante è stata informata dal Ministero pubblico.
2. Con la presente istanza la IS 1, con
riferimento agli art. 14 e 15 LLCA e agli art. 24, 25 e 41 della LAvv, chiede
di poter accedere agli atti dell’incarto. Il procuratore pubblico ha comunicato
il proprio nulla osta.
3. Il patrocinatore dell’avv.PI 2 ha pure
comunicato di non opporsi alla visione degli atti, sviluppando al contempo
delle argomentazioni relative alle competenze della Commissione istante, facendo
riferimento agli argomenti sviluppati nello scritto del 26.1.2007 (indirizzato
alla Commissione medesima) allegato alle osservazioni 5/6.2.2007.
4. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione."
5. Preliminarmente va chiarito il quesito
della competenza della Commissione istante rispetto ad eventuali provvedimenti
cautelari.
Le misure disciplinari, ed in particolare la sospensione cautelare in questo
ambito, sono previste dall’art. 17 LLCA, come confermato dall’art. 33 cpv. 1
LAvv. Competenti per la loro adozione sono le autorità cantonali di vigilanza
(art. 14 LLCA): in Ticino, la Camera per l’avvocatura ed il notariato e la
Commissione di disciplina (art. 18 LAvv). Più in dettaglio, la Commissione di
disciplina quale autorità di prima istanza (art. 24 LAvv), la Camera per
l’avvocatura ed il notariato quale autorità di ricorso (art. 38 LAvv). L’art.
40 cpv. 4 LAvv attribuisce espressamente la competenza alla Commissione qui
istante per l’adozione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti
disciplinari.
6. Fatte queste premesse, occorre esaminare
l’art. 40 LAvv, relativo alle misure cautelari. In particolare occorre chiarire
il rapporto esistente tra il cpv. 1 ed il cpv. 4 di questa norma, per determinare
la competenza ad adottare eventuali misure cautelari.
A questo
proposito la Camera per l’avvocatura ed il notariato ha reso una decisione di
principio in data 13.5.2003 (inc. __________).
Nella stesso la
Camera ha stabilito che con l’entrata in vigore della LLCA sono state unificate
ed elencate in modo esaustivo a livello federale sia le regole professionali
che le sanzioni disciplinari. Per questo motivo, la competenza prevista
dall’art. 40 cpv. 1 LAvv, che prevede una competenza amministrativa (e non disciplinare)
della Camera per la sospensione cautelare, è incompatibile con la LLCA, che non
concede spazi per ulteriori regolamentazioni dell’esercizio dell’avvocatura ai
Cantoni, anche per quanto riguarda la pronuncia della sospensione cautelare.
La sentenza constata
che sarebbe contrario alla LLCA sospendere in base all’art. 40 cpv. 1 LAvv un
avvocato iscritto nell’albo cantonale perché contro di lui è aperto un
procedimento penale, quando l’art. 8 cpv. 1 lit. b della LLCA indica quale
requisito per l’iscrizione l’assenza non di un procedimento ma di una condanna
penale pronunciata per fatti incompatibili con l’esercizio della professione.
Per questo
motivo, non ci possono essere altri casi di sospensione cautelare se non
nell’ambito di un procedimento disciplinare, per il quale competente in prima
istanza è la Commissione, e quale autorità di ricorso la Camera per
l’avvocatura e il notariato.
Fatti
7. Accertato quanto precede, appare chiara la
competenza della Commissione istante: la stessa, in considerazione delle sue
competenze come previste dagli art. 24 e 25, 33, 34 e 37 e 40 cpv. 4 LAvv, a
seguito della notifica del procuratore pubblico in virtù degli art. 15 LLCA e
Considerandi
40.
cpv. 2 LAvv, ha un interesse giuridico legittimo ex art. 27 CPP a consultare
gli atti in relazione al procedimento disciplinare.
8.
L’istanza è accolta, ritenuto che un membro
delegato della Commissione potrà esaminare gli atti del procedimento presso il
Ministero pubblico, previo accordo sul luogo e sul tempo.
9.
Considerata la natura della Commissione
istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visito l’art. 27 CPP, la LLCA e la LAvv, ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
- sede (rif.);
- __________
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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