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Decisione

60.2007.45

Istanza di ispezione degli atti. commissione di disciplina dell'ordine degli avvocati quale istante

27 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

7. Accertato quanto precede, appare chiara la

competenza della Commissione istante: la stessa, in considerazione delle sue

competenze come previste dagli art. 24 e 25, 33, 34 e 37 e 40 cpv. 4 LAvv, a

seguito della notifica del procuratore pubblico in virtù degli art. 15 LLCA e

Considerandi

40.

cpv. 2 LAvv, ha un interesse giuridico legittimo ex art. 27 CPP a consultare

gli atti in relazione al procedimento disciplinare.

8.

L’istanza è accolta, ritenuto che un membro

delegato della Commissione potrà esaminare gli atti del procedimento presso il

Ministero pubblico, previo accordo sul luogo e sul tempo.

9.

Considerata la natura della Commissione

istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visito l’art. 27 CPP, la LLCA e la LAvv, ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-;

- sede (rif.);

- __________

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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